CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14846/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28.9.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, in data 30.3.2021, il GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina pluriaggravata, ragion per cui, esclusa la aggravante dell'aver agito con il volto travisato, ritenute le circostanze attenuanti generiche che aveva stimato equivalenti alla residua aggravante ed alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena, così ridotta per la scelta del rito abbreviato, di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 2.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. ricorre per cassazione il difensore del Ragniolo deducendo: 2.1 nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 624-bis e 628 cod. pen.: segnala il travisamento del dato probatorio e la errata interpretazione di quello normativo dal momento che la persona offesa, nella immediatezza dei fatti, aveva sempre ricostruito l'episodio in termini di repentinità e fugacità del gesto di cui era stato vittima, salvo poi, e solo successivamente, affermare di essere stato strattonato; richiama il criterio distintivo tra la rapina ed il furto con strappo evidenziando come la originaria narrazione della vittima evocasse proprio quest'ultima fattispecie delittuosa; 2.2 nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 59 e 628 cod. pen. e 27 Cost.: segnala che, quanto alla aggravante delle più persone riunite, le due sentenze di merito sono affette dal medesimo vizio motivazionale avendo entrambe omesso di vagliare se il soggetto che aveva condotto il Ragniolo sul motociclo fosse a conoscenza delle intenzioni di quest'ultimo ovvero si fosse limitato esclusivamente a dargli un passaggio; sottolinea l'esigenza di evitare ogni forma di responsabilità oggettiva anche in ordine alle aggravanti e l'errore insito nell'utilizzare il meccanismo di imputazione oggettiva del concorso di persone alla aggravante in parola; 2.3 nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.: rileva che la Corte di appello ha confermato al decisione del GIP che aveva ritenuto la contestata recidiva senza tuttavia motivare sui relativi presupposti; 2.4 nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.: segnala che nessuna delle due sentenze di merito ha motivato sull'entità della pena che è stata quantificata in termini superiori al minimo edittale con conseguente onere di giustificare la scelta operata dal giudicante non potendo essere ignorata, ad esempio, la intervenuta confessione; 2.5 nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 81 e 585 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di appello ha respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza n. 8771 della Corte di appello di Roma di cui la difesa non avrebbe documentato l'intervenuto passaggio in giudicato; osserva che il difensore aveva prodotto, a tal fine, l'estratto ricavato dalla schermata della ordinanza del 10.9.2021 con cui la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza in questione aggiungendo che si trattava dell'unica documentazione di cui era stato possibile acquisire la disponibilità dal momento che la condanna non era stata ancora eseguita; ribadisce che, in ogni caso, dalla sentenza della Corte di appello di Napoli era possibile ricavare i presupposti per il riconoscimento del vincolo della continuazione a partire dall'oggetto degli atti predatori. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. Il primo motivo, con cui la difesa denunzia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, il travisamento del dato probatorio e la errata interpretazione di quello normativo, si fonda su una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella restituita dalle due sentenze di merito che hanno valorizzato la versione dei fatti fornita dal [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che, in data 29.6.2019, essendosi recato, con la moglie ed i figli, a visitare gli scavi di Pompei, all'atto di attraversare la strada era stato strattonato con violenza da un uomo che gli aveva sfilato dal posto sinistro il Rolex di colore acciaio/nero per poi darsi alla fuga a bordo di un motociclo condotto da un complice; la vittima aveva spiegato che, causa della violenza e nel tentativo di rincorrere i due, era rovinato a terra fratturandosi la falange ungueale del primo dito. La difesa, dal canto suo, nel denunziare, in termini comunque assolutamente generici, la difformità delle versioni propinate dal [OSCURATO:PERSONA], non ha tuttavia considerato che l'episodio era stato ricostruito non soltanto alla luce di quanto riferito dalla persona offesa ma, anche, del dato, totalmente ignorato e pretermesso nel ricorso, della visione dei filmati tratti dal circuito di videosorveglianza che avevano consentito di individuare un giovane con indosso un casco che era sceso da un ciclomotore condotto da un complice ed aveva raggiunto il [OSCURATO:PERSONA] "... aggredendolo alle spalle, strattonandolo e afferrandogli con forza il braccio sinistro così strappandogli dal polso l'orologio" (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado).Il motivo, perciò, oltre che "in fatto", è anche generico perché non si confronta con le argomentazioni che la Corte di appello ha congruamente sviluppato per replicare all'analoga doglianza avanzata nei confronti della sentenza di primo grado. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e, a sua volta, generico. Anche in tal caso, infatti, la censura tralascia totalmente la ricostruzione dell'episodio come restituita dalle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza, dalla cui visione, come risulta delle due sentenze di merito, era stato possibile appurare che i due rapinatori erano giunti a Pompei a bordo di due diversi ciclomotori e che il Ragniolo, dopo aver parcheggiato il proprio in piazza Esedra, era salito a bordo di quello del complice in attesa dell'arrivo del taxi che trasportava il [OSCURATO:PERSONA] con la sua famiglia, essere condotto presso l'attraversamento stradale ove era stato consumato l'atto predatorio e ripreso immediatamente dopo. La Corte di appello, dunque, ha risposto in termini congrui ai rilievi difensivi dando conto dell'arrivo sul posto dei due e del loro successivo allontanamento e, dunque, di una dinamica che denunzia, di per sé, in maniera univoca, il previo concerto e la conseguente reciproca consapevolezza non solo dell'altrui presenza ma, anche, della aumentata efficacia criminale dell'azione predatoria in tal modo posta in essere. 3. Manifestamente infondato è, anche, il terzo motivo, avendo la Corte di appello congruamente motivato sul rigetto della censura articolata in punto di applicazione della recidiva; i giudici di merito, infatti, hanno spiegato che il Ragniolo risulta gravato da numerosi precedenti penali "... a dimostrazione di una spiccata inclinazione ... a commettere reati contro il patrimonio, di guisa che il nuovo delitto commesso, di analoga indole, amplifica gli effetti di quelli perpetrati in precedenza in termini di maggiore pericolosità e capacità a delinquere del reo" (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata). 4. Altrettanto manifestamente infondato è il quarto motivo, articolato in punto di trattamento sanzionatorio: va rilevato, infatti, che già il GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva congruamente motivato (cfr., pag. 9 della sentenza di primo grado) sulle ragioni che non avevano consentito di contenere la pena nel minimo edittale ed il motivo di appello era stato formulato in termini assolutamente generici (cfr., pag. 9 dell'atto di gravame).È consolidato, peraltro, il principio per cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che, come è stato opportunamente chiarito, deve essere calcolata non già dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 3 - , n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). 5. Da ultimo, manifestamente infondato e, invero, anch'esso generico è il quinto motivo: la Corte di appello, infatti, nel respingere la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto qui giudicato e quello oggetto di altra sentenza di condanna per fatti simili, emessa dalla Corte di appello di Roma in data 26.11.2020, ha fatto presente che il passaggio in giudicato di quest'ultima "... è soltanto asserito e non accertato sulla base della documentazione depositata dalla difesa ..." (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata); ha tuttavia aggiunto che ulteriore profilo di inammissibilità - totalmente ignorato nel ricorso - risiedeva nel fatto che la difesa non aveva "... precisato gli elementi idonei a ravvisare l'unicità del disegno criminoso tra i fatti già giudicati (peraltro commessi in altro contesto spazio-temporale) e quelli oggetto del presente giudizio" (cfr., ivi, pag. 8). Ed è allora appena il caso di ribadire che deve essere reputato inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (cfr., Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448 01; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972 - 01). In ogni caso, è pacifico che l'imputato il quale intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva (cfr., Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, Brunitto, Rv. 273380 - 01; Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017, Gilardi, Rv. 271581 01; Sez. 5, n. 9277 del 17/12/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 262817 - 01). 6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento