CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 11654/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di leggein ordine all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis (oggi terzo comma), cod. pen., non èconsentito dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo rilievi già compiutamenteesaminati e disattesi dalla Corte territoriale e in termini del tutto privi dei requisiti di specificitàrichiesti dagli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, cod. proc. pen., esso risulta voltoa censurare il “travisamento dei fatti”, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni resedalla persona offesa e l’assenza di elementi probatori idonei a ritenere integrata la suddettafattispecie criminosa e l’applicata aggravante della minorata difesa;che, a tal proposito, ribadito che è precluso a questa Corte procedere ad unarivalutazione e ad un nuovo diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali e/o aduna diversa ricostruzione dei fatti con criteri diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito (cfr.Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,D’Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01; Sez. 2,n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella,Rv. 226074), deve evidenziarsi che, nel caso di specie, attraverso congrue e logicheargomentazioni, con cui la difesa ha omesso un effettivo confronto (cfr. Sez.2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), i giudici di appello (si vedano le pagg. 6-11 della impugnata sentenza) hannocompiutamente indicato gli elementi di fatto e di diritto posti a base del giudizio diresponsabilità dell’odierno ricorrente e correttamente applicato l’aggravante di cui all’art.640, secondo comma, n. 2-bis (attuale terzo comma), cod. pen., in conformità all’indirizzoconsolidato di questa Corte (si veda: Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv.282741 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11654/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4508/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38627/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di leggein ordine all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis (oggi terzo comma), cod. pen., non èconsentito dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo rilievi già compiutamenteesaminati e disattesi dalla Corte territoriale e in termini del tutto privi dei requisiti di specificitàrichiesti dagli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, cod. proc. pen., esso risulta voltoa censurare il “travisamento dei fatti”, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni resedalla persona offesa e l’assenza di elementi probatori idonei a ritenere integrata la suddettafattispecie criminosa e l’applicata aggravante della minorata difesa;che, a tal proposito, ribadito che è precluso a questa Corte procedere ad unarivalutazione e ad un nuovo diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali e/o aduna diversa ricostruzione dei fatti con criteri diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito (cfr.Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,D’Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01; Sez. 2,n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella,Rv. 226074), deve evidenziarsi che, nel caso di specie, attraverso congrue e logicheargomentazioni, con cui la difesa ha omesso un effettivo confronto (cfr. Sez.2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), i giudici di appello (si vedano le pagg. 6-11 della impugnata sentenza) hannocompiutamente indicato gli elementi di fatto e di diritto posti a base del giudizio diresponsabilità dell’odierno ricorrente e correttamente applicato l’aggravante di cui all’art.640, secondo comma, n. 2-bis (attuale terzo comma), cod. pen., in conformità all’indirizzoconsolidato di questa Corte (si veda: Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv.282741 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]