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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01817/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24614/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 565/09/2020 depositata il 17/01/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24614/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 565/09/2020 depositata il 17/01/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]