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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27490/2026

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osto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze c/o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro, pronunciando in sede di riparazione per ingiusta detenzione, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 150.924,80, oltre interessi al tasso legale, dalla data di passaggio in giudicato del presente provvedimento sino all'integrale soddisfacimento.

1.1. Con istanza depositata il 12 settembre 2022, i suddetti, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], che si era tolto la vita in epoca antecedente l'udienza preliminare nel carcere di Voghera, in cui era stata pronunciata sentenza di proscioglimento per morte dell'imputato, chiedevano la riparazione tritSZE:riparazjurge per l'ingiusta detenzione subita dal congiunto nell'ambito di un procedimento penale in cui questi era imputato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., 132 d.lgs. n. 285/93 e art. 416-bis 1 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

1.2. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] era indiziato con altri di aver fatto parte dell'associazione mafiosa 'ndrangheta, in particolare della 'ndrina [OSCURATO:PERSONA], radicata in contrada Dionisi del Comune di [OSCURATO:PERSONA], facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e operante anche all'estero, specie in Canada. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere accompagnato in Canada il cugino [OSCURATO:PERSONA] per incontrare il cognato [OSCURATO:PERSONA], detto u brigante, personaggio di sicura caratura mafiosa, latitante in Canada, al fine di attingere informazioni sui mandanti dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato messo a conoscenza da [OSCURATO:PERSONA] degli assetti criminali che avevano condotto all'omicidio e del proposito di vendetta espresso dal capo della ‘ndrina [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al delitto di esercizio abusivo del credito, aggravato diZell'essersi egli avvalso della forza di intimidazione dell'associazione mafiosa di cui si tratta e allo scopo di agevolarla, il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe occupato del recupero di rilevanti somme di denaro che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] (in particolare [OSCURATO:PERSONA]) aveva dato in prestito in [OSCURATO:PERSONA] anche a propri consociati e delle problematiche relative ai proventi derivanti dagli investimenti immobiliari effettuati in [OSCURATO:PERSONA].

1.3. All'esito dei processi a loro carico (uno, celebrato con rito abbreviato innanzi al Gup di [OSCURATO:PERSONA]; l'altro, con rito ordinario innanzi al Tribunale di Locri), i coimputati nel delitto associativo sono stati mandati tutti assolti da tale imputazione.

Essendo il [OSCURATO:PERSONA] deceduto in epoca precedente all'avvio dei processi, nessuna delle relative sentenze si è, all'evidenza, pronunciata sul suo conto. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha, pertanto, ritenuto che la propria valutazione dovesse essere svolta sulla scorta di quanto le richiamate sentenze hanno statuito con riguardo ai 2concorrenti, «con una sorta di estensione virtuale di quegli argomenti».

Nel procedere all'anzidetta valutazione, la Corte territoriale ha osservato come la trasferta in Canada, volta ad incontrare [OSCURATO:PERSONA], non possa connotare di mafiosità le attività alle quali [OSCURATO:PERSONA] si dedicava in modo frenetico, cercando di coinvolgere, in vario modo i suoi familiari, giacché le sentenze di merito hanno escluso che da detta trasferta siano derivate conseguenze concrete nell'ambito delle attività della cosca.

In considerazione di ciò e del fatto che il ruolo ascritto al [OSCURATO:PERSONA] era unicamente stato quello di favorire il cugino [OSCURATO:PERSONA] perché ottenesse quel colloquio con [OSCURATO:PERSONA] (fratello della moglie del [OSCURATO:PERSONA]), il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha tratto la conclusione per la quale «certamente, se fosse stato possibile celebrare il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe caduta anche per costui l'accusa di associazione mafiosa».

Quanto al reato di intermediazione finanziaria illecita, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione evidenzia come, diversamente che per la fattispecie associativa, manchi una pronuncia definitiva resa nei confronti del coimputato - latitante in Canada- che possa essere utilizzata per valutare quale sarebbe stato l'esito del processo per il [OSCURATO:PERSONA].

Evenienza che, tuttavia, ritiene non preclusiva in ordine alla valutazione della domanda di riparazione, rispetto alla quale ha reputato di dare applicazione ai principi espressi dalla sentenza n. 219 del 2008 della Corte costituzionale, pur essendo questi stati declinati in relazione ad una situazione diversa (la questione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale riguardava la legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. con riferimento alla porzione di custodia cautelare patita che si rivelasse eccedente rispetto all'entità della pena in concreto inflitta).

Perviene, infine, ad escludere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 461-bis 1 cod. pen. la cui previsione sola aveva consentito l'applicazione della misura della custodia in carcere, conseguendone, a suo dire, che la stessa avrebbe dovuto soggiacere al termine di fase di tre mesi e, per l'effetto, perdere efficacia alla data del 17 ottobre 2019, essendo stata eseguita il 18 luglio 2019, costituendo tutto il periodo successivo a detta data, nel corso del quale l'allora indagato era rimasto sottoposto alla custodia cautelare in carcere, una detenzione ingiusta, secondo una lettura costituzionalmente orientata nel senso di cui alla predetta sentenza della Corte costituzionale.

Circoscritto in questi termini il periodo temporale di riferimento, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha sostenuto che il compendio probatorio disponibile, quasi esclusivamente costituito dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, non avrebbe fatto emergere alcun comportamento del [OSCURATO:PERSONA] «che possa avere contribuito ad ingenerare l'equivoco sul quadro indiziario a suo carico per i delitti di associazione di tipo mafioso e di intermediazione abusiva nel credito», poiché, quanto al delitto associativo, l'attività del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe esaurita in un incontro, «eventualmente in qualche forma di generica consultazione», senza che ciò costituisca un'espressione sintomatica dell'appartenenza mafiosa in capo a chi (come il [OSCURATO:PERSONA] ) «si sia limitato a richiedere e ricevere quelle informazioni». 3Parimenti, con riguardo al reato di esercizio abusivo del credito, la Corte di appello ha reputato che il solo fatto di essersi il [OSCURATO:PERSONA] rapportato al [OSCURATO:PERSONA], per riferirgli A di richieste a lui indirizzate dai suoi debitori o per altre operazioni inerenti quei pagamenti, costituisca «di per sé una condotta neutra che, considerata da sola, non può dirsi sia stata causa di sospetto o di allarme...».

É infine pervenuta ad affermare che non possa dirsi che le condotte del [OSCURATO:PERSONA] abbiano, anche solo in parte, contribuito a dare causa all'applicazione della custodia cautelare nei suoi confronti.

2. Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] }che articola quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce mancanza e/o contraddittorietà della motivazione e conseguente violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., con riferimento all'imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.

L'ordinanza impugnata non contesta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto le condotte descritte nell'anzidetto capo di imputazione, pacifico essendo che questi accompagnò il cugino [OSCURATO:PERSONA] in Canada per parlare con il cognato [OSCURATO:PERSONA] che ivi era latitante; parimenti, non contesta la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si occupasse in [OSCURATO:PERSONA] degli affari del [OSCURATO:PERSONA].

Nonostante abbia esplicitamente richiamato tali circostanze, la Corte territoriale omette tuttavia di spiegare per quale ragione l'intrattenere rapporti di frequentazione con pregiudicati intranei ad una cosca di 'ndrangheta non sia condotta valutabile come concausa della adozione e del mantenimento della detenzione cautelare.

Sul punto la motivazione è anche manifestamente illogica, oltre che violativa dei principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione;

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., con riferimento al richiamo operato dalla Corte territoriale ai principi statuiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2008 con riguardo al reato di intermediazione finanziaria contestato al [OSCURATO:PERSONA], pur avendo la stessa ordinanza impugnata osservato che non ricorrono i presupposti per applicare detta pronuncia, in quanto declinati in relazione ad una situazione diversa.

Evidenzia il Ministero ricorrente come l'unico elemento in comune tra le due situazioni sia l'assenza di una pronuncia di assoluzione, osservando tuttavia che, nel caso della sentenza di condanna a pena inferiore rispetto alla detenzione cautelare sofferta, esiste un accertamento del giudice penale in ordine all'ingiustizia della detenzione cautelare supplementare subita, mentre nel caso in esame non esiste alcun accertamento del giudice penale in base al quale affermare che la detenzione subita sia stata ingiusta;

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta mancanza e/o contraddittorietà della motivazione e conseguente violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., con riferimento al reato di esercizio abusivo del credito aggravato ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen. 4Sostiene il ricorrente che l'esclusione dell'anzidetta aggravante sia manifestamente illogica , atteso che il reato era contestato in concorso con appartenente ad organizzazione mafiosa non assolto.

E, comunque, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione non spiega perché la condotta delittuosa (che non ritiene di poter escludere) non abbia avuto efficacia causale rispetto alla detenzione subita;

2.4. Mancanza e contraddittorietà della motivazione e conseguente violazione dell'art. 315 cod. proc. pen. nella quantificazione dell'indennizzo.

3. Nelle proprie conclusioni scritte, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. In data 19/01/2026 è pervenuta memoria difensiva, nell'interesse degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], con cui si invoca l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

La sentenza delle Sezioni Unite D'Ambrosio (n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663) ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, ricalcando quindi quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita all'esito del giudizio; 5dall'altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente.

Nel caso di specie, come si è detto, al [OSCURATO:PERSONA] erano contestati i due reati sopra richiamati.

Quanto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, pur avendo dato atto della diversità delle formule assolutorie raggiunte nelle due sentenze definitive (l'una, per non aver commesso il fatto; l'altra, perché il fatto non sussiste) ha affermato, come si è detto, che se la persona non fosse deceduta, sarebbe stata anch'essa assolta perché (p. 20 ordinanza impugnata) le sentenze definitive di merito avevano escluso che dall'incontro di [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] in Canada, incontro favorito dal [OSCURATO:PERSONA] (cognato del [OSCURATO:PERSONA]), derivasse la prova dell'esistenza di un'autonoma ‘ndrina e della responsabilità penale per essa in capo al predetto [OSCURATO:PERSONA].

Ciò detto, l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi di diritto che presiedono al giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione.

La motivazione al riguardo è palesemente contraddittoria - se non apparente - nella misura in cui, da un lato, non contesta la sussistenza delle condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinanza custodiale, segnatamente l'aver accompagnato il cugino [OSCURATO:PERSONA] detto "l'elettricista" in Canada dal [OSCURATO:PERSONA] inteso "U brigante", latitante, figura di maggior spicco all'interno della cosca ‘ndranghetista omonima, per assumere informazioni, da parte degli affiliati di 'ndrangheta ivi stanziati, circa l'omicidio del fratello, [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo, a tal riguardo, che l'esecuzione di un fatto di sangue in una comunità intrisa di valori mafiosi "difficilmente sfugge alle maglie delle organizzazioni mafiose del posto per via del rilevante controllo del territorio tenuto dalla ‘ndrangheta", e che in Canada vi era una consorteria di 'ndrangheta particolarmente attiva, "strettamente collegata con la consorella di [OSCURATO:PERSONA] e ritenuta in grado di interloquire con i corrispondenti del territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA]".

Avendo, in sostanza, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione erroneamente sovrapposto il giudizio di merito a quello sulla riparazione, non ha offerto alcuna motivazione in ordine al contributo sinergico offerto dall'indagato alla creazione dell'apparenza di un suo coinvolgimento nei fatti illecite?' di cui era chiamato a rispondere, nonché all'efficacia ostativa all'invocato indennizzo delle circostanze di cui pure ha dato conto e che riguardano la frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], latitante in Canada, che non solo aveva raggiunto per l'incontro menzionato ma di cui curava gli affari in [OSCURATO:PERSONA], fungendo, come si legge nell'ordinanza impugnata, da intermediario tra il citato latitante e gli abitanti di [OSCURATO:PERSONA], perché si occupava di pagamenti e crediti di denaro di interesse della famiglia, mantenendo svariati contatti con il [OSCURATO:PERSONA] per la gestione di tali affari.

La Corte territoriale ha, pertanto, disatteso gli insegnamenti di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, 6nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287302; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996).

Con riguardo al reato di cui all'art. 132 d.lgs. n. 285/93, aggravato dall'agevolazione mafiosa, in relazione al quale (anche) venne emessa e mantenuta l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il procedimento, come si è detto, non si è concluso con una pronuncia definitiva di assoluzione, né vi è stata assoluzione del concorrente nel reato, sottrattosi al processo. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha reputato di colmare detta mancanza esprimendo valutazioni che sarebbero spettate solo al giudice di merito, finendo così per sostituirlo.

Ha quindi sostenuto che non vi erano riscontri alla tesi che si trattasse di raccolta ed esercizio abusivo del credito, non potendosi escludere la sussistenza di «ragioni di vario tipo» per le quali i debitori dovessero del denaro a [OSCURATO:PERSONA] e si rivolgessero al suo corrispondente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per i pagamenti.

Partendo dalla esclusione, da parte delle sentenze di merito, della contestazione dell'aggravante mafiosa, la Corte territoriale, con argomentare apodittico ispirato alla logica del giudice di merito, ha reputato «giocoforza ... che alla medesima conclusione si sarebbe giunti anche per l'ipotizzato delitto di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione bancaria, al pari di quel che è stato ritenuto per tutti gli altri reati a cui era stata applicata detta circostanza aggravante».

Né possono trovare applicazione, così come ha fatto l'ordinanza impugnata, i principi posti a fondamento della sentenza n. 219 del 2008 della Corte costituzionale, la quale ha comunque condizionato il diritto all'equa riparazione sofferta "in eccesso" all'avvenuto proscioglimento nel merito con sentenza irrevocabile, evenienza inesistente nel caso di specie.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze c/o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro, pronunciando in sede di riparazione per ingiusta detenzione, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 150.924,80, oltre interessi al tasso legale, dalla data di passaggio in giudicato del presente provvedimento sino all'integrale soddisfacimento. 1.1. Con istanza depositata il 12 settembre 2022, i suddetti, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], che si era tolto la vita in epoca antecedente l'udienza preliminare nel carcere di Voghera, in cui era stata pronunciata sentenza di proscioglimento per morte dell'imputato, chiedevano la riparazione tritSZE:riparazjurge per l'ingiusta detenzione subita dal congiunto nell'ambito di un procedimento penale in cui questi era imputato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., 132 d.lgs. n. 285/93 e art. 416-bis 1 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] era indiziato con altri di aver fatto parte dell'associazione mafiosa 'ndrangheta, in particolare della 'ndrina [OSCURATO:PERSONA], radicata in contrada Dionisi del Comune di [OSCURATO:PERSONA], facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e operante anche all'estero, specie in Canada. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere accompagnato in Canada il cugino [OSCURATO:PERSONA] per incontrare il cognato [OSCURATO:PERSONA], detto u brigante, personaggio di sicura caratura mafiosa, latitante in Canada, al fine di attingere informazioni sui mandanti dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato messo a conoscenza da [OSCURATO:PERSONA] degli assetti criminali che avevano condotto all'omicidio e del proposito di vendetta espresso dal capo della ‘ndrina [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al delitto di esercizio abusivo del credito, aggravato diZell'essersi egli avvalso della forza di intimidazione dell'associazione mafiosa di cui si tratta e allo scopo di agevolarla, il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe occupato del recupero di rilevanti somme di denaro che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] (in particolare [OSCURATO:PERSONA]) aveva dato in prestito in [OSCURATO:PERSONA] anche a propri consociati e delle problematiche relative ai proventi derivanti dagli investimenti immobiliari effettuati in [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. All'esito dei processi a loro carico (uno, celebrato con rito abbreviato innanzi al Gup di [OSCURATO:PERSONA]; l'altro, con rito ordinario innanzi al Tribunale di Locri), i coimputati nel delitto associativo sono stati mandati tutti assolti da tale imputazione. Essendo il [OSCURATO:PERSONA] deceduto in epoca precedente all'avvio dei processi, nessuna delle relative sentenze si è, all'evidenza, pronunciata sul suo conto. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha, pertanto, ritenuto che la propria valutazione dovesse essere svolta sulla scorta di quanto le richiamate sentenze hanno statuito con riguardo ai 2concorrenti, «con una sorta di estensione virtuale di quegli argomenti». Nel procedere all'anzidetta valutazione, la Corte territoriale ha osservato come la trasferta in Canada, volta ad incontrare [OSCURATO:PERSONA], non possa connotare di mafiosità le attività alle quali [OSCURATO:PERSONA] si dedicava in modo frenetico, cercando di coinvolgere, in vario modo i suoi familiari, giacché le sentenze di merito hanno escluso che da detta trasferta siano derivate conseguenze concrete nell'ambito delle attività della cosca. In considerazione di ciò e del fatto che il ruolo ascritto al [OSCURATO:PERSONA] era unicamente stato quello di favorire il cugino [OSCURATO:PERSONA] perché ottenesse quel colloquio con [OSCURATO:PERSONA] (fratello della moglie del [OSCURATO:PERSONA]), il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha tratto la conclusione per la quale «certamente, se fosse stato possibile celebrare il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe caduta anche per costui l'accusa di associazione mafiosa». Quanto al reato di intermediazione finanziaria illecita, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione evidenzia come, diversamente che per la fattispecie associativa, manchi una pronuncia definitiva resa nei confronti del coimputato - latitante in Canada- che possa essere utilizzata per valutare quale sarebbe stato l'esito del processo per il [OSCURATO:PERSONA]. Evenienza che, tuttavia, ritiene non preclusiva in ordine alla valutazione della domanda di riparazione, rispetto alla quale ha reputato di dare applicazione ai principi espressi dalla sentenza n. 219 del 2008 della Corte costituzionale, pur essendo questi stati declinati in relazione ad una situazione diversa (la questione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale riguardava la legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. con riferimento alla porzione di custodia cautelare patita che si rivelasse eccedente rispetto all'entità della pena in concreto inflitta). Perviene, infine, ad escludere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 461-bis 1 cod. pen. la cui previsione sola aveva consentito l'applicazione della misura della custodia in carcere, conseguendone, a suo dire, che la stessa avrebbe dovuto soggiacere al termine di fase di tre mesi e, per l'effetto, perdere efficacia alla data del 17 ottobre 2019, essendo stata eseguita il 18 luglio 2019, costituendo tutto il periodo successivo a detta data, nel corso del quale l'allora indagato era rimasto sottoposto alla custodia cautelare in carcere, una detenzione ingiusta, secondo una lettura costituzionalmente orientata nel senso di cui alla predetta sentenza della Corte costituzionale. Circoscritto in questi termini il periodo temporale di riferimento, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha sostenuto che il compendio probatorio disponibile, quasi esclusivamente costituito dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, non avrebbe fatto emergere alcun comportamento del [OSCURATO:PERSONA] «che possa avere contribuito ad ingenerare l'equivoco sul quadro indiziario a suo carico per i delitti di associazione di tipo mafioso e di intermediazione abusiva nel credito», poiché, quanto al delitto associativo, l'attività del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe esaurita in un incontro, «eventualmente in qualche forma di generica consultazione», senza che ciò costituisca un'espressione sintomatica dell'appartenenza mafiosa in capo a chi (come il [OSCURATO:PERSONA] ) «si sia limitato a richiedere e ricevere quelle informazioni». 3Parimenti, con riguardo al reato di esercizio abusivo del credito, la Corte di appello ha reputato che il solo fatto di essersi il [OSCURATO:PERSONA] rapportato al [OSCURATO:PERSONA], per riferirgli A di richieste a lui indirizzate dai suoi debitori o per altre operazioni inerenti quei pagamenti, costituisca «di per sé una condotta neutra che, considerata da sola, non può dirsi sia stata causa di sospetto o di allarme...». É infine pervenuta ad affermare che non possa dirsi che le condotte del [OSCURATO:PERSONA] abbiano, anche solo in parte, contribuito a dare causa all'applicazione della custodia cautelare nei suoi confronti. 2. Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] }che articola quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce mancanza e/o contraddittorietà della motivazione e conseguente violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., con riferimento all'imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. L'ordinanza impugnata non contesta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto le condotte descritte nell'anzidetto capo di imputazione, pacifico essendo che questi accompagnò il cugino [OSCURATO:PERSONA] in Canada per parlare con il cognato [OSCURATO:PERSONA] che ivi era latitante; parimenti, non contesta la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si occupasse in [OSCURATO:PERSONA] degli affari del [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante abbia esplicitamente richiamato tali circostanze, la Corte territoriale omette tuttavia di spiegare per quale ragione l'intrattenere rapporti di frequentazione con pregiudicati intranei ad una cosca di 'ndrangheta non sia condotta valutabile come concausa della adozione e del mantenimento della detenzione cautelare. Sul punto la motivazione è anche manifestamente illogica, oltre che violativa dei principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione; 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., con riferimento al richiamo operato dalla Corte territoriale ai principi statuiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2008 con riguardo al reato di intermediazione finanziaria contestato al [OSCURATO:PERSONA], pur avendo la stessa ordinanza impugnata osservato che non ricorrono i presupposti per applicare detta pronuncia, in quanto declinati in relazione ad una situazione diversa. Evidenzia il Ministero ricorrente come l'unico elemento in comune tra le due situazioni sia l'assenza di una pronuncia di assoluzione, osservando tuttavia che, nel caso della sentenza di condanna a pena inferiore rispetto alla detenzione cautelare sofferta, esiste un accertamento del giudice penale in ordine all'ingiustizia della detenzione cautelare supplementare subita, mentre nel caso in esame non esiste alcun accertamento del giudice penale in base al quale affermare che la detenzione subita sia stata ingiusta; 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta mancanza e/o contraddittorietà della motivazione e conseguente violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., con riferimento al reato di esercizio abusivo del credito aggravato ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen. 4Sostiene il ricorrente che l'esclusione dell'anzidetta aggravante sia manifestamente illogica , atteso che il reato era contestato in concorso con appartenente ad organizzazione mafiosa non assolto. E, comunque, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione non spiega perché la condotta delittuosa (che non ritiene di poter escludere) non abbia avuto efficacia causale rispetto alla detenzione subita; 2.4. Mancanza e contraddittorietà della motivazione e conseguente violazione dell'art. 315 cod. proc. pen. nella quantificazione dell'indennizzo. 3. Nelle proprie conclusioni scritte, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. In data 19/01/2026 è pervenuta memoria difensiva, nell'interesse degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], con cui si invoca l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). La sentenza delle Sezioni Unite D'Ambrosio (n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663) ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, ricalcando quindi quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita all'esito del giudizio; 5dall'altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente. Nel caso di specie, come si è detto, al [OSCURATO:PERSONA] erano contestati i due reati sopra richiamati. Quanto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, pur avendo dato atto della diversità delle formule assolutorie raggiunte nelle due sentenze definitive (l'una, per non aver commesso il fatto; l'altra, perché il fatto non sussiste) ha affermato, come si è detto, che se la persona non fosse deceduta, sarebbe stata anch'essa assolta perché (p. 20 ordinanza impugnata) le sentenze definitive di merito avevano escluso che dall'incontro di [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] in Canada, incontro favorito dal [OSCURATO:PERSONA] (cognato del [OSCURATO:PERSONA]), derivasse la prova dell'esistenza di un'autonoma ‘ndrina e della responsabilità penale per essa in capo al predetto [OSCURATO:PERSONA]. Ciò detto, l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi di diritto che presiedono al giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione. La motivazione al riguardo è palesemente contraddittoria - se non apparente - nella misura in cui, da un lato, non contesta la sussistenza delle condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinanza custodiale, segnatamente l'aver accompagnato il cugino [OSCURATO:PERSONA] detto "l'elettricista" in Canada dal [OSCURATO:PERSONA] inteso "U brigante", latitante, figura di maggior spicco all'interno della cosca ‘ndranghetista omonima, per assumere informazioni, da parte degli affiliati di 'ndrangheta ivi stanziati, circa l'omicidio del fratello, [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo, a tal riguardo, che l'esecuzione di un fatto di sangue in una comunità intrisa di valori mafiosi "difficilmente sfugge alle maglie delle organizzazioni mafiose del posto per via del rilevante controllo del territorio tenuto dalla ‘ndrangheta", e che in Canada vi era una consorteria di 'ndrangheta particolarmente attiva, "strettamente collegata con la consorella di [OSCURATO:PERSONA] e ritenuta in grado di interloquire con i corrispondenti del territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA]". Avendo, in sostanza, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione erroneamente sovrapposto il giudizio di merito a quello sulla riparazione, non ha offerto alcuna motivazione in ordine al contributo sinergico offerto dall'indagato alla creazione dell'apparenza di un suo coinvolgimento nei fatti illecite?' di cui era chiamato a rispondere, nonché all'efficacia ostativa all'invocato indennizzo delle circostanze di cui pure ha dato conto e che riguardano la frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], latitante in Canada, che non solo aveva raggiunto per l'incontro menzionato ma di cui curava gli affari in [OSCURATO:PERSONA], fungendo, come si legge nell'ordinanza impugnata, da intermediario tra il citato latitante e gli abitanti di [OSCURATO:PERSONA], perché si occupava di pagamenti e crediti di denaro di interesse della famiglia, mantenendo svariati contatti con il [OSCURATO:PERSONA] per la gestione di tali affari. La Corte territoriale ha, pertanto, disatteso gli insegnamenti di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, 6nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287302; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996). Con riguardo al reato di cui all'art. 132 d.lgs. n. 285/93, aggravato dall'agevolazione mafiosa, in relazione al quale (anche) venne emessa e mantenuta l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il procedimento, come si è detto, non si è concluso con una pronuncia definitiva di assoluzione, né vi è stata assoluzione del concorrente nel reato, sottrattosi al processo. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha reputato di colmare detta mancanza esprimendo valutazioni che sarebbero spettate solo al giudice di merito, finendo così per sostituirlo. Ha quindi sostenuto che non vi erano riscontri alla tesi che si trattasse di raccolta ed esercizio abusivo del credito, non potendosi escludere la sussistenza di «ragioni di vario tipo» per le quali i debitori dovessero del denaro a [OSCURATO:PERSONA] e si rivolgessero al suo corrispondente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per i pagamenti. Partendo dalla esclusione, da parte delle sentenze di merito, della contestazione dell'aggravante mafiosa, la Corte territoriale, con argomentare apodittico ispirato alla logica del giudice di merito, ha reputato «giocoforza ... che alla medesima conclusione si sarebbe giunti anche per l'ipotizzato delitto di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione bancaria, al pari di quel che è stato ritenuto per tutti gli altri reati a cui era stata applicata detta circostanza aggravante». Né possono trovare applicazione, così come ha fatto l'ordinanza impugnata, i principi posti a fondamento della sentenza n. 219 del 2008 della Corte costituzionale, la quale ha comunque condizionato il diritto all'equa riparazione sofferta "in eccesso" all'avvenuto proscioglimento nel merito con sentenza irrevocabile, evenienza inesistente nel caso di specie. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27490/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris