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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 1971

Cassazione n. 22255/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL 06/12/1971 avverso la sentenza n. 6911/2018 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/01/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2022 la relazione fatta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

4. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 11.6.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 75, co. 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (capo A) e 495, c.p., (capo B), in rubrica ascrittigli, assolveva il Mauri dal reato di cui al capo A), limitatamente all'episodio del 16.7.2016, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Secondo i giudici di merito risulta provato che il Mauri, da un lato, ha posto in essere plurime violazioni degli obblighi relativi alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale applicata nei suoi confronti, in quanto, nell'arco temporale compreso tra il 26 luglio e il 30 novembre del 2015, non era presente nel luogo indicato, seppure in via provvisoria, quale domicilio, dall'altro, quando venne tratto in arresto in data 11.10.2015 dai Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Milano, aveva deliberatamente declinato le false generalità di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede ev9 l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Mauro, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda solo sul dato formale che quest'ultimo non è stato rinvenuto nel luogo indicato come domicilio e non ha fornito al riguardo alcuna valida ragione per giustificare la sua assenza.

La corte di appello, tuttavia, rileva il ricorrente, non ha preso in considerazione le particolari condizioni personali del prevenuto, privo di fissa dimora, motivo per il quale l'obbligo di permanenza era stato fissato con riferimento a un domicilio precario e pubblico, identificato in una panchina posta all'interno di due diverse aree verdi urbane, nonché privo di un telefono con cui segnalare alle competenti autorità i propri spostamenti e, in ogni caso, impossibilitato a mantenerlo in funzione.

Sicché, conclude il ricorrente, nella condotta del Mauri difetta il requisito della antigiuridicità, perché in concreto non offensiva, con riferimento agli episodi del 4.8.2015; dell'11.9.2015; del 15.9.2015; del 13.11.2015; del 30.11.2015, mentre, in relazione all'episodio del 29.7.2015, difetta la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 495, c.p., posto che la corte territoriale, omettendo di fornire adeguata risposta ai rilievi formulati in sede di appello, con cui si rappresentava la possibilità che la verbalizzazione delle generalità di "[OSCURATO:PERSONA]", in luogo di quelle di "[OSCURATO:PERSONA]", fosse riconducibile a una erronea comunicazione tra l'imputato e l'agente operante e non a una cosciente e volontaria determinazione fraudolenta dell'imputato.

Il giudice di appello, in particolare, ha omesso di considerare come, nelle dichiarazioni rese in sede di escussione dibattimentale dal Ricci, l'agente che ha proceduto all'arresto e all'identificazione del prevenuto, vi siano evidenti contraddizioni, che potevano essere chiarite, solo acquisendo il relativo verbale di arresto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al disposto degli artt. 235 e 253, c.p.p., in quanto la corte territoriale non ha fornito alcuna risposta al rilievo difensivo in punto di mancanza in atti del verbale di identificazione del Mauri, sul quale, secondo l'impostazione accusatoria, l'imputato avrebbe trascritto le false generalità, circostanza che incide sulla prova dell'esistenza del reato, senza tacere che, in mancanza di tale atto, non è dato conoscere se il Mauri, avendo già assunto la qualifica formale di indagato in seguito all'arresto in flagranza per il reato di furto tentato, sia stato invitato a fornire le proprie generalità previo formale ammonimento delle conseguenze di legge in caso di false generalità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 61 e 66, c.p. 2.1 Con requisitoria scritta dell'8.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con conclusioni scritte del 15.2.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia del Mauri, avv. [OSCURATO:PERSONA], concludeva per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le censure già articolate.

3. Diverse appaiono le ragioni che inficiano il ricorso presentato nell'interesse del Mauri sotto il profilo della inammissibilità.

4. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 3 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).

Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o /)v malamente interpretati, in grado non di fondare una lettura alternativa delle risultanze processuali, ma, piuttosto, di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.

Percorso che, peraltro, nel confermare la condanna inflitta in primo grado sulla base del dato indiscutibile dell'assenza dell'imputato dai luoghi ove avrebbe dovuto trovarsi in ossequio alle prescrizioni relative alla misura di sicurezza imposta a suo carico, in assenza di valide giustificazioni, appare del tutto conforme ai principi affermati in materia dalla Suprema Corte.

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di misure di prevenzione, integra il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, la condotta posta in essere in violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Rv. 264477), mentre, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, si richiede il semplice dolo generico, vale a dire la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (cfr., 0 ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, Rv. 270262).

Se ciò è vero, come è vero, appare manifestamente infondato il rilievo difensivo sulla assenza di antigiuridicità della condotta addebitata al Mauri, posto che il principio di inoffensività in concreto attiene al caso in cui l'offesa manchi del tutto, escludendo la tipicità normativa e la stessa sussistenza del reato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, Rv. 265642), laddove nel caso in esame l'offesa è insita nella accertata violazione, senza valida giustificazione, delle prescrizioni imposte.

5. A censure analoghe si presta il secondo motivo di ricorso.

Anche in questo caso si rappresenta una lettura alternativa delle risultanze processuali, con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso della sua escussione dibattimentale dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA], che aveva proceduto all'arresto del Mauri, in relazione alle quali si denuncia in sostanza un generico vizio di travisamento della prova, per non avere la 5 A corte territoriale colto un contrasto nella deposizione testimoniale del Ricci.

Orbene, al riguardo va, innanzitutto rilevata la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, come nel caso in esame con riferimento alle dichiarazioni rese dal Ricci, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).

Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

In ogni caso si osserva che, come affermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti cfr., ex plurims, Cass., Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155).Tali circostanze non sono affatto riscontrabili nei passaggi della deposizione del Ricci parzialmente riprodotti nel secondo motivo di ricorso, avendo il teste ribadito che fu proprio l'imputato a fornire alle forze dell'ordine i dati necessari alla sua identificazione, sicché appare del tutto irrilevante se tali dati siano stati trasfusi in un verbale di identificazione o in un modulo prestampato.

6. Inammissibile appare, infine, anche il terzo motivo di ricorso.

Ed invero, premesso che per giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'omesso esame di un motivo dì appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decídendi" della sentenza medesima (cfr. Cass., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593; Cass., Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841), la mancata risposta alla questione posta dall'appellante si giustifica in ragione della irrilevanza dell'acquisizione dell'atto di identificazione dell'imputato, proprio in ragione della esaustívità della deposizione del Ricci.

Peraltro anche in questo caso il ricorrente ha violato il principio dell'autosufficienza, limitandosi ad affermare l'insussistenza agli atti del suddetto verbale, senza munirsi, come sarebbe stato suo onere, di un'attestazione in tal senso della cancelleria del giudice di merito.

Infine va rilevata la manifesta infondatezza dell'ultimo rilievo difensivo, posto che l'eventuale violazione del disposto dell'art. 66, co. 1, c.p.p., non incide in alcun modo sulla sussistenza del reato di cui all'art. 495, c.p., in quanto non esclude il dolo, nemmeno sotto il profilo dell'errore sulla liceità della condotta contra legem, né l'obbligo di ammonimento sulle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false in sede di identificazione previsto da tale disposizione normativa si configura come una condizione di punibilità, rispetto alla fattispecie di cui all'art. 495, c.p.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL 06/12/1971 avverso la sentenza n. 6911/2018 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/01/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2022 la relazione fatta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 4. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 11.6.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 75, co. 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (capo A) e 495, c.p., (capo B), in rubrica ascrittigli, assolveva il Mauri dal reato di cui al capo A), limitatamente all'episodio del 16.7.2016, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato, confermando nel resto la sentenza impugnata. Secondo i giudici di merito risulta provato che il Mauri, da un lato, ha posto in essere plurime violazioni degli obblighi relativi alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale applicata nei suoi confronti, in quanto, nell'arco temporale compreso tra il 26 luglio e il 30 novembre del 2015, non era presente nel luogo indicato, seppure in via provvisoria, quale domicilio, dall'altro, quando venne tratto in arresto in data 11.10.2015 dai Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Milano, aveva deliberatamente declinato le false generalità di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede ev9 l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Mauro, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda solo sul dato formale che quest'ultimo non è stato rinvenuto nel luogo indicato come domicilio e non ha fornito al riguardo alcuna valida ragione per giustificare la sua assenza. La corte di appello, tuttavia, rileva il ricorrente, non ha preso in considerazione le particolari condizioni personali del prevenuto, privo di fissa dimora, motivo per il quale l'obbligo di permanenza era stato fissato con riferimento a un domicilio precario e pubblico, identificato in una panchina posta all'interno di due diverse aree verdi urbane, nonché privo di un telefono con cui segnalare alle competenti autorità i propri spostamenti e, in ogni caso, impossibilitato a mantenerlo in funzione. Sicché, conclude il ricorrente, nella condotta del Mauri difetta il requisito della antigiuridicità, perché in concreto non offensiva, con riferimento agli episodi del 4.8.2015; dell'11.9.2015; del 15.9.2015; del 13.11.2015; del 30.11.2015, mentre, in relazione all'episodio del 29.7.2015, difetta la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 495, c.p., posto che la corte territoriale, omettendo di fornire adeguata risposta ai rilievi formulati in sede di appello, con cui si rappresentava la possibilità che la verbalizzazione delle generalità di "[OSCURATO:PERSONA]", in luogo di quelle di "[OSCURATO:PERSONA]", fosse riconducibile a una erronea comunicazione tra l'imputato e l'agente operante e non a una cosciente e volontaria determinazione fraudolenta dell'imputato. Il giudice di appello, in particolare, ha omesso di considerare come, nelle dichiarazioni rese in sede di escussione dibattimentale dal Ricci, l'agente che ha proceduto all'arresto e all'identificazione del prevenuto, vi siano evidenti contraddizioni, che potevano essere chiarite, solo acquisendo il relativo verbale di arresto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al disposto degli artt. 235 e 253, c.p.p., in quanto la corte territoriale non ha fornito alcuna risposta al rilievo difensivo in punto di mancanza in atti del verbale di identificazione del Mauri, sul quale, secondo l'impostazione accusatoria, l'imputato avrebbe trascritto le false generalità, circostanza che incide sulla prova dell'esistenza del reato, senza tacere che, in mancanza di tale atto, non è dato conoscere se il Mauri, avendo già assunto la qualifica formale di indagato in seguito all'arresto in flagranza per il reato di furto tentato, sia stato invitato a fornire le proprie generalità previo formale ammonimento delle conseguenze di legge in caso di false generalità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 61 e 66, c.p. 2.1 Con requisitoria scritta dell'8.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 15.2.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia del Mauri, avv. [OSCURATO:PERSONA], concludeva per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le censure già articolate. 3. Diverse appaiono le ragioni che inficiano il ricorso presentato nell'interesse del Mauri sotto il profilo della inammissibilità. 4. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 3 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o /)v malamente interpretati, in grado non di fondare una lettura alternativa delle risultanze processuali, ma, piuttosto, di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. Percorso che, peraltro, nel confermare la condanna inflitta in primo grado sulla base del dato indiscutibile dell'assenza dell'imputato dai luoghi ove avrebbe dovuto trovarsi in ossequio alle prescrizioni relative alla misura di sicurezza imposta a suo carico, in assenza di valide giustificazioni, appare del tutto conforme ai principi affermati in materia dalla Suprema Corte. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di misure di prevenzione, integra il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, la condotta posta in essere in violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Rv. 264477), mentre, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, si richiede il semplice dolo generico, vale a dire la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (cfr., 0 ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, Rv. 270262). Se ciò è vero, come è vero, appare manifestamente infondato il rilievo difensivo sulla assenza di antigiuridicità della condotta addebitata al Mauri, posto che il principio di inoffensività in concreto attiene al caso in cui l'offesa manchi del tutto, escludendo la tipicità normativa e la stessa sussistenza del reato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, Rv. 265642), laddove nel caso in esame l'offesa è insita nella accertata violazione, senza valida giustificazione, delle prescrizioni imposte. 5. A censure analoghe si presta il secondo motivo di ricorso. Anche in questo caso si rappresenta una lettura alternativa delle risultanze processuali, con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso della sua escussione dibattimentale dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA], che aveva proceduto all'arresto del Mauri, in relazione alle quali si denuncia in sostanza un generico vizio di travisamento della prova, per non avere la 5 A corte territoriale colto un contrasto nella deposizione testimoniale del Ricci. Orbene, al riguardo va, innanzitutto rilevata la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, come nel caso in esame con riferimento alle dichiarazioni rese dal Ricci, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). In ogni caso si osserva che, come affermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti cfr., ex plurims, Cass., Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155).Tali circostanze non sono affatto riscontrabili nei passaggi della deposizione del Ricci parzialmente riprodotti nel secondo motivo di ricorso, avendo il teste ribadito che fu proprio l'imputato a fornire alle forze dell'ordine i dati necessari alla sua identificazione, sicché appare del tutto irrilevante se tali dati siano stati trasfusi in un verbale di identificazione o in un modulo prestampato. 6. Inammissibile appare, infine, anche il terzo motivo di ricorso. Ed invero, premesso che per giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'omesso esame di un motivo dì appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decídendi" della sentenza medesima (cfr. Cass., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593; Cass., Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841), la mancata risposta alla questione posta dall'appellante si giustifica in ragione della irrilevanza dell'acquisizione dell'atto di identificazione dell'imputato, proprio in ragione della esaustívità della deposizione del Ricci. Peraltro anche in questo caso il ricorrente ha violato il principio dell'autosufficienza, limitandosi ad affermare l'insussistenza agli atti del suddetto verbale, senza munirsi, come sarebbe stato suo onere, di un'attestazione in tal senso della cancelleria del giudice di merito. Infine va rilevata la manifesta infondatezza dell'ultimo rilievo difensivo, posto che l'eventuale violazione del disposto dell'art. 66, co. 1, c.p.p., non incide in alcun modo sulla sussistenza del reato di cui all'art. 495, c.p., in quanto non esclude il dolo, nemmeno sotto il profilo dell'errore sulla liceità della condotta contra legem, né l'obbligo di ammonimento sulle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false in sede di identificazione previsto da tale disposizione normativa si configura come una condizione di punibilità, rispetto alla fattispecie di cui all'art. 495, c.p. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
Sentenza Cassazione n. 22255/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris