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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 1952

Cassazione n. 02872/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1952 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB.

LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza confermata dal Tribunale del riesame in data 22/07/2021, disponeva il sequestro conservativo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA] formalmente intestata ad [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento veniva emesso contestualmente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per una serie di truffe aventi ad oggetto la vendita di autovetture.

I giudici del riesame, nel rigettare il ricorso proposto dal terzo interessato [OSCURATO:PERSONA], ritenevano dimostrato che al di là della intestazione formale il bene rientrava nella sfera giuridica dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sicchè legittimamente ne era stato disposto il sequestro in ragione della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 193 c.p.

2. Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, il legale di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge per avere i giudici di merito erroneamente presupposto che si vedeva nell' ipotesi di cui all' art. 193 c.p.

Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che vi era prova in atti che il bene in questione era stato acquistato nel gennaio del 2017, precedentemente ai fatti di reato sicchè mancavano i presupposti di cui all' art. 193 c.p. per mantenere il provvedimento ablatorio su un bene di proprietà di soggetti terzi diversi dall' imputato o dal responsabile civile.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al tenore della querela sporta in data 11/03/2021.

Lamenta che i giudici avevano adottato una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza quanto alla ritenuta sussistenza della malafede del ricorrente necessaria per disporre il sequestro.

Rileva che i giudici avevano affermato che il mezzo si trovava nella disponibilità del Rabita e che successivamente era stato imputato al capitale sociale della Europa 3 s.n.c. quale parte di aumento di capitale senza considerare che ciò risultava da una dichiarazione falsa oggetto di querela da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre evidenziare che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. solo per "violazione di legge" il che rende non sottoponibili a questa Corte Suprema e quindi ipso facto inammissibili le doglianze espressamente indicate in entrambi i profili di ricorso come "illogicità della motivazione" ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione norma dell'ad. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710).

Al riguardo, la Corte di legittimità ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'ad.606.1 lett. e) c.p.p., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge.

Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez.

Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.

3. Orbene, nel caso di specie, non sussiste alcuna violazione di legge.

3.1. Va premesso che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio che in tema di sequestro conservativo, nel concetto di beni mobili ed immobili dell'imputato contenuto nell'art. 316 c.p.p. non rileva la loro formale intestazione, ma che l'imputato ne abbia la disponibilità "uti dominus", indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi (Sez. 6, Sentenza n. 21940 del 02/04/2003 - dep. 17/05/2003 - Rv. 226043; Cass., n. 3810 del 19/12/2008).

Tale condivisibile orientamento poggia sul dettato dell'art. 192 c.p., secondo cui gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno effetto rispetto ai crediti indicati dall'abrogato art. 189 c.p., tra cui i crediti dei terzi danneggiati dal reato (il rinvio del codice ai crediti indicati nell'art. 189 è ora comunemente inteso come riferito a quelli di cui all'art. 316 c.p.p.) e in forza della presunzione di frode di cui all'art. 193 c.p. (che prevede una ulteriore forma di revocatoria penale), in caso di alienazione a titolo oneroso (in questo caso, però, nel rigoroso accertamento - da parte dei Giudici di merito - della sussistenza di elementi che facciano ritenere revocabile l'atto).

Soluzione, questa, che consente di realizzare la finalità dell'art. 316 c.p.p., consistente nell'immobilizzare il patrimonio dell'imputato (o del responsabile civile) in attesa dell'esito dell'azione revocatoria e tutelare efficacemente la posizione creditoria del terzo danneggiato.

3.2. Orbene il Tribunale, con una motivazione che non è né carente né meramente apparente, ha sottolineato, correttamente, l'attività fraudolenta della cessione dei beni per la posteriorità del trasferimento di proprietà rispetto alla commissione del fatto di reato da parte del Rabita in danno delle parti civili e per il successivo comportamento uti dominus dell'imputato Rabita sul bene, ritenuto comprovato sulla scorta delle complessive emergenze istruttorie, escludendo la buona fede del ricorrente Ed i giudici di merito hanno pure evidenziato come al momento in cui il Chireghin assumeva di aver concluso la compravendita con la dante causa Europa 3 snc, quest'ultima non risultava proprietaria del veicolo in questione, essendo la titolarità riferibile alla [OSCURATO:PERSONA].Trattasi di argomentazioni che non risultano inficiate dalla censura del ricorrente che con i motivi proposti non dimostra alcuna violazione di legge ma mira ad una difforme lettura dei dati evidenziati dal giudice di merito deducendo specie con il secondo motivo veri e propri vizi motivazionali per asserita omessa valutazione di taluni dati processuali, da ciò discendendo la palese inammissibilità del ricorso.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 27 Ottobre 2021 7,, ) igliere [OSCURATO:PERSONA] F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1952 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza confermata dal Tribunale del riesame in data 22/07/2021, disponeva il sequestro conservativo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA] formalmente intestata ad [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento veniva emesso contestualmente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per una serie di truffe aventi ad oggetto la vendita di autovetture. I giudici del riesame, nel rigettare il ricorso proposto dal terzo interessato [OSCURATO:PERSONA], ritenevano dimostrato che al di là della intestazione formale il bene rientrava nella sfera giuridica dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sicchè legittimamente ne era stato disposto il sequestro in ragione della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 193 c.p. 2. Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, il legale di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge per avere i giudici di merito erroneamente presupposto che si vedeva nell' ipotesi di cui all' art. 193 c.p. Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che vi era prova in atti che il bene in questione era stato acquistato nel gennaio del 2017, precedentemente ai fatti di reato sicchè mancavano i presupposti di cui all' art. 193 c.p. per mantenere il provvedimento ablatorio su un bene di proprietà di soggetti terzi diversi dall' imputato o dal responsabile civile. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al tenore della querela sporta in data 11/03/2021. Lamenta che i giudici avevano adottato una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza quanto alla ritenuta sussistenza della malafede del ricorrente necessaria per disporre il sequestro. Rileva che i giudici avevano affermato che il mezzo si trovava nella disponibilità del Rabita e che successivamente era stato imputato al capitale sociale della Europa 3 s.n.c. quale parte di aumento di capitale senza considerare che ciò risultava da una dichiarazione falsa oggetto di querela da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre evidenziare che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. solo per "violazione di legge" il che rende non sottoponibili a questa Corte Suprema e quindi ipso facto inammissibili le doglianze espressamente indicate in entrambi i profili di ricorso come "illogicità della motivazione" ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione norma dell'ad. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Al riguardo, la Corte di legittimità ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'ad.606.1 lett. e) c.p.p., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. 3. Orbene, nel caso di specie, non sussiste alcuna violazione di legge. 3.1. Va premesso che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio che in tema di sequestro conservativo, nel concetto di beni mobili ed immobili dell'imputato contenuto nell'art. 316 c.p.p. non rileva la loro formale intestazione, ma che l'imputato ne abbia la disponibilità "uti dominus", indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi (Sez. 6, Sentenza n. 21940 del 02/04/2003 - dep. 17/05/2003 - Rv. 226043; Cass., n. 3810 del 19/12/2008). Tale condivisibile orientamento poggia sul dettato dell'art. 192 c.p., secondo cui gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno effetto rispetto ai crediti indicati dall'abrogato art. 189 c.p., tra cui i crediti dei terzi danneggiati dal reato (il rinvio del codice ai crediti indicati nell'art. 189 è ora comunemente inteso come riferito a quelli di cui all'art. 316 c.p.p.) e in forza della presunzione di frode di cui all'art. 193 c.p. (che prevede una ulteriore forma di revocatoria penale), in caso di alienazione a titolo oneroso (in questo caso, però, nel rigoroso accertamento - da parte dei Giudici di merito - della sussistenza di elementi che facciano ritenere revocabile l'atto). Soluzione, questa, che consente di realizzare la finalità dell'art. 316 c.p.p., consistente nell'immobilizzare il patrimonio dell'imputato (o del responsabile civile) in attesa dell'esito dell'azione revocatoria e tutelare efficacemente la posizione creditoria del terzo danneggiato. 3.2. Orbene il Tribunale, con una motivazione che non è né carente né meramente apparente, ha sottolineato, correttamente, l'attività fraudolenta della cessione dei beni per la posteriorità del trasferimento di proprietà rispetto alla commissione del fatto di reato da parte del Rabita in danno delle parti civili e per il successivo comportamento uti dominus dell'imputato Rabita sul bene, ritenuto comprovato sulla scorta delle complessive emergenze istruttorie, escludendo la buona fede del ricorrente Ed i giudici di merito hanno pure evidenziato come al momento in cui il Chireghin assumeva di aver concluso la compravendita con la dante causa Europa 3 snc, quest'ultima non risultava proprietaria del veicolo in questione, essendo la titolarità riferibile alla [OSCURATO:PERSONA].Trattasi di argomentazioni che non risultano inficiate dalla censura del ricorrente che con i motivi proposti non dimostra alcuna violazione di legge ma mira ad una difforme lettura dei dati evidenziati dal giudice di merito deducendo specie con il secondo motivo veri e propri vizi motivazionali per asserita omessa valutazione di taluni dati processuali, da ciò discendendo la palese inammissibilità del ricorso. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 Ottobre 2021 7,, ) igliere [OSCURATO:PERSONA] F
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