Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 dicembre 2021

Cassazione n. 19601/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 18 ottobre 2021, la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 26 ottobre 2015 di condanna dello stesso per il reato di truffa commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale rilevava che l'istanza costituiva mera riproposizione di analoga richiesta già avanzata, in relazione alla quale si era pronunciata la Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 14 dicembre 2020, confermata da questa Corte con sentenza del 30 giugno 2021. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che la Corte di appello di Potenza si era erroneamente pronunciata due volte (una con l'ordinanza che si impugnava ed un'altra in data 26 ottobre 2021), posto che la seconda richiesta presentata dal difensore non era una istanza di revisione, ma una richiesta con cui si chiedeva che venisse fissata l'udienza per l'istanza presentata; ciò premesso, il difensore contesta che l'istanza fosse meramente reiterativa di quella già presentata.

Infatti, prosegue il difensore, l'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento di precedente ordinanza emessa dalla Corte di appello di Potenza, aveva ritenuto che le risultanze infra procedinnentali allegate all'istanza non fossero idonee a "scardinare l'efficacia probatoria di quelle acquisite in punto di tempestività della querela": tali risultanze erano costituite dal sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero in data 7 gennaio 2011 (poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari) e dall'ordinanza del Tribunale del Riesame del 9 febbraio 2011, di gran lunga anteriori alla proposizione della querela da parte di [OSCURATO:PERSONA], emessi nell'ambito del procedimento penale n. 10549/2010 originato dalla querela proposta dal ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; le prove nuove allegate nella istanza erano invece rappresentate dalla memoria difensiva del 30 dicembre 2010 prodotta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel proc.pen. 10549/2010 e dai documenti ad essa allegati.

Il difensore rileva che il sequestro del 7 gennaio 2011 era stato preceduto da altro sequestro datato 15 dicembre 2010, con il quale il Pubblico Ministero aveva disposto il sequestro dei volumi rinvenuti presso lo studio professionale di [OSCURATO:PERSONA], poi dichiarato inefficace dal Tribunale del Riesame; la prova nuova dedotta nella richiesta di revisione dichiarata inammissibile era rappresentata dal contenuto della memoria con relativi allegati presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'udienza camerale del 30 dicembre 2010, fissata a seguito dell'istanza di riesame avverso il primo decreto di sequestro, da cui si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la piena consapevolezza della presunta truffa ordita da [OSCURATO:PERSONA] in epoca precedente al dicembre 2010; la Corte di appello, avendo dichiarato l'istanza inammissibile perché ritenuta reiterativa di quella già presentata, non aveva minimamente valutato le deduzioni difensive.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quale chiedeva annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Come precisato da Sez.5, n.4645/2018, in tema di revisione, sussiste distinzione logica-funzionale tra la fase rescindente -avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile ictu ocu/i, da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo.

Nella fase preliminare del procedimento di revisione, disciplinata dall'art.634 cod. proc. pen., invero, alla Corte di appello è attribuito un potere-dovere di valutazione della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal ricorrente, ancorché costituiti da «prove» formalmente qualificabili come «nuove», a dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento.

Detto potere-dovere è tuttavia circoscritto, in questa fase preliminare, ad una valutazione astratta, non concreta, sulla idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare, ove accertati, che il condannato, attraverso la riconsiderazione di tutte le prove, comprese quelle nuove, debba essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen. (Sez. 3, sent. n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810; Sez. 5, sent. n. 15403 del 07/03/2014, n. 15403, Molinari, Rv. 260563).

Alla luce di quanto sin qui affermato, l'ordinanza della Corte di appello di Potenza si è rivelata del tutto apodittica e generica poiché si è limitata a sostenere che l'istanza era reiterativa di quella già proposta in precedenza, quando così non è: dalla documentazione prodotta risulta infatti che mentre la prima istanza aveva indicato come prove nuove l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce depositata il 9 febbraio 2011 ed il decreto di sequestro preventivo emesso il 7 gennaio 2011 nell'ambito del procedimento penale n.10459/2011 instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (persona offesa del reato per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato) a seguito di querela di [OSCURATO:PERSONA], la nuova istanza di revisione portava come prove nuove la memoria depositata in data 30 dicembre 2021 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] a seguito del decreto di sequestro probatorio del 15 dicembre 2010 ed i documenti alla stessa allegati; tali documenti non sono stati affatto considerati dalla Corte di appello di Potenza in quanto l'istanza di revisione è stata ritenuta meramente reiterativa di quella già presentata.

La motivazione in questione non è pertanto adeguata perché non contiene alcuna dimostrazione che la Corte di appello abbia esaminato le risultanze che le erano state sottoposte; pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione per nuovo giudizio.

Così deciso il 05/05/2022 Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 18 ottobre 2021, la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 26 ottobre 2015 di condanna dello stesso per il reato di truffa commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale rilevava che l'istanza costituiva mera riproposizione di analoga richiesta già avanzata, in relazione alla quale si era pronunciata la Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 14 dicembre 2020, confermata da questa Corte con sentenza del 30 giugno 2021. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che la Corte di appello di Potenza si era erroneamente pronunciata due volte (una con l'ordinanza che si impugnava ed un'altra in data 26 ottobre 2021), posto che la seconda richiesta presentata dal difensore non era una istanza di revisione, ma una richiesta con cui si chiedeva che venisse fissata l'udienza per l'istanza presentata; ciò premesso, il difensore contesta che l'istanza fosse meramente reiterativa di quella già presentata. Infatti, prosegue il difensore, l'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento di precedente ordinanza emessa dalla Corte di appello di Potenza, aveva ritenuto che le risultanze infra procedinnentali allegate all'istanza non fossero idonee a "scardinare l'efficacia probatoria di quelle acquisite in punto di tempestività della querela": tali risultanze erano costituite dal sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero in data 7 gennaio 2011 (poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari) e dall'ordinanza del Tribunale del Riesame del 9 febbraio 2011, di gran lunga anteriori alla proposizione della querela da parte di [OSCURATO:PERSONA], emessi nell'ambito del procedimento penale n. 10549/2010 originato dalla querela proposta dal ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; le prove nuove allegate nella istanza erano invece rappresentate dalla memoria difensiva del 30 dicembre 2010 prodotta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel proc.pen. 10549/2010 e dai documenti ad essa allegati. Il difensore rileva che il sequestro del 7 gennaio 2011 era stato preceduto da altro sequestro datato 15 dicembre 2010, con il quale il Pubblico Ministero aveva disposto il sequestro dei volumi rinvenuti presso lo studio professionale di [OSCURATO:PERSONA], poi dichiarato inefficace dal Tribunale del Riesame; la prova nuova dedotta nella richiesta di revisione dichiarata inammissibile era rappresentata dal contenuto della memoria con relativi allegati presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'udienza camerale del 30 dicembre 2010, fissata a seguito dell'istanza di riesame avverso il primo decreto di sequestro, da cui si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la piena consapevolezza della presunta truffa ordita da [OSCURATO:PERSONA] in epoca precedente al dicembre 2010; la Corte di appello, avendo dichiarato l'istanza inammissibile perché ritenuta reiterativa di quella già presentata, non aveva minimamente valutato le deduzioni difensive. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quale chiedeva annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Come precisato da Sez.5, n.4645/2018, in tema di revisione, sussiste distinzione logica-funzionale tra la fase rescindente -avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile ictu ocu/i, da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo. Nella fase preliminare del procedimento di revisione, disciplinata dall'art.634 cod. proc. pen., invero, alla Corte di appello è attribuito un potere-dovere di valutazione della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal ricorrente, ancorché costituiti da «prove» formalmente qualificabili come «nuove», a dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento. Detto potere-dovere è tuttavia circoscritto, in questa fase preliminare, ad una valutazione astratta, non concreta, sulla idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare, ove accertati, che il condannato, attraverso la riconsiderazione di tutte le prove, comprese quelle nuove, debba essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen. (Sez. 3, sent. n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810; Sez. 5, sent. n. 15403 del 07/03/2014, n. 15403, Molinari, Rv. 260563). Alla luce di quanto sin qui affermato, l'ordinanza della Corte di appello di Potenza si è rivelata del tutto apodittica e generica poiché si è limitata a sostenere che l'istanza era reiterativa di quella già proposta in precedenza, quando così non è: dalla documentazione prodotta risulta infatti che mentre la prima istanza aveva indicato come prove nuove l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce depositata il 9 febbraio 2011 ed il decreto di sequestro preventivo emesso il 7 gennaio 2011 nell'ambito del procedimento penale n.10459/2011 instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (persona offesa del reato per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato) a seguito di querela di [OSCURATO:PERSONA], la nuova istanza di revisione portava come prove nuove la memoria depositata in data 30 dicembre 2021 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] a seguito del decreto di sequestro probatorio del 15 dicembre 2010 ed i documenti alla stessa allegati; tali documenti non sono stati affatto considerati dalla Corte di appello di Potenza in quanto l'istanza di revisione è stata ritenuta meramente reiterativa di quella già presentata. La motivazione in questione non è pertanto adeguata perché non contiene alcuna dimostrazione che la Corte di appello abbia esaminato le risultanze che le erano state sottoposte; pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione per nuovo giudizio. Così deciso il 05/05/2022 Il consiglier
Sentenza Cassazione n. 19601/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris