CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09729/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata declaratoria di estinzione dei reati ex art. 707 e 651 cod. pen. pen. ascritti all'odierno ricorrente per decorso del termine di prescrizione, intervenuto prima della data del deposito della motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, dovendosi a tal riguardo ribadire il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il reato si fosse prescritto, in quanto il termine relativo era decorso nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza)» (così, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02); che, nel caso di specie, dunque, deve constatarsi come il 24 aprile del 2024, data della lettura del dispositivo del provvedimento impugnato, non fosse ancora spirato il termine necessario per la prescrizione dei suddetti reati, la cui commissione, in base a quanto riportato nei capi di imputazione e a quanto accertato dai giudici di merito, risale al 23 maggio 2019; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,