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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2022

Cassazione n. 36075/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 00464-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Verona, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso il proprio studio, rappresentato e difeso in proprio - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del liquidatore nonché legale rappresentante pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso l'ordinanza n. 1682/2017 del Tribunale di Verona, depositata in data 11/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. gtia9 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dei Tribunale di Verona n. 1682/2017, che ha condannato l'[OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli la somma di euro 5.537,60, detratto quanto egli aveva già ricevuto a titolo di acconto.

Ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] data 13 luglio 2022 il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

In data 27 settembre 2022 la controricorrente ha accettato la rinuncia.

L'atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c.

Considerata l'adesione alla rinuncia della controricorrente non vi è pronuncia sulle spese ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della sezione II civile, in data 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 00464-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Verona, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso il proprio studio, rappresentato e difeso in proprio - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del liquidatore nonché legale rappresentante pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso l'ordinanza n. 1682/2017 del Tribunale di Verona, depositata in data 11/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. gtia9 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dei Tribunale di Verona n. 1682/2017, che ha condannato l'[OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli la somma di euro 5.537,60, detratto quanto egli aveva già ricevuto a titolo di acconto. Ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] data 13 luglio 2022 il ricorrente ha rinunciato al ricorso. In data 27 settembre 2022 la controricorrente ha accettato la rinuncia. L'atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c. Considerata l'adesione alla rinuncia della controricorrente non vi è pronuncia sulle spese ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della sezione II civile, in data 24
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