CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40411/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 126/RG 17353 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza, lesioni e danneggiamento aggravato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso al inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto declinati in fatto e volti ad una versione alternativa quale quella di ritenere sputi in faccia, minacce ed ingiurie, con tentativo di divincolarsi ai danni dell'operatore di Polizia penitenziaria che lo stava scortando, dopo la violenza che aveva usato ai danni di un suo collega, una mera reazione di generica insofferenza; oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, a pag. 6, dalla sentenza impugnata per comprovare la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di resistenza sub capo C) e provvedere alla relativa quantificazione della pena, alla luce dei puntuali argomenti contenuti alle pagine da 7 a 9 della sentenza impugnata in cui, pur essendo state applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, vengono correttamente valorizzati i precedenti del ricorrente anche per lesioni e danneggiamento, espressivi della personalità aggressiva, le tre distinti azioni violente nell'ambito del medesimo contesto carcerario in danno di più persone offese, i gravi danni arrecati alla struttura carceraria e gli aumenti per la continuazione vengono molto contenuti; ritenuto altrettanto inammissibile per genericità il motivo di ricorso relativo al capo F) che la sentenza impugnata ha ritenuto integrato per le frasi intimidatorie rivolte agli agenti della polizia penitenziaria al fine di costringerli ad omettere un atto del loro ufficio, consistente ovviamente nel ricondurlo alla calma, dopo le ripetute violenze e i danneggiamenti, prima di essere sottoposto a visita medica, come risulta con chiarezza del capo di imputazione. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il