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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 09422/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali sopportate dall'indagata per il presente grado di legittimità, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 in C 2.500,00 oltre accessori di legge.

In via subordinata ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 592 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 111 Cost.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto sottoscritto dal difensore, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 831/19 - 21 RGNR, ha proposto ricorso avverso il provvedimento ex art. 410 bis cod.proc.pen. con il quale il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace di Bari in data 15 ottobre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata per i reati di cui agli articoli 612 e 595 cod. pen. 2.

Il ricorrente denunzia:

2.1. violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione alla sostituzione del giudice naturale ed omessa notifica;

2.2. violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 410 bis e 127 cod. proc. pen. e art. 17 d.lgs n. 274/2000;

2.3. violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta contraddittorietà della motivazione assunta;

2.4. violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione.

3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. È stata depositata memoria a firma del difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali sopportate dall'indagata per il presente grado di legittimità, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 in C 2.500,00 oltre accessori di legge.

In via subordinata ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 592 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 111 Cost.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché non è impugnabile l'ordinanza emessa dal Tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 410 bis, comma 3, cod. proc. pen..

2. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 410 bis cod. proc. pen., ritenendo in primo luogo manifestamente infondata l'eccezione di nullità del decreto di archiviazione sollevata dalla difesa, per omessa fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice di Pace al fine di discutere dell'opposizione all'archiviazione.

Il Tribunale ha considerato che il provvedimento reclamato era stato adottato all'esito del procedimento camerale instaurato su opposizione della persona offesa e che risultava pienamente rispettato il contraddittorio "cartolare" tra le parti.

Ha, quindi, rilevato che, a norma dell'art. 17 del D. Lgs. n. 274/2000, non è prevista alcuna fissazione di udienza camerale dinanzi al Giudice di pace in caso di opposizione all'archiviazione richiesta dal Pubblico Ministero, laddove la giurisprudenza di legittimità appare consolidata nel ritenere che nel procedimento per reati di competenza del Giudice di pace, l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione consente unicamente la realizzazione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del Pubblico Ministero, decide de plano, non essendo prevista la celebrazione dell'udienza camerale, con la conseguenza che non possono essere esaminate, in sede di legittimità, censure afferenti alla congruenza della motivazione del decreto o all'inammissibilità dell'opposizione.

Il Tribunale ha poi ritenuto ultronea, perché non prevista normativamente, la delibazione di doglianze di merito, oggetto dell'ulteriore motivo di reclamo, circa la valutazione giuridica operata dal giudice di prime cure, che porta in luce aspetti non rientranti fra quelli per i quali l'art. 410 bis cod.proc.pen. prevede l'ammissibilità del reclamo.

3. Il provvedimento del Tribunale non presenta profili di abnormità, sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso del Guido, che denunzia solo i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723; Sez. 6, Ordinanza n. 20845 del 26/04/2018, Rv. 272956; Sez. 6, Ordinanza n. 17535 del 23/03/2018, Rv. 272717).

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con quei motivi - per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc.

Ferrari, Rv. 273875). ti.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. ,5- Va invece rigettata l'istanza dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad ottenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio di impugnazione.

La richiesta è stata formulata ai sensi dell'art. 592 cod. proc. pen., assumendo che una interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che, in caso di soccombenza, ponga le spese a carico di coloro che hanno illegittimamente o erroneamente proposto l'impugnazione.

Condivisibile è la lettura dell'art. 592 cod. proc. pen. sostenuta dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA], giacché l'inammissibilità del ricorso proposto dalla persona offesa può comportare la condanna di quest'ultima a rifondere all'indagato/imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità.Invero, detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, può essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso a iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra (si veda, in tal senso, Sez. 6, sentenza n. 29274 del 12/05/2010, Rv. 248256; in senso contrario, Sez. 5, Sentenza n. 3986 del 21/09/2015, Rv. 265812, secondo la quale l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa non comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità, in quanto la previsione del quarto comma dell'art. 592 cod. proc. pen. circoscrive la condanna del soccombente all'ambito dei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, implicando, pertanto, il divieto di condanna della parte nei giudizi di impugnazione instaurati "esclusivamente agli effetti penali").

Nella specie, però, si deve dare atto che il contenuto della memoria depositata dalla difesa dell'indagata non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendo consolidata la giurisprudenza in materia di inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di cui al terzo comma dell'art. 410 bis cod. proc. pen., che la stessa norma indica come "non impugnabile".

Possono allora richiamarsi, per rigettare l'istanza avanzata dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA], gli stessi principi affermati da questa Corte in materia di partecipazione al giudizio di impugnazione della persona offesa, costituitasi parte civile.

Si è sostenuto, infatti, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716; nonché, tra le tante, Sez. 4, Sentenza n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, Sentenza n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713).

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nulla sulle spese in favore dell'indagata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali sopportate dall'indagata per il presente grado di legittimità, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 in C 2.500,00 oltre accessori di legge. In via subordinata ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 592 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 111 Cost.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto sottoscritto dal difensore, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 831/19 - 21 RGNR, ha proposto ricorso avverso il provvedimento ex art. 410 bis cod.proc.pen. con il quale il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace di Bari in data 15 ottobre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata per i reati di cui agli articoli 612 e 595 cod. pen. 2. Il ricorrente denunzia: 2.1. violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione alla sostituzione del giudice naturale ed omessa notifica; 2.2. violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 410 bis e 127 cod. proc. pen. e art. 17 d.lgs n. 274/2000; 2.3. violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta contraddittorietà della motivazione assunta; 2.4. violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. È stata depositata memoria a firma del difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali sopportate dall'indagata per il presente grado di legittimità, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 in C 2.500,00 oltre accessori di legge. In via subordinata ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 592 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 111 Cost.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché non è impugnabile l'ordinanza emessa dal Tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 410 bis, comma 3, cod. proc. pen.. 2. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 410 bis cod. proc. pen., ritenendo in primo luogo manifestamente infondata l'eccezione di nullità del decreto di archiviazione sollevata dalla difesa, per omessa fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice di Pace al fine di discutere dell'opposizione all'archiviazione. Il Tribunale ha considerato che il provvedimento reclamato era stato adottato all'esito del procedimento camerale instaurato su opposizione della persona offesa e che risultava pienamente rispettato il contraddittorio "cartolare" tra le parti. Ha, quindi, rilevato che, a norma dell'art. 17 del D. Lgs. n. 274/2000, non è prevista alcuna fissazione di udienza camerale dinanzi al Giudice di pace in caso di opposizione all'archiviazione richiesta dal Pubblico Ministero, laddove la giurisprudenza di legittimità appare consolidata nel ritenere che nel procedimento per reati di competenza del Giudice di pace, l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione consente unicamente la realizzazione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del Pubblico Ministero, decide de plano, non essendo prevista la celebrazione dell'udienza camerale, con la conseguenza che non possono essere esaminate, in sede di legittimità, censure afferenti alla congruenza della motivazione del decreto o all'inammissibilità dell'opposizione. Il Tribunale ha poi ritenuto ultronea, perché non prevista normativamente, la delibazione di doglianze di merito, oggetto dell'ulteriore motivo di reclamo, circa la valutazione giuridica operata dal giudice di prime cure, che porta in luce aspetti non rientranti fra quelli per i quali l'art. 410 bis cod.proc.pen. prevede l'ammissibilità del reclamo. 3. Il provvedimento del Tribunale non presenta profili di abnormità, sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso del Guido, che denunzia solo i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723; Sez. 6, Ordinanza n. 20845 del 26/04/2018, Rv. 272956; Sez. 6, Ordinanza n. 17535 del 23/03/2018, Rv. 272717). Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con quei motivi - per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 273875). ti. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. ,5- Va invece rigettata l'istanza dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad ottenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio di impugnazione. La richiesta è stata formulata ai sensi dell'art. 592 cod. proc. pen., assumendo che una interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che, in caso di soccombenza, ponga le spese a carico di coloro che hanno illegittimamente o erroneamente proposto l'impugnazione. Condivisibile è la lettura dell'art. 592 cod. proc. pen. sostenuta dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA], giacché l'inammissibilità del ricorso proposto dalla persona offesa può comportare la condanna di quest'ultima a rifondere all'indagato/imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità.Invero, detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, può essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso a iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra (si veda, in tal senso, Sez. 6, sentenza n. 29274 del 12/05/2010, Rv. 248256; in senso contrario, Sez. 5, Sentenza n. 3986 del 21/09/2015, Rv. 265812, secondo la quale l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa non comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità, in quanto la previsione del quarto comma dell'art. 592 cod. proc. pen. circoscrive la condanna del soccombente all'ambito dei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, implicando, pertanto, il divieto di condanna della parte nei giudizi di impugnazione instaurati "esclusivamente agli effetti penali"). Nella specie, però, si deve dare atto che il contenuto della memoria depositata dalla difesa dell'indagata non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendo consolidata la giurisprudenza in materia di inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di cui al terzo comma dell'art. 410 bis cod. proc. pen., che la stessa norma indica come "non impugnabile". Possono allora richiamarsi, per rigettare l'istanza avanzata dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA], gli stessi principi affermati da questa Corte in materia di partecipazione al giudizio di impugnazione della persona offesa, costituitasi parte civile. Si è sostenuto, infatti, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716; nonché, tra le tante, Sez. 4, Sentenza n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, Sentenza n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713). PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore dell'indagata.
Decreto Cassazione n. 09422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris