CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20308/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., società incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – per la revocazione della ordinanza n. 12448/21, depositata in data 11 maggio2021, della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella pubblica udienza del 14 settembre 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Calbine, per delegadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso chiedendo che la Corte, previo accoglimento del ricorso per re vocazione, accolga il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Sulla base di un solo motivo rescindente, illustrato con memoria, [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ricorre per la revocazione della ordinanza n. 12448/21, depositata in data 11 maggio 2021, con la quale la Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la sentenza n. 1610/ 2/2019 , depositata il 9 aprile 2019, della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, a sua volta, aveva accolto l’appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] , così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure recante accoglimento dell’impugnazione di due avvisi di accertamento relativi all’IMU dovuta dalla contribuente in relazione ai periodi di imposta 2012 e 2013. A fondamento della richiesta revocazione, denuncia la ricorrente violazione degli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., assumendo che la Corte, con l’impugnata ordinanza, aveva definito il giudizio senza tener conto dell’eccezione di giudicato esterno, - svolta in memoria difensiva a riguardo della pronuncia resa dalla stessa Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5199/2019, del 18 dicembre 2019, -così incorrendo nel denunciato errore revocatorio. Soggiunge la ricorrente che, così pronunciando, la Corte aveva determinato, altresì, un conflitto di giudicati con la pronuncia resa dalla Corte il 6 aprile 2021 (ordinanza n. 9223/21), pronuncia che, in relazione al periodo di imposta 2014, diversamente aveva tenuto conto di detto giudicato esternoche, pertanto, doveva « spiegare i suoi effetti …paralizzando in tal modo i motivi di ricorso proposti» dal comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2. -Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il motivo di ricorso è senz’altro ammissibile. 2. - Come, difatti, la Corte ha già avuto modo di rilevare, l 'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, exartt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso, ovvero delle questioni rilevabili d'ufficio(v., ex plurimis, Cass., 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., 18 febbraio 2014, n. 3820). In svolgimento di detto principio di diritto, deve, quindi, ritenersi che l’omessa considerazione di una memoria può rilevare innanzitutto ex se, ed in termini di omessa pronuncia, - così come del resto dalla Corte rilevato a riguardo dell’omesso esame di motivi di ricorso (v. Cass. Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26301; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass., 26 agosto 2015, n. 17163; Cass., 21 luglio 2011, n. 16003), - qualora con la stessa sia stata legittimamente posta un’eccezione che andava esaminata (così com’è per que lla di giudicato esterno che , oltretutto, è questione rilevabile di ufficio; Cass., 30 maggio 2022, n. 17379; Cass., 24 luglio 2015, n. 15608; v., altresì,Cass., 30 marzo 1994, n. 3137) ovvero qualora ne sia conseguito il difetto di percezione di un dato fattuale decisivo (v. Cass., 7 novembre 2016, n. 22561 cui adde Cass., 26 maggio 2020, n. 9873).E, - nella fattispecie venendo in considerazione un’eccezione di giudicato esterno, - le Sezioni Unite della Corte hanno, per l’appunto, statuito che il giudicato esterno è rilevabile di ufficio (anche) nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., 25 maggio 2001, n. 226 cui adde Cass. Sez. U., 9 maggio 2008, n. 11501; Cass. Sez. U., 28 novembre 2007, n. 24664;Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916). 2.1 – Dagli atti prodotti dalla ricorrente, - oltrechè dal diretto esame del fascicolo di ufficio, - emerge, poi, che il giudicato esterno, ritualmente dedotto, si era formato dopo la conclusione del processo di appello, dovendosi considerarepreclusa l'eccezione, e inammissibile il corrispondente motivo di ricorso,(solo) se il giudicato intervenuto nelle more del giudizio d'appello senza tempestiva deduzione in quella sede (v., ex plurimis, Cass., 15 marzo 2022, n. 8289; Cass., 31 maggio 2019, n. 14883; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24531; Cass., 7 maggio 2008, n. 11112). 3. -Tanto rilevato in punto di ammissibilità del ricorso, e ciò non di meno, l’eccezione di giudicato esterno deve ritenersi destituita di fondamento. 3.1 – Come reso esplicito dall’esame della pronuncia evocata a giudicato esterno, - pronuncia resa in fattispecie nella quale il [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. aveva concesso in locazione finanziaria, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., un complesso industri ale («censito a catasto edilizio al foglio 7, particella 100, sub. 701 » ) del quale aveva riottenuto la disponibilità «all'esito del positivo esperimento dell'azione di rivendica nel fallimento della società utilizzatrice, solo il 10 ottobre 2015», per quanto il contratto scaduto (senza esercizio del diritto di opzione di acquisto da parte della utilizzatrice) sin dal 2011, - la definizione di quel giudizio è avvenuta, - piuttosto che in relazione all’accertamento di un elemento della fattispecie impositiva suscettibile in quanto tale , perché di natura tendenzialmente permanente, di espandere l’efficacia (esterna) dell’accertamento, passato in giudicato, di cui sia stato oggetto ad una pluralità di periodi d'imposta(Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis , Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675), - sulla base di una specifica lettura dei dati normativi di fattispecie, secondo l’interpretazione dei quali la soggettiv ità passiva dell'utilizzatoresussisterebbe (per tutta la durata del contratto e) sino alla effettiva riconsegna del bene locato (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9). 3.2 - Detta interpretazione, - che ha valorizzato, in particolare, il dato di regolazione posto, con riferimento alla TASI, dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 672, «da considerarsi dunque quale norma dicarattere generale relativa alla specifica ipotesi di ultrattività del rapporto - secondo quanto statuito dalla Cassazione nella citata sentenza del 17 luglio2019, n. 19166 - fino alla r iconsegna materiale del bene oggetto di locazionefinanziaria, ovvero fino a quando l'utilizzatore non adempia all'obbligazionedi riconsegna su di esso gravante in base al contratto di leasing», e che, per vero, confligge con l’orientamento interpretativo della Corte, consolidatosi nel senso che l'obbligazione di imposta, in caso di immobili concessi in "leasing", si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell'utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene acessare con la scadenza ovvero con la risoluzione dello stesso, dovendosi attribuire rilevanza non già alla detenzione qualificata in quanto tale, ma al vincolo contrattuale su cui tale detenzione è fondata, con la conseguenza che essa permane, nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, fino a quando il predetto vincolo è in vita, e viene a cessare al suo venir meno trasformandosi in detenzione senza titolo (v., ex plurimis , Cass., 27 aprile 2022, n. 13120; Cass., 30 giugno 2021, n. 18393; Cass., 16 giugno 2021, n. 16999; Cass., 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793), - non è, però, suscettibile di integrare il vincolo del giudicato, qual evocato dalla ricorrente, risolvendosi, per l’appunto, in attività di mera interpretazione giuridica della disposizione normativa tributaria e non anche in uno specifico accertamento su di un elemento di fattispecie del rapporto tributario. Non può, pertanto, convenirsi con le (diverse) conclusioni cui è pervenuta la (pur evocata) pronuncia di questa Corte ( Cass., 6 aprile 2021 n. 9223; v. peraltro, in senso contrario, Cass., 22 luglio 2021, n. 20977); c ome , difatti, statuito dalla Corte, l’e fficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723). 4. –Le spese del giudizio , liquidate come da dispositivo, seguono conclusivamente la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, revocala propria ordinanzadecisoria n. 12448/21, depositata in data 11 maggio 2021, e rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., società incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avverso la sentenza n. 1610/2/2019, depositata il 9 aprile 2019, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio liquidate in € 5.600,00per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.pari a quello previsto per il proposto ricorso per revocazione, a norma