CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 45917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Roma, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con la quale il predetto, in esito al rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione e euro 12.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in Rieti il 25 novembre 2014. Il processo ha ad oggetto la illecita detenzione in concorso con altra persona giudicata separatamente di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Secondo la ricostruzione di cui alle conformi sentenze di merito, gli agenti della Questura di Rieti avevano fermato il 25 novembre 2014 un furgone condotto dal proprietario odierno ricorrente con a bordo altre due persone ed avevano trovato per terra, nel punto in cui si era arrestato il veicolo, un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 55,51. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti, in relazione alla mancata derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990. Il difensore lamenta che la Corte di Appello avrebbe dato rilievo al dato ponderale, qualificato come "rilevante", e non avrebbe considerato le modalità dell'azione. In particolare la Corte aveva valorizzato il confezionamento della sostanza con materiale presente nel kit di pronto soccorso del mezzo, ovvero un elemento che- secondo il ricorrente- era semmai indicativo di una condotta estemporanea, ed il fatto che al momento del controllo il concorrente Boria avesse gettato la droga per terra, ovvero un elemento che poteva spiegarsi come reazione di una persona impaurita. [OSCURATO:PERSONA] aveva ignorato la prova documentale per cui il bilancino e la carta argentata rinvenuti nel furgone erano utilizzati da Profili per la sua attività lavorativa di commerciante di spezie e di aromi, così come aveva ignorato il fatto che la sostanza stupefacente fosse di fatto nella disponibilità del concorrente Boria e il fatto che Profili, all'atto del controllo, si fosse trovato semplicemente alla guida del furgone, tanto che il suo ruolo era stato definito dallo stesso giudice della cautela come marginale. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha formulato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.4. In data 3 novembre 2022 la difesa ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 5.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo. 6.La Corte di Appello, in replica all'analoga censura già formulata in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, ha osservato che il fatto non poteva essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art., 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 in ragione: -del dato ponderale della sostanza stupefacente del tipo cocaina detenuta ( pari a n. 279 dosi medie singole); - del fatto che l'imputato era stato fermato a bordo del furgone di ritorno da Roma ove era stata acquistata la droga; - del confezionamento della droga con materiale presente nel kit di pronto soccorso del veicolo nel quale erano stati rinvenuti anche un bilancino ed un coltello, ovvero strumenti per la pesatura ed il taglio dello stupefacente ; La Corte ha ritenuto quindi che il complesso di tali elementi fosse indicativo di "un'attività organizzata volta alla vendita dello stupefacente" e di "elevata potenzialità offensiva della condotta". 7.Un richiamo alla giurisprudenza in materia giova a confermare la correttezza del ragionamento svolto dai giudici nel caso di specie. Si è, infatti, riconosciuta la legittimità del mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità anche nel caso di cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga, allorché essa costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4 n. 40720 del 26/04/2017, Nafia e altri, Rv. 270767) e si è a tal fine precisato che il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (Sez. 6 n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 6 n. 38606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sefar, Rv. 273823). L'orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T. U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal [OSCURATO:PERSONA], che "il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività" (Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, Muro/o). La Corte di Appello si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato e ha rilevato non solo che il dato quantitativo ostava di per sé al riconoscimento del fatto come lieve, ma anche che le modalità ed i mezzi dell'azione, lungi dal controbilanciare tale dato, deponevano per una attività posta in essere in modo pianificato ed abituale, con un giudizio inferenziale logico e non incrinato dagli argomenti della difesa. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen