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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 16147/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 0185HOTP nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 01YBG51 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.E' stata richiesta, di ufficio, la correzione del dispositivo annotato sul ruolo di udienza della ordinanza in epigrafe relativa al proc. n.37857/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in atti generalizzati, sul rilievo che, per un mero errore materiale, in luogo della declaratoria di inammissibilità dei due ricorsi e della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, risulta riportata la dizione, al singolare, della declaratoria di inammissibilità e della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma aggiuntiva in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. dispone la correzione del dispositivo contenuto nel ruolo di udienza relativo alla ordinanza emessa in data 8 novembre 2023 nel proc. 37857/2023 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel modo seguente: "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso, il 06/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 0185HOTP nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 01YBG51 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.E' stata richiesta, di ufficio, la correzione del dispositivo annotato sul ruolo di udienza della ordinanza in epigrafe relativa al proc. n.37857/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in atti generalizzati, sul rilievo che, per un mero errore materiale, in luogo della declaratoria di inammissibilità dei due ricorsi e della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, risulta riportata la dizione, al singolare, della declaratoria di inammissibilità e della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma aggiuntiva in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. dispone la correzione del dispositivo contenuto nel ruolo di udienza relativo alla ordinanza emessa in data 8 novembre 2023 nel proc. 37857/2023 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel modo seguente: "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende". Manda alla Cancelleria per le annotazioni e gli altri adempimenti di rito. Così deciso, il 06/
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