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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05552/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] nato il 2 dicembre 1965 a Sant'Angelo a Cupolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 giugno 1972 avverso la sentenza resa il 27 Aprile 2021 dalla CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per D'Ora e dell'avv [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato l'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al reato di estorsione continuata resa dal Tribunale di Benevento con sentenza del 26 giugno 2012 e, previa dichiarazione di estinzione del reato di truffa ascritto al [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta a quest'ultimo.

Si addebita al [OSCURATO:PERSONA] di avere consegnato come corrispettivo della vendita di un'autovettura un assegno di 10.000 C spiccato su un conto corrente chiuso nel 2003.

Il detto veicolo veniva nel frattempo ceduto ad un concessionario di auto, il coimputato D'Ora, il quale avanzava una pretesa estorsiva di 3.000 C in danno dei legittimi proprietari, intimando loro di non coinvolgere i Carabinieri e di effettuare il pagamento, pena la perdita della autovettura. [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA] e già complice della truffa, veniva colta sul fatto per aver dato appuntamento alla persona offesa dell'estorsione, Fusciello, per la riscossione del denaro chiesto dal D'ora, e affermava che l'operazione era stata ideata dal [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la sentenza propongono ricorso i due imputati. 2.D'[OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1 violazione di legge e in particolare dell'art. 629 cod.pen. poiché il ricorrente è stato ritenuto responsabile per il reato di estorsione, sebbene nel caso in esame avesse affermato di essere il legittimo proprietario della Smart che la persona offesa aveva ceduto dietro pagamento di un assegno poi risultato scoperto.

Nessun atto di violenza si è verificato e nessuna minaccia larvata. 2.2 violazione dell'articolo 393 codice penale poiché la corte di merito non spiega perché non ha riconosciuto nel caso in esame la fattispecie di cui all'art. 393 cod.pen.. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 610 cod.pen. poiché il delitto di estorsione costituisce ipotesi speciale rispetto al delitto di violenza privata. 2.4 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'articolo 62 bis cod.pen. per la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la condizione di incensurato dell'imputato. 3.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte di appello, nel ribadire la colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto di estorsione, ha fatto rinvio alla sentenza di primo grado sostenendo che le censure formulate con l'appello non contengono elementi diversi da quelli già esaminati e disattesi dal GUP.

Tale modalità di motivazione per relationem non può essere ritenuta corretta, in quanto le censure proposte con il gravame sollevavano questioni diverse da quella già trattate nel primo grado, introducendo valutazioni e considerazioni non svolte in precedenza.

In particolare l'appellante aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa Fusciello, da cui emerge che il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto un ruolo nella truffa, ma non risultava in alcun modo coinvolto nel successivo delitto di estorsione in danno della persona offesa.

La corte non ha tenuto conto degli argomenti difensivi, né di quanto osservato dal tribunale del riesame, che aveva disposto la scarcerazione dell'imputato per carenza di gravita indiziaria.

Il ricorrente ribadisce che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere incamerato la somma di denaro per il delitto di truffa non ha in alcun modo contribuito al delitto di estorsione.

La corte di merito, a fronte delle articolate argomentazioni esposte con l'atto di appello, non poteva limitarsi a condividere quanto affermato sul punto dal primo giudice. 4.Con memoria trasmessa via PEC la parte civile costituita ha depositato conclusioni scritte e chiesto la liquidazione delle spese sostenute come da nota . [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili poiché generici e manifestamente infondati. 1.2 Secondo la ricostruzione condivisa da entrambi i giudizi di merito, i tre imputati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'Ora avevano agito secondo un preventivo e unitario progetto criminoso che comprendeva non soltanto la truffa, ma anche il successivo comportamento estorsivo del cosiddetto "cavallo di ritorno" avente ad oggetto la vettura provento della frode.

Ne consegue che le condotte illecite, pur essendo frazionate, rientravano in un unico progetto condiviso, come ha puntualmente riferito la [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA], che ha contribuito all'esecuzione della truffa e del reato estorsivo, presentandosi all'appuntamento fissato con la persona offesa per il pagamento della somma pattuita per ottenere la restituzione dell'auto sottratta con l'inganno, e ha riconosciuto l'unitarietà del disegno criminoso perseguito dal marito ed attuato attraverso la collaborazione del D'Ora.

In ordine alle censure dedotte con il ricorso di D'Ora, va rilevato che la corte ha reso adeguata motivazione non solo in merito alla ritenuta collaborazione dei tre imputati nella esecuzione del reato di estorsione, ma anche per respingere la invocata derubricazione del più grave delitto ex art. 629 cod.pen. nelle fattispecie criminose di violenza privata e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; al riguardo la corte ha osservato che D'Ora non soltanto pretendeva dalla persona offesa della truffa il versamento di una somma pari a 3.000 C, prospettandogli la perdita definitiva dell'autovettura, ma rivolgeva minacce esplicite al Fuscello e alla sua famiglia, per impedire che questi si rivolgesse alla Polizia giúdiziaria.

Tali minacce integrano la condotta estorsiva a lui contestata poiché ha tentato di coartare la volontà del Fuscello e lo ha indotto a versare una somma indebita, agendo nell'evidente consapevolezza di perseguire un ingiusto profitto con correlato danno patrimoniale per la persona offesa.

La censura in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché la condizione di incensurato per preciso dettato normativo non è idonea a giustificare la concessione del beneficio in parola. 1.3 L'unico articolato motivo proposto con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché la corte, dopo avere richiamato la dettagliata esposizione delle emergenze processuali e delle argomentazioni difensive esposte nella sentenza di primo grado, ha fornito ampia ed esaustiva motivazione in ordine alle censure dedotte con gli atti di gravame, osservando che la diversa ricostruzione della difesa risulta priva di fondamenta e trova ampi elementi di smentita nelle emergenze processuali e in particolare nelle dichiarazioni rese dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], confermate dall'ascolto in diretta della comunicazione tra quest'ultima e il [OSCURATO:PERSONA].

2. L'inammissibilità di entrambi i ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del grado e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in proporzione al grado di colpa nella presentazione della impugnazione.Non sono dovute spese alla parte civile costituita che ha inviato memoria tramite PEC poiché non ha partecipato alla discussione e all'udienza che su richiesta della difesa si è svolta in forma orale.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 7 dicembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Maria 9a— Borsellino GIOV I [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] nato il 2 dicembre 1965 a Sant'Angelo a Cupolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 giugno 1972 avverso la sentenza resa il 27 Aprile 2021 dalla CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per D'Ora e dell'avv [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato l'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al reato di estorsione continuata resa dal Tribunale di Benevento con sentenza del 26 giugno 2012 e, previa dichiarazione di estinzione del reato di truffa ascritto al [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta a quest'ultimo. Si addebita al [OSCURATO:PERSONA] di avere consegnato come corrispettivo della vendita di un'autovettura un assegno di 10.000 C spiccato su un conto corrente chiuso nel 2003. Il detto veicolo veniva nel frattempo ceduto ad un concessionario di auto, il coimputato D'Ora, il quale avanzava una pretesa estorsiva di 3.000 C in danno dei legittimi proprietari, intimando loro di non coinvolgere i Carabinieri e di effettuare il pagamento, pena la perdita della autovettura. [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA] e già complice della truffa, veniva colta sul fatto per aver dato appuntamento alla persona offesa dell'estorsione, Fusciello, per la riscossione del denaro chiesto dal D'ora, e affermava che l'operazione era stata ideata dal [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza propongono ricorso i due imputati. 2.D'[OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1 violazione di legge e in particolare dell'art. 629 cod.pen. poiché il ricorrente è stato ritenuto responsabile per il reato di estorsione, sebbene nel caso in esame avesse affermato di essere il legittimo proprietario della Smart che la persona offesa aveva ceduto dietro pagamento di un assegno poi risultato scoperto. Nessun atto di violenza si è verificato e nessuna minaccia larvata. 2.2 violazione dell'articolo 393 codice penale poiché la corte di merito non spiega perché non ha riconosciuto nel caso in esame la fattispecie di cui all'art. 393 cod.pen.. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 610 cod.pen. poiché il delitto di estorsione costituisce ipotesi speciale rispetto al delitto di violenza privata. 2.4 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'articolo 62 bis cod.pen. per la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la condizione di incensurato dell'imputato. 3.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte di appello, nel ribadire la colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto di estorsione, ha fatto rinvio alla sentenza di primo grado sostenendo che le censure formulate con l'appello non contengono elementi diversi da quelli già esaminati e disattesi dal GUP. Tale modalità di motivazione per relationem non può essere ritenuta corretta, in quanto le censure proposte con il gravame sollevavano questioni diverse da quella già trattate nel primo grado, introducendo valutazioni e considerazioni non svolte in precedenza. In particolare l'appellante aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa Fusciello, da cui emerge che il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto un ruolo nella truffa, ma non risultava in alcun modo coinvolto nel successivo delitto di estorsione in danno della persona offesa. La corte non ha tenuto conto degli argomenti difensivi, né di quanto osservato dal tribunale del riesame, che aveva disposto la scarcerazione dell'imputato per carenza di gravita indiziaria. Il ricorrente ribadisce che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere incamerato la somma di denaro per il delitto di truffa non ha in alcun modo contribuito al delitto di estorsione. La corte di merito, a fronte delle articolate argomentazioni esposte con l'atto di appello, non poteva limitarsi a condividere quanto affermato sul punto dal primo giudice. 4.Con memoria trasmessa via PEC la parte civile costituita ha depositato conclusioni scritte e chiesto la liquidazione delle spese sostenute come da nota . [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili poiché generici e manifestamente infondati. 1.2 Secondo la ricostruzione condivisa da entrambi i giudizi di merito, i tre imputati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'Ora avevano agito secondo un preventivo e unitario progetto criminoso che comprendeva non soltanto la truffa, ma anche il successivo comportamento estorsivo del cosiddetto "cavallo di ritorno" avente ad oggetto la vettura provento della frode. Ne consegue che le condotte illecite, pur essendo frazionate, rientravano in un unico progetto condiviso, come ha puntualmente riferito la [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA], che ha contribuito all'esecuzione della truffa e del reato estorsivo, presentandosi all'appuntamento fissato con la persona offesa per il pagamento della somma pattuita per ottenere la restituzione dell'auto sottratta con l'inganno, e ha riconosciuto l'unitarietà del disegno criminoso perseguito dal marito ed attuato attraverso la collaborazione del D'Ora. In ordine alle censure dedotte con il ricorso di D'Ora, va rilevato che la corte ha reso adeguata motivazione non solo in merito alla ritenuta collaborazione dei tre imputati nella esecuzione del reato di estorsione, ma anche per respingere la invocata derubricazione del più grave delitto ex art. 629 cod.pen. nelle fattispecie criminose di violenza privata e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; al riguardo la corte ha osservato che D'Ora non soltanto pretendeva dalla persona offesa della truffa il versamento di una somma pari a 3.000 C, prospettandogli la perdita definitiva dell'autovettura, ma rivolgeva minacce esplicite al Fuscello e alla sua famiglia, per impedire che questi si rivolgesse alla Polizia giúdiziaria. Tali minacce integrano la condotta estorsiva a lui contestata poiché ha tentato di coartare la volontà del Fuscello e lo ha indotto a versare una somma indebita, agendo nell'evidente consapevolezza di perseguire un ingiusto profitto con correlato danno patrimoniale per la persona offesa. La censura in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché la condizione di incensurato per preciso dettato normativo non è idonea a giustificare la concessione del beneficio in parola. 1.3 L'unico articolato motivo proposto con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché la corte, dopo avere richiamato la dettagliata esposizione delle emergenze processuali e delle argomentazioni difensive esposte nella sentenza di primo grado, ha fornito ampia ed esaustiva motivazione in ordine alle censure dedotte con gli atti di gravame, osservando che la diversa ricostruzione della difesa risulta priva di fondamenta e trova ampi elementi di smentita nelle emergenze processuali e in particolare nelle dichiarazioni rese dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], confermate dall'ascolto in diretta della comunicazione tra quest'ultima e il [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'inammissibilità di entrambi i ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del grado e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in proporzione al grado di colpa nella presentazione della impugnazione.Non sono dovute spese alla parte civile costituita che ha inviato memoria tramite PEC poiché non ha partecipato alla discussione e all'udienza che su richiesta della difesa si è svolta in forma orale. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 7 dicembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Maria 9a— Borsellino GIOV I [OSCURATO:PERSONA]
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