CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 01907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 26375/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, personalmente, in data 13 e 21 Aprile 2021 due ricorsi per cassazione da lui sottoscritti personalmente avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata l'affermazione della sua responsabilità per il reato di truffa e rideterminato il trattamento sanzionatorio, deducendo complessivamente tre motivi. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto sottoscritti personalmente dall' imputato, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]- i/ente