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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08891/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Acciano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila, con procedura de plano, in parziale riforma della sentenza emessa il 7 gennaio 2020 dal Tribunale di L'Aquila, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 316-ter perché estinto per prescrizione.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato, deducendo come unico motivo, la violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 11{Cost. e la violazione di legge in relazione all'art. 378-bis cod. proc. pen.

Si tratta di una pronuncia abnorme poiché l'intempestiva dichiarazione di prescrizione ha privato l'imputato del diritto di interloquire sui provvedimenti connessi, quali la confisca della somma di euro 40.648,47 emv quale profitto del reato, o la rinuncia alla prescrizione.

Anche a volere considerare la pronuncia predibattimentale de plano non abnorme, ma affetta da nullità insanabile, non potrebbe in ogni caso applicarsi il principio della prevalenza della causa estintiva nei casi in cui alla declaratoria di prescrizione consegua in ogni caso la conferma della confisca ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.

Sulla confisca [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto autonomo motivo di appello, evidenziando che il Comune di L'Aquila aveva riconosciuto all'imputato il diritto di richiedere il contributo per il ripristino dei danni causati dal sisma, in qualità di proprietario di abitazione secondaria, ed aveva, conseguentemente richiesto la restituzione della sola somma di euro 4.508,65. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Mette conto evidenziare che il principio affermato da questa Corte di legittimità con la sentenza secondo cui "nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza per violazione del contraddittorio, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen." (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269810 -01) trova una importante deroga nel caso in cui il giudice di appello pronunci una sentenza dibattimentale con cui dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni.

In tal caso, infatti, la causa estintiva del reato non prevale sulla nullità assoluta e insanabile della sentenza dibattimentale, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 21172 del 19/12/2016, dep. 03/05/2017, Agaci, Rv. 270047).

Analoghe considerazioni valgono per il caso in cui la sentenza predibattimentale di appello, di per sé sempre affetta da nullità assoluta e insanabile per violazione del contraddittorio, dichiari la prescrizione del reato confermando la confisca disposta in primo grado.

È infatti evidente che in tal caso l'imputato ha diritto al normale svolgimento dell'udienza dibattimentale, per poter compiutamente espletare l'attività difensiva in relazione alla confisca.

E ciò perché, sempre in via generale, il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene ove sia stata comunque accertata, con adeguata motivazione e nel contraddittorio delle parti, la sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Rv., Alessandrini, 275756; argomento ex Corte EDU, Grande Camera del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia).

3. Nel caso in esame la Corte d'appello ha pronunciato una sentenza predibattinnentale di proscioglimento per prescrizione nonostante la confisca disposta in primo grado, attinta, peraltro, da specifico motivo di appello, senza consentire aff imputatOdi avvalersi pienamente del secondo grado di giudizio allo scopo.

La sentenza deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio.

P.Q.M..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio.

Così deciso il 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]. - te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Acciano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila, con procedura de plano, in parziale riforma della sentenza emessa il 7 gennaio 2020 dal Tribunale di L'Aquila, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 316-ter perché estinto per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato, deducendo come unico motivo, la violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 11{Cost. e la violazione di legge in relazione all'art. 378-bis cod. proc. pen. Si tratta di una pronuncia abnorme poiché l'intempestiva dichiarazione di prescrizione ha privato l'imputato del diritto di interloquire sui provvedimenti connessi, quali la confisca della somma di euro 40.648,47 emv quale profitto del reato, o la rinuncia alla prescrizione. Anche a volere considerare la pronuncia predibattimentale de plano non abnorme, ma affetta da nullità insanabile, non potrebbe in ogni caso applicarsi il principio della prevalenza della causa estintiva nei casi in cui alla declaratoria di prescrizione consegua in ogni caso la conferma della confisca ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. Sulla confisca [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto autonomo motivo di appello, evidenziando che il Comune di L'Aquila aveva riconosciuto all'imputato il diritto di richiedere il contributo per il ripristino dei danni causati dal sisma, in qualità di proprietario di abitazione secondaria, ed aveva, conseguentemente richiesto la restituzione della sola somma di euro 4.508,65. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Mette conto evidenziare che il principio affermato da questa Corte di legittimità con la sentenza secondo cui "nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza per violazione del contraddittorio, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen." (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269810 -01) trova una importante deroga nel caso in cui il giudice di appello pronunci una sentenza dibattimentale con cui dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni. In tal caso, infatti, la causa estintiva del reato non prevale sulla nullità assoluta e insanabile della sentenza dibattimentale, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 21172 del 19/12/2016, dep. 03/05/2017, Agaci, Rv. 270047). Analoghe considerazioni valgono per il caso in cui la sentenza predibattimentale di appello, di per sé sempre affetta da nullità assoluta e insanabile per violazione del contraddittorio, dichiari la prescrizione del reato confermando la confisca disposta in primo grado. È infatti evidente che in tal caso l'imputato ha diritto al normale svolgimento dell'udienza dibattimentale, per poter compiutamente espletare l'attività difensiva in relazione alla confisca. E ciò perché, sempre in via generale, il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene ove sia stata comunque accertata, con adeguata motivazione e nel contraddittorio delle parti, la sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Rv., Alessandrini, 275756; argomento ex Corte EDU, Grande Camera del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia). 3. Nel caso in esame la Corte d'appello ha pronunciato una sentenza predibattinnentale di proscioglimento per prescrizione nonostante la confisca disposta in primo grado, attinta, peraltro, da specifico motivo di appello, senza consentire aff imputatOdi avvalersi pienamente del secondo grado di giudizio allo scopo. La sentenza deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. P.Q.M.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. Così deciso il 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]. - te
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