CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41100/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 10/10/2018 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti del Testa e di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la sottrazione di alcuni oggetti di cancelleria dai locali di un ente regionale, fatto così riqualificato dalla Corte territoriale come tentato furto aggravato in luogo dell'originale contestazione del reato di furto in luogo di privata dimora pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza ricorrono con unico atto a firma del comune difensore tutti gli imputati articolando tre motivi. Con il primo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito della riqualificazione del fatto. In tal senso lamentano i ricorrenti l'immotivata riduzione della pena ai sensi dell'articolo 56 c.p. nella misura di solo un terzo, evidenziando peraltro l'erroneo calcolo effettuato anche in tali limiti da parte della Corte nella determinazione della pena detentiva. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito all'esclusione della particolare tenuità del fatto, nonostante il modesto valore dei beni sottratti, lo stato di abbandono dei locali dell'ente e lo stato di incensuratezza del Testa. Ancora gli stessi vizi vengono prospettati con il terzo ed ultimo motivo in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio riservato al Testa, nei confronti del quale la pena è stata calcolata secondo le medesime modalità riservate agli altri coimputati nonostante il suo stato di incensuratezza. In particolare si lamenta che nei suoi confronti si sia proceduto al giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti residue ritenute, nonostante, per l'appunto, la recidiva non gli fosse stata contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti. 2. Quanto alle censure articolate con il primo motivo, infondate devono invero ritenersi quelle relative alla diminuzione della pena prevista per il reato consumato nella misura di solo un terzo, decisione che la Corte ha giustificato. Coglie invece nel segno l'eccezione relativa all'errore effettuato dal giudice dell'appello nel calcolare tale diminuzione, giacchè, una volta espressamente determinata la pena detentiva per il reato consumato in 1 anno di reclusione, il riconoscimento della detrazione di un terzo imponeva di fissare la pena per il tentativo in mesi 8 di reclusione (e dunque in mesi 5 e giorni 10 una volta applicata la diminuente per il rito alternativo prescelto dagli imputati) e non già in mesi 9 (e successivamente in mesi 6), come invece stabilito dalIé sentenza. L 3. Venendo alle doglianze sollevate con il secondo motivo, le stesse si rivelano generiche con riguardo alla posizione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che la Corte ha evidenziato trattarsi di recidivi qualificati e reiterati, desumendone legittimamente l'abitualità del comportamento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità invocata. A diverse conclusioni deve pervenirsi, invece, con riguardo alla posizione degli altri due imputati, uno recidivo semplice ([OSCURATO:PERSONA]) e l'altro addirittura incensurato (Testa), per i quali non sussistono fattori preclusivi all'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. Una volta accertata la situazione pericolosa tipica e l'offesa ad essa sottesa, ai fini della valutazione sulla particolare tenuità, il giudice avrebbe dovuto dunque motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940). Ed in tal senso deve riconoscersi che la motivazione articolata dalla Corte si rivela meramente apodittica, risultando priva di alcun effettivo riferimento alle modalità concrete della condotta, all'esiguità del danno o del pericolo (trattasi di tentato furto di alcune penne, alcune matite e fermagli) ed al grado di colpevolezza per ciascuno dei coimputati. 4. Il terzo motivo di ricorso, articolato nell'interesse del solo Testa, è ugualmente fondato. La motivazione della sentenza impugnata appare inficiata da intrinseca e manifesta illogicità nella motivazione del trattamento sanzionatorio, nella parte in cui determina la pena base in eguale misura per tutti gli imputati previo giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche e delle aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 c.p. e della recidiva, aggravante ad effetto speciale non contestata al menzionato imputato (come detto incensurato) e nella parte in cui stima adeguata la pena finale irrogata (sempre in eguale misura) a tutti gli imputati, tenuto conto dello stato d'incensuratezza per il Testa e dei plurimi precedenti penali per gli altri imputati. 5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi cinque e giorni venti di reclusione. La stessa sentenza deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, fermo restando che il giudice del rinvio dovrà tenere conto altresì dell'accoglimento del primo motivo di ricorso e dovrà pertanto comunque provvedere a rimodulare la pena nei confronti dei summenzionati imputati quantomeno nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. La stessa sentenza deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad al