CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 novembre 2021
Cassazione n. 36034/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 38303/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocato di Bologna del 12/12/2019. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 38303/2019 Numero sezionale 706/2021 Numero di raccolta generale 36034/2021 Data pubblicazione 22/11/2021 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA, n. 870/01/19, depositata il 02/05/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2021, ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha formulato conclusioni scritte chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò con distinti ricorsi due avvisi di accertamento per Ires, Irap, Iva, per i periodi d’imposta 2009 e 2010, emessi dall’Agenzia delle entrate di Rimini nei confronti della società sanmarinese [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale società “esterovestita”, che erano stati notificati al ricorrente (oltreché al rappresentante fiscale in Italia e al rappresentante legale della società) in qualità di amministratore di fatto dell’ente collettivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Rimini, con sentenza n. 297/1/2017, accolse i ricorsi riuniti e dispose l’annullamento degli avvisi illegittimamente notificati al ricorrente, ritenendo che egli, per essere privo di rappresentanza legale della società, non fosse nemmeno legittimato ad impugnare gli accertamenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’[OSCURATO:PERSONA], in assenza del contribuente, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate svolgendo le seguenti considerazioni: (i) la qualifica dell’appellato quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. era desumibile dal PVC redatto dalla Guardia di Finanza, che è un atto assistito da fede privilegiata ex art. 2700, cod. civ.; (ii) come ha rilevato il giudice di primo grado, la notifica alle persone giuridiche avviene ex artt. 145, cod. proc. civ., 60, del d.P.R. n. 600 del 1973, r.g. n. 38303/2019 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 38303/2019 Numero sezionale 706/2021 Numero di raccolta generale 36034/2021 Data pubblicazione 22/11/2021 mediante consegna alla persona che rappresenta l’ente e, in tale categoria, anche per la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15742/2014), non rientra l’amministratore di fatto; (iii) ciò precisato, tuttavia, la declaratoria di difetto di legittimazione attiva del signor Arzillo ad impugnare gli avvisi non comporta né l’accoglimento dei ricorsi dal medesimo proposti né l’invalidità degli accertamenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. 4. Il contribuente ricorre con due motivi e l’Agenzia resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [«1) Illegittimità della sentenza – Sussistenza dell’interesse e della legittimazione ad agire – Violazione art. 24 Cost., artt. 100 e 145 c.p.c. – art. 60 d.p.r. n. 600/73 e art. 10 d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che ha negato la legittimazione del signor Arzillo ad impugnare gli avvisi che gli erano stati notificati nella qualità di amministratore di fatto della società, pur avendo riconosciuto che tale notifica era illegittima in quanto gli avvisi diretti alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dovevano essere notificati al legale rappresentante della società e non al suo amministratore di fatto. 2. Con il secondo motivo [«2) Illegittimità della sentenza – Arbitraria attribuzione della qualifica di Amministratore di fatto – Assenza di fatti assistiti da fede privilegiata – Violazione artt. 2697 e 2700 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che, in mancanza di “fatti” fidefacienti desumibili dal PVC della Guardia di Finanza da cui evincere la qualità di amministratore di fatto del contribuente, in applicazione del principio dell’onere della prova avrebbe dovuto disattendere l’appello dell’ufficio. r.g. n. 38303/2019 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 38303/2019 Numero sezionale 706/2021 Numero di raccolta generale 36034/2021 Data pubblicazione 22/11/2021 3. Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso, la Corte rileva che l’azione non doveva essere iniziata poiché, in base al principio di diritto enunciato da Cass. 09/07/2014, n. 15742, alla quale va data continuità, l’amministratore di fatto è privo della legittimazione ad essere destinatario di un avviso di accertamento rivolto alla società di capitali, in quanto gli artt. 145, cod. proc. civ., 60, d.P.R. n. 600 del 1973, prevedono che la notifica alle persone giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l’ente (ovvero ad altri soggetti legittimati indicati dalla norma). La sentenza impugnata si è discostata da questo principio di diritto e, pertanto, va cassata senza rinvio, a sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta. 4. Per la mancanza di un consolidato orientamento di legittimità è congruo compensare, tra le parti, le spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza, ai sensi dell’art. 382, cod. proc. civ., perché il giudizio non poteva essere iniziato. Spese dell’intero giud