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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25199/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18523-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - ricorrente [OSCURATO:PERSONA]2 s.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] 2 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 18 1 /0 3 /20 20 della Commissione tributaria regionale della Liguria,depositata il 11.03.2021; Dogane –Dazi antidumping e sanzioni – Resp.[OSCURATO:PERSONA] RGN 18523/2021 Consigliere rel.

Federici udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 2 maggio2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] , Rilevato che Dalla sentenza e dal ricorso si evince che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a seguito di una indagine avviata dall’Olaf nel 2011, e diramata agli uffici doganali degli Stati membri alcuni mesi dopo - da cui, emergendo l’evasione di dazi antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio in acciaio, formalmente provenienti dalleFilippine ma in realtà originarie di Taiwan, con conseguente revoca, da parte delle medesime autorità filippine, dei certificati di origine preferenziale, rilasciati ad alcune società esportatrici filippine-, effettuò la revisione dell’accertamento delle dichiarazioni d’importazione, adottando nei confronti degli importatori gli avvisi di rettifica.

Tra di essi vi era la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] atti di rettifica, comprensivi del maggior dazio e delle sanzioni, queste ultime comminate ai sensi dell’art. 303, comma 3, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, furono notificati anche alla CAD Laghezzas.r.l., nella qualità di rappresentante doganale indiretto.

La ricorrente, contestando l’addebito di responsabilità, per trattarsi di merce importata con dichiarazione di origine filippina sulla scorta di certificati Form A rilasciati dall’autorità statuale del paese di provenienza, e comunque per la mancata applicazione delle esimenti previste dagli artt. 220 e 239 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice doganale comunitario), adì la Commissione tributaria provinciale di Genova, che con sentenza n. 573/02/2015, ne accolse le ragioni.

L’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza n. 181/03/2021.RGN 18523/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] giudice regionale ha ricostru ito la disciplina, secondo l’interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare ha fatto richiamo agli artt. 5, 6 e 10 della l. 31 dicembre 1997, n. 472, al citato art. 303 del [OSCURATO:PERSONA] doganale, nonché ad uno specifico, recente precedente giurisprudenziale.

Ha ritenuto che in base al principio di colpevolezza, come desumibile dall’art. 5 cit., deve rispondersisolo qualora la negligenza del comportamento sanzionabile sia "indiscutibile" e l'erroneità della dichiarazione non derivi da colpa, sia essa endogena o esogena (a tal fine richiamando Cass., 4 agosto 2020, n. 16625).

L’Amministrazione finanziaria ha censurato la pronuncia con un solo motivo, chiedendone la cassazione.

La società ha depositato controricorso tardivamente.

Nell’adunanza camerale del 12 maggio 202 3 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Deve preliminarmente darsi atto del deposito del controricorso da parte della società, che tuttavia risulta tardivo– e quindi inammissibile -mancando il rispetto dei termini prescritti dall’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

Con l’unico motivo la ricorrente si duole della«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 201 e 220 CDC vigente ratione temporis con riferimento alla responsabilità daziaria del rappresentante indiretto in via principale anche in assenza di “colpa”», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

L’Amministrazione finanziaria critica la decisione per aver trasposto principi affermati dalla Corte di legittimità in materia sanzionatoria nell’ambito della contestazione di maggiori diritti daziari.

Nello specifico denuncia che si sia reputato necessario accertare in capo al dichiarante, rappresentante indiretto dell’importatore, la sussistenza di un RGN 18523/2021 Consigliere rel.

Federici comportamento negligente, ricorrendo ai parametri richiesti dalla natura professionale dell’attività esercitata.

Al contrario, prosegue la difesa dell’ufficio, la disciplina applicabile, secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale, riconosce la responsabilità (solidale) del rappresentante indiretto per il solo fatto di aver presentato la dichiarazione doganale, senza che possa dedursene una responsabilità oggettiva, restando salvala possibilità dell’esimente della buona fede, purché nei limiti perimetrati dall’art. 220 CDC.

Il motivo è fondato nei termini qui di seguito chiariti.

Deve intanto evidenziarsi che nella sentenza si afferma che, a seguito delle indagini e della informat iva Olaf sulla effettiva provenienza delle merci, cui aveva fatto seguito anche la revoca dei certificati Form A da parte delle medesime autorità filippine, l’amministrazione doganale, oltre che procedere all’accertamento ed alla rettifica dei dazi, riconoscendo l’applicazione dei dazi antidumping, aveva anche provveduto alla irrogazione delle sanzioni, contestando gli uni e le altre, oltre che all’importatore, anche alla CAD Liguria 2, quale rappresentante indiretto, e dunque soggetto che aveva provveduto alla dichiarazione doganale.

Ebbene, nel richiamare uno specifico precedente giurisprudenziale, il giudice regionale ha sostenuto che, in tema di dazi doganali, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni nei confronti del rappresentante doganale indiretto, non rileva l'esimente della buona fede dell'importatore come codificata dall'art. 220 CDC, concernente il recupero dei dazi "a posteriori", ma si applicano gli artt. 302 T.U. dogane, 5, 6 e 10 d.lgs. n. 472 del 1997, così che, essendogli richiesta la diligenza qualificata secondo lo specifico parametro dell'art. 1176, comma 2, del doc. civ., la negligenza del comportamento sanzionabile deve essere "indiscutibile" e l'erroneità della dichiarazione non deve derivare da colpa, sia essa endogena o esogena (Cass., n. 16625 del RGN 18523/2021 Consigliere rel.

Federici 2020, cit.).

Questo orientamento trova base in un’articolata, e condivisibile, interpretazione dei presupposti necessari per riconoscere la responsabilità del rappresentante indiretto -e la sua assoggettabilità alle sanzioni-, il cui fondamento, in sintesi, si rinviene nella considerazione che,nel caso vagliato in quella controversia, era stata contestata la violazione dell’art. 303, comma 3, del TULD, rispetto alla quale la disciplina dettata dall’art. 220 CDC era del tutto estranea, dovendosi invece ricorrere agli artt. 5, 6 e 10 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Inquadrata in tale alveo normativo la disciplina sanzionatoria, e dunque nei rigorosi principi elaborati innanzitutto nel settore della scienza penale, si è avvertito che l'art. 5 cit. introduce il principio di colpevolezza, da cui discende che ciascuno può rispondere della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, a titolo di dolo o colpa grave.

Questa sussiste "quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari".

L’art. 6 cit. poi prevede quale causa di non punibilità l'errore sul fatto, cui consegue la violazione, sempre che l'errore non derivi da colpa.

Di qui il principio di diritto enucleato, fondato sul necessario riscontro del la “indiscutibile” negligenza della condotta sanzionabile, tenendo conto dello specifico parametro, evincibile dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ., della diligenza qualificata, certamente richiesta al rappresentante indiretto dell’importatore.

Tuttavia tale ragionamento si attaglia alle sanzioni, così come agevolmente si evince dal corpo della motivazione, nella quale per un verso si afferma come oggetto delcontenzioso fossero appunto queste , per altro verso, richiamando l’art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale comunitario, si afferma che esso non «fa alcun cenno al piano RGN 18523/2021 Consigliere rel.

Federici sanzionatorio, riferendosi esso all'esimente riguardo all'insorgenza dell'obbligazione doganale, ossia all'importo dei “dazi", ex art. 217, par. 1, C.D.C., coerentemente con la rubrica della Sez. 1, del Cap. 3, intitolata appunto "Contabilizzazione e notifica al debitore dell'importo dei dazi".».

Può pertanto rilevarsi che: a) il precedente di legittimità, cui ha fatto ricorso il giudice regionale, afferiva esclusivamente alle sanzioni e non ai dazi; b) nella misura in cui l’oggetto della presente controversia riguardi anche le sanzioni, esso costituisce un ragionamento corretto, condiviso da questo collegio; c) si tratta tuttavia di un ragionamento che, quando si affronti la diversa questione della rideterminazione e contestazione dei maggiori dazi nei confronti del rappresentante indiretto, non offre alcuna copertura ermeneutica ai fini del riconoscimento di una esimente, perché sviluppato su argomentazioni del tutto estranee al diverso oggetto della controversia; d) correttamente pertanto l’Amministrazione finanziaria ha criticato la sentenza impugnata, laddove, con riguardo ai maggiori dazi, il giudice regionale ha accolto le difese della CAD Liguria 2 sulla base di regole ermeneutiche e norme afferenti un diverso ambito.

Sotto quest’ultimo profilo deve infatti avverti rsi come la giurisprudenza di legittimità è giunta a conclusioni ben diverse.

Si è infatti affermato che in tema di dazi doganali, ove venga accertata la falsità dei certificati di origine della merce (fattispecie corrispondente a quella per cui è causa), le autorità devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi, salvo che l'importatore fornisca la prova delle condizioni richieste dall'art. 220, par. 2, lett. b), del cd.

Codice doganale comunitario, senza che, rispetto allo stato soggettivo di buona fede, assuma rilevanza l'effettiva consapevolezza da parte dello stesso circa la veridicità delle informazioni fornite dall'esportatore alle autorità del proprio Stato, essendo, piuttosto, il RGN 18523/2021 Consigliere rel.

Federici debitore tenuto a dimostrare che, per tutta la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con la diligenza qualificata richiesta, in ragione dell'attività professionale di importatore svolta, ex art. 1176, comma 2, c.c., per verificare la ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore (Cass., 23 maggio 2018, n. 12719).

D’altronde, nel circoscrivere il concetto di buona fede dell’operatore, e dunque anche del rappresentante indiretto, cui è imputabile la dichiarazione fatta in dogana, si era già affermato che l'esenzione prevista dall'art. 220, comma secondo, lett. b), del Codice doganale comunitario, che preclude la contabilizzazione "a posteriori" dell'obbligazione doganale in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore, intende tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi.

Per essere applicata, essa tuttavia richiede un compiuto esame da parte del giudice sulla ricorrenza della buona fede, che va dimostrata dal soggetto che intende avvalersi dell'agevolazione, attraverso la prova di tutti i presupposti necessari perché resti impedito il recupero daziario: a) un errore imputabile alle autorità competenti; b) un errore di natura tale da non poter essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostantela sua esperienza e diligenza, ed in ogni caso determinato da un comportamento attivo delle autorità medesime, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dell'operatore; c) l'osservanza da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente (cfr. Cass., 27 marzo 2013, n. 7702; 26 febbraio 2019, n. 5560;21 febbraio 2020, n. 4639).

Si è peraltro chiarito che, quanto all’errore imputabile all’autorità competente, con riguardo all’applicabilità dei dazi "antidumping" e ai RGN 18523/2021 Consigliere rel.

Federici fini dell'integrazione delle condizioni di cui all'art. 220, par. 2, lett. b), cit. l'errore delle autorità doganali non è integrato dalla mera ricezione di dichiarazioni inesatte, in quanto l'Amministrazione non è tenuta a verificarne o valutarne la veridicità, ma richiede un comportamento attivo delle autorità medesime.

Ciò perchéla comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze dei comportamenti scorretti dei fornitori ed il legittimo affidamento è protetto soloquando siano state tali autorità ad avere determinato i presupposti sui quali si basa la fiducia dell'importatore, che, per tutta la durata delle operazioni commerciali, abbia agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. per verificare la ricorrenza delle condizioni del trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore (Cass., 12 febbraio 2019, n. 4059; 3 maggio 2019, n. 11631; 22 marzo 2019, n. 8161; 28 giugno2019, n. 17501; 17 dicembre 2019, n. 33314) .

Quanto alla rigorosa perimetrazione dello spazio entro cui l’esimente può essere fatta valere, è altrettanto significativa l’affermazione, secondo cui, in tema di dazi all'importazione, il certificato di origine della merce, pur se ritenuto inizialmente veritiero dall'Autorità doganale di uno Stato membro, non preclude l'esercizio di controlli "a posteriori" finalizzati a confermarne la veridicità, in quanto, alla luce del sesto considerando del codice doganale comunitario di cui al reg.

CEE n. 2913 del 1992 (come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, in causa C-138/10), la suddetta autorità, al momento dell'accettazione iniziale delle dichiarazioni in dogana, non si pronuncia sulle informazioni fornite dal dichiarante, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità, spettando all'importatore di dare prova anche della sua buona fede (Cass., 11 settembre 2019, n. 22647).RGN 18523/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] i risultati della elaborazione ermeneutica della disciplina in materia, cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, il giudice regionale, decidendo nei termini riferiti ed invocando complessivamente un concetto di colpa, come desumibile dagli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, ha mostrato di non aver fatto applicazione dei principi di diritto, elaborati invece ai fini della ripresa dei maggiori dazi.

Il motivo trova dunque accoglimento nei termini chiariti, e per l’effetto la sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, cui in diversa composizione va demandato, oltre che la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, il riesame dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, secondo i principi di diritto dispensati da questa Corte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione , cassa la sent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18523-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - ricorrente [OSCURATO:PERSONA]2 s.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] 2 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 18 1 /0 3 /20 20 della Commissione tributaria regionale della Liguria,depositata il 11.03.2021; Dogane –Dazi antidumping e sanzioni – Resp.[OSCURATO:PERSONA] RGN 18523/2021 Consigliere rel. Federici udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 2 maggio2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] , Rilevato che Dalla sentenza e dal ricorso si evince che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a seguito di una indagine avviata dall’Olaf nel 2011, e diramata agli uffici doganali degli Stati membri alcuni mesi dopo - da cui, emergendo l’evasione di dazi antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio in acciaio, formalmente provenienti dalleFilippine ma in realtà originarie di Taiwan, con conseguente revoca, da parte delle medesime autorità filippine, dei certificati di origine preferenziale, rilasciati ad alcune società esportatrici filippine-, effettuò la revisione dell’accertamento delle dichiarazioni d’importazione, adottando nei confronti degli importatori gli avvisi di rettifica. Tra di essi vi era la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] atti di rettifica, comprensivi del maggior dazio e delle sanzioni, queste ultime comminate ai sensi dell’art. 303, comma 3, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, furono notificati anche alla CAD Laghezzas.r.l., nella qualità di rappresentante doganale indiretto. La ricorrente, contestando l’addebito di responsabilità, per trattarsi di merce importata con dichiarazione di origine filippina sulla scorta di certificati Form A rilasciati dall’autorità statuale del paese di provenienza, e comunque per la mancata applicazione delle esimenti previste dagli artt. 220 e 239 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice doganale comunitario), adì la Commissione tributaria provinciale di Genova, che con sentenza n. 573/02/2015, ne accolse le ragioni. L’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza n. 181/03/2021.RGN 18523/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] giudice regionale ha ricostru ito la disciplina, secondo l’interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare ha fatto richiamo agli artt. 5, 6 e 10 della l. 31 dicembre 1997, n. 472, al citato art. 303 del [OSCURATO:PERSONA] doganale, nonché ad uno specifico, recente precedente giurisprudenziale. Ha ritenuto che in base al principio di colpevolezza, come desumibile dall’art. 5 cit., deve rispondersisolo qualora la negligenza del comportamento sanzionabile sia "indiscutibile" e l'erroneità della dichiarazione non derivi da colpa, sia essa endogena o esogena (a tal fine richiamando Cass., 4 agosto 2020, n. 16625). L’Amministrazione finanziaria ha censurato la pronuncia con un solo motivo, chiedendone la cassazione. La società ha depositato controricorso tardivamente. Nell’adunanza camerale del 12 maggio 202 3 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Deve preliminarmente darsi atto del deposito del controricorso da parte della società, che tuttavia risulta tardivo– e quindi inammissibile -mancando il rispetto dei termini prescritti dall’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. Con l’unico motivo la ricorrente si duole della«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 201 e 220 CDC vigente ratione temporis con riferimento alla responsabilità daziaria del rappresentante indiretto in via principale anche in assenza di “colpa”», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’Amministrazione finanziaria critica la decisione per aver trasposto principi affermati dalla Corte di legittimità in materia sanzionatoria nell’ambito della contestazione di maggiori diritti daziari. Nello specifico denuncia che si sia reputato necessario accertare in capo al dichiarante, rappresentante indiretto dell’importatore, la sussistenza di un RGN 18523/2021 Consigliere rel. Federici comportamento negligente, ricorrendo ai parametri richiesti dalla natura professionale dell’attività esercitata. Al contrario, prosegue la difesa dell’ufficio, la disciplina applicabile, secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale, riconosce la responsabilità (solidale) del rappresentante indiretto per il solo fatto di aver presentato la dichiarazione doganale, senza che possa dedursene una responsabilità oggettiva, restando salvala possibilità dell’esimente della buona fede, purché nei limiti perimetrati dall’art. 220 CDC. Il motivo è fondato nei termini qui di seguito chiariti. Deve intanto evidenziarsi che nella sentenza si afferma che, a seguito delle indagini e della informat iva Olaf sulla effettiva provenienza delle merci, cui aveva fatto seguito anche la revoca dei certificati Form A da parte delle medesime autorità filippine, l’amministrazione doganale, oltre che procedere all’accertamento ed alla rettifica dei dazi, riconoscendo l’applicazione dei dazi antidumping, aveva anche provveduto alla irrogazione delle sanzioni, contestando gli uni e le altre, oltre che all’importatore, anche alla CAD Liguria 2, quale rappresentante indiretto, e dunque soggetto che aveva provveduto alla dichiarazione doganale. Ebbene, nel richiamare uno specifico precedente giurisprudenziale, il giudice regionale ha sostenuto che, in tema di dazi doganali, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni nei confronti del rappresentante doganale indiretto, non rileva l'esimente della buona fede dell'importatore come codificata dall'art. 220 CDC, concernente il recupero dei dazi "a posteriori", ma si applicano gli artt. 302 T.U. dogane, 5, 6 e 10 d.lgs. n. 472 del 1997, così che, essendogli richiesta la diligenza qualificata secondo lo specifico parametro dell'art. 1176, comma 2, del doc. civ., la negligenza del comportamento sanzionabile deve essere "indiscutibile" e l'erroneità della dichiarazione non deve derivare da colpa, sia essa endogena o esogena (Cass., n. 16625 del RGN 18523/2021 Consigliere rel. Federici 2020, cit.). Questo orientamento trova base in un’articolata, e condivisibile, interpretazione dei presupposti necessari per riconoscere la responsabilità del rappresentante indiretto -e la sua assoggettabilità alle sanzioni-, il cui fondamento, in sintesi, si rinviene nella considerazione che,nel caso vagliato in quella controversia, era stata contestata la violazione dell’art. 303, comma 3, del TULD, rispetto alla quale la disciplina dettata dall’art. 220 CDC era del tutto estranea, dovendosi invece ricorrere agli artt. 5, 6 e 10 del d.lgs. n. 472 del 1997. Inquadrata in tale alveo normativo la disciplina sanzionatoria, e dunque nei rigorosi principi elaborati innanzitutto nel settore della scienza penale, si è avvertito che l'art. 5 cit. introduce il principio di colpevolezza, da cui discende che ciascuno può rispondere della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, a titolo di dolo o colpa grave. Questa sussiste "quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari". L’art. 6 cit. poi prevede quale causa di non punibilità l'errore sul fatto, cui consegue la violazione, sempre che l'errore non derivi da colpa. Di qui il principio di diritto enucleato, fondato sul necessario riscontro del la “indiscutibile” negligenza della condotta sanzionabile, tenendo conto dello specifico parametro, evincibile dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ., della diligenza qualificata, certamente richiesta al rappresentante indiretto dell’importatore. Tuttavia tale ragionamento si attaglia alle sanzioni, così come agevolmente si evince dal corpo della motivazione, nella quale per un verso si afferma come oggetto delcontenzioso fossero appunto queste , per altro verso, richiamando l’art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale comunitario, si afferma che esso non «fa alcun cenno al piano RGN 18523/2021 Consigliere rel. Federici sanzionatorio, riferendosi esso all'esimente riguardo all'insorgenza dell'obbligazione doganale, ossia all'importo dei “dazi", ex art. 217, par. 1, C.D.C., coerentemente con la rubrica della Sez. 1, del Cap. 3, intitolata appunto "Contabilizzazione e notifica al debitore dell'importo dei dazi".». Può pertanto rilevarsi che: a) il precedente di legittimità, cui ha fatto ricorso il giudice regionale, afferiva esclusivamente alle sanzioni e non ai dazi; b) nella misura in cui l’oggetto della presente controversia riguardi anche le sanzioni, esso costituisce un ragionamento corretto, condiviso da questo collegio; c) si tratta tuttavia di un ragionamento che, quando si affronti la diversa questione della rideterminazione e contestazione dei maggiori dazi nei confronti del rappresentante indiretto, non offre alcuna copertura ermeneutica ai fini del riconoscimento di una esimente, perché sviluppato su argomentazioni del tutto estranee al diverso oggetto della controversia; d) correttamente pertanto l’Amministrazione finanziaria ha criticato la sentenza impugnata, laddove, con riguardo ai maggiori dazi, il giudice regionale ha accolto le difese della CAD Liguria 2 sulla base di regole ermeneutiche e norme afferenti un diverso ambito. Sotto quest’ultimo profilo deve infatti avverti rsi come la giurisprudenza di legittimità è giunta a conclusioni ben diverse. Si è infatti affermato che in tema di dazi doganali, ove venga accertata la falsità dei certificati di origine della merce (fattispecie corrispondente a quella per cui è causa), le autorità devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi, salvo che l'importatore fornisca la prova delle condizioni richieste dall'art. 220, par. 2, lett. b), del cd. Codice doganale comunitario, senza che, rispetto allo stato soggettivo di buona fede, assuma rilevanza l'effettiva consapevolezza da parte dello stesso circa la veridicità delle informazioni fornite dall'esportatore alle autorità del proprio Stato, essendo, piuttosto, il RGN 18523/2021 Consigliere rel. Federici debitore tenuto a dimostrare che, per tutta la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con la diligenza qualificata richiesta, in ragione dell'attività professionale di importatore svolta, ex art. 1176, comma 2, c.c., per verificare la ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore (Cass., 23 maggio 2018, n. 12719). D’altronde, nel circoscrivere il concetto di buona fede dell’operatore, e dunque anche del rappresentante indiretto, cui è imputabile la dichiarazione fatta in dogana, si era già affermato che l'esenzione prevista dall'art. 220, comma secondo, lett. b), del Codice doganale comunitario, che preclude la contabilizzazione "a posteriori" dell'obbligazione doganale in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore, intende tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi. Per essere applicata, essa tuttavia richiede un compiuto esame da parte del giudice sulla ricorrenza della buona fede, che va dimostrata dal soggetto che intende avvalersi dell'agevolazione, attraverso la prova di tutti i presupposti necessari perché resti impedito il recupero daziario: a) un errore imputabile alle autorità competenti; b) un errore di natura tale da non poter essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostantela sua esperienza e diligenza, ed in ogni caso determinato da un comportamento attivo delle autorità medesime, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dell'operatore; c) l'osservanza da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente (cfr. Cass., 27 marzo 2013, n. 7702; 26 febbraio 2019, n. 5560;21 febbraio 2020, n. 4639). Si è peraltro chiarito che, quanto all’errore imputabile all’autorità competente, con riguardo all’applicabilità dei dazi "antidumping" e ai RGN 18523/2021 Consigliere rel. Federici fini dell'integrazione delle condizioni di cui all'art. 220, par. 2, lett. b), cit. l'errore delle autorità doganali non è integrato dalla mera ricezione di dichiarazioni inesatte, in quanto l'Amministrazione non è tenuta a verificarne o valutarne la veridicità, ma richiede un comportamento attivo delle autorità medesime. Ciò perchéla comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze dei comportamenti scorretti dei fornitori ed il legittimo affidamento è protetto soloquando siano state tali autorità ad avere determinato i presupposti sui quali si basa la fiducia dell'importatore, che, per tutta la durata delle operazioni commerciali, abbia agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. per verificare la ricorrenza delle condizioni del trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore (Cass., 12 febbraio 2019, n. 4059; 3 maggio 2019, n. 11631; 22 marzo 2019, n. 8161; 28 giugno2019, n. 17501; 17 dicembre 2019, n. 33314) . Quanto alla rigorosa perimetrazione dello spazio entro cui l’esimente può essere fatta valere, è altrettanto significativa l’affermazione, secondo cui, in tema di dazi all'importazione, il certificato di origine della merce, pur se ritenuto inizialmente veritiero dall'Autorità doganale di uno Stato membro, non preclude l'esercizio di controlli "a posteriori" finalizzati a confermarne la veridicità, in quanto, alla luce del sesto considerando del codice doganale comunitario di cui al reg. CEE n. 2913 del 1992 (come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, in causa C-138/10), la suddetta autorità, al momento dell'accettazione iniziale delle dichiarazioni in dogana, non si pronuncia sulle informazioni fornite dal dichiarante, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità, spettando all'importatore di dare prova anche della sua buona fede (Cass., 11 settembre 2019, n. 22647).RGN 18523/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] i risultati della elaborazione ermeneutica della disciplina in materia, cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, il giudice regionale, decidendo nei termini riferiti ed invocando complessivamente un concetto di colpa, come desumibile dagli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, ha mostrato di non aver fatto applicazione dei principi di diritto, elaborati invece ai fini della ripresa dei maggiori dazi. Il motivo trova dunque accoglimento nei termini chiariti, e per l’effetto la sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, cui in diversa composizione va demandato, oltre che la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, il riesame dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, secondo i principi di diritto dispensati da questa Corte. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione , cassa la sent
Sentenza Cassazione n. 25199/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris