CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30754/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIB. SORVEGLIANZA di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso ilprovvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettatol’istanza di detenzione domiciliare, deducendo violazione di legge e vizio dimotivazione per travisamento della realtà fattuale in ordine ai requisito diammissione alla misura alternativa richiesta, per avere il Tribunaleerroneamente ritenuto che il condannato non avesse partecipato all’opera dirieducazione, in contrasto con quanto attestato nella relazione di sintesi cheinvece tratteggiava un percorso di emenda e di rivisitazione critica del vissutodelinquenziale; nonché per avere ritenuto inidoneo il luogo di esecuzionedella misura, senza considerare che l’abitazione della compagna, indicata perla detenzione domiciliare, si trova in un quartiere di Catania diverso da quelloin cui operava la piazza di spaccio riferibile a [OSCURATO:PERSONA];considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione èrimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, chedeve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo afacilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv.252921-01);considerato che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Palermo,nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha rigettato l’istanza in ragionedel percorso carcerario di [OSCURATO:PERSONA], connotato da una mera regolareadesione al contesto detentivo, non accompagnata da una reale rivisitazionecritica delle condotte delittuose (delle quali egli si limita a riconoscere laresponsabilità), nonché del profilo delinquenziale di allarmante pericolositàdesunto dall’appartenenza del medesimo a un sodalizio ancora operativo edall’assenza di prospettive lavorative, con il conseguente concreto pericoloche, in caso di rientro nel territorio di residenza, pur presso il diverso domiciliodella compagna, egli possa riallacciare gli stretti vincoli di interesse criminaleche lo indussero, sin dalla giovane età, allo spaccio di sostanze stupefacenti;Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare diammissibilità, in quanto articola deduzioni generiche, a tenore meramenteconfutativo, volte ad una non consentita rivalutazione di merito e prive direale confronto con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, la cuimotivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria;Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma ditremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]