CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 28107/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9140/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10471/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso investe la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sorretta tuttavia da sufficiente e non illogica motivazione a sostegno; che le reiterative confutazioni del ricorrente non hanno tono di legittimità; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28107/2025 Roma, lì, 31/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]