CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure, volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato, adeguatamente esaminate e logicamente argomentate dalla Corte di appello sul punto della riconducibilità, con certezza, all'imputato della sottoscrizione della quietanza liberatoria del 10 luglio 2014 che, del resto, era stata contestata in appello (diversamente da quanto l'imputato deduce con l'odierno ricorso) per la intervenuta depenalizzazione del reato oggetto di falsa incolpazione e:richiamando, del tutto genericamente, le risultanze della perizia a fronte della ricostruzione sviluppata con la sentenza di primo grado, diffusa e completa (cfr. pag.6 e ss.); Ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e la motivazione del giudice è adeguatamente assolta attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata che ha valorizzato l'assenza di elementi di novità rispetto alla valutazione compiuta dal giudice di primo grado che,' a propria volta, aveva sottolineato la particolare insidiosità della condotta; il danno rilevante cagionato alla persona offesa anche per le sue conseguenze nei giudizi civili; l'intensità del dolo); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen