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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 45696/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato ma, prima ancora, generico, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che (cfr., pag. 2) ha richiamatole dichiarazioni dei consulenti i quali avevano riferito che i marchi dei capi di abbigliamento erano stati fedelmente riprodotti e che la merce era obiettivamente idonea a trarre in inganno circa la sua genuinità; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., propone una censura che si risolve nella pedissequa reiterazione di quella già proposta in appello e puntualmente disattestealla corte di merito, laddove (cfr., pagg. 2-3 della sentenza impugnata) ha rilevato che il valore commerciale dei beni esposti per la vendita dall'imputato e il danno cagionato ai legittimi titolari dei marchi non consentono di considerare i reati commessi di particolare tenuità, tenuto altresì conto della personalità dell'imputato e del carattere abituale della condotta delittuosa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere es éri 12/ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato ma, prima ancora, generico, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che (cfr., pag. 2) ha richiamatole dichiarazioni dei consulenti i quali avevano riferito che i marchi dei capi di abbigliamento erano stati fedelmente riprodotti e che la merce era obiettivamente idonea a trarre in inganno circa la sua genuinità; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., propone una censura che si risolve nella pedissequa reiterazione di quella già proposta in appello e puntualmente disattestealla corte di merito, laddove (cfr., pagg. 2-3 della sentenza impugnata) ha rilevato che il valore commerciale dei beni esposti per la vendita dall'imputato e il danno cagionato ai legittimi titolari dei marchi non consentono di considerare i reati commessi di particolare tenuità, tenuto altresì conto della personalità dell'imputato e del carattere abituale della condotta delittuosa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere es éri 12/ [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45696/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris