CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38070/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:039RI21) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Torino ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione ai reati previsti dall'art.73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, dagli artt.10 e 14 della I. n.497/1974 e dall'art.648 cod.pen.. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.. Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, con conseguente dovere della Corte di dichiarare l'inammissibilità de plano ai sensi del citato art.610, comma 5bis, cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La P