CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44802/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 27/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 15/03/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro. Secondo la concorde ricostruzione dei fatti recepita dai giudici del merito, l'imputato, dopo aver simulato la ricorrenza di sinistri stradali inesistenti, adducendo la presenza di danni al proprio veicolo che invece non esistevano, ha costretto le due persone offese a consegnargli denaro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 640 CP oppure ai sensi dell'art. 393 CP nonché in merito alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite in relazione al capo B. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In particolare, la Corte territoriale ha adeguatamente giustificato la mancata riqualificazione della condotta ex art. 640 in relazione all'accertata ricorrenza di condotta violenta rispetto al primo addebito (cfr. pag. 6 e 7) nonché di una minaccia perentoria in relazione al secondo (cfr. pag 10). Tali elementi specializzanti escludono la possibilità di una riqualificazione ex art. 640 CP, mentre quella ex art. 393 CP è preclusa dalla inesistenza di una pretesa azionabile e sussistente . Pure adeguata è la motivazione offerta in relazione all'aggravante contestata, attesa la presenza del complice che ha partecipato alla condotta minacciosa di cui al fatto sub B. Rispetto a tali argomenti, corretti in diritto ed adeguatamente esposti, il ricorso non contiene alcuna effettiva confutazione o adeguata censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore STEF (O [OSCURATO:PERSONA] fN CANCEI) TIRIA [OSCURATO:PERSONA]