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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 36976/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle par—TiD udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettati i reclami proposti da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cu all'art. 41-bis Ord. pen., avverso le decisioni rese nella date 8 e 10 novembre 2019 di "non inoltro" di missive "in partenza" verso altri detenuti.

2. Avverso il provvedimento, notificato a [OSCURATO:PERSONA] e al difensore il 14 settembre 2020, è stato proposto ricorso per cassazione, dal primo personalmente il 10 settembre 2020 e dal secondo con atto spedito alla Corte di cassazione che è successivamente pervenuto al Tribunale di sorveglianza di Roma (via PEC) solamente il 2 ottobre 2020.

3. L'atto di impugnazione proposto personalmente dall'interessato è inammissibile, poiché l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi atto, sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Parimenti inammissibile risulta l'atto di impugnazione del difensore, essendo pervenuto, neppure in originale, al giudice che ha emesso il provvedimento oltre il prescritto termine di giorni quindici dalla data di notificazione, a nulla rilevando, ai fini del rispetto delle previsioni degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., la data di spedizione invece alla Corte di cassazione a mezzo di raccomandata.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle par—TiD udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettati i reclami proposti da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cu all'art. 41-bis Ord. pen., avverso le decisioni rese nella date 8 e 10 novembre 2019 di "non inoltro" di missive "in partenza" verso altri detenuti. 2. Avverso il provvedimento, notificato a [OSCURATO:PERSONA] e al difensore il 14 settembre 2020, è stato proposto ricorso per cassazione, dal primo personalmente il 10 settembre 2020 e dal secondo con atto spedito alla Corte di cassazione che è successivamente pervenuto al Tribunale di sorveglianza di Roma (via PEC) solamente il 2 ottobre 2020. 3. L'atto di impugnazione proposto personalmente dall'interessato è inammissibile, poiché l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi atto, sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Parimenti inammissibile risulta l'atto di impugnazione del difensore, essendo pervenuto, neppure in originale, al giudice che ha emesso il provvedimento oltre il prescritto termine di giorni quindici dalla data di notificazione, a nulla rilevando, ai fini del rispetto delle previsioni degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., la data di spedizione invece alla Corte di cassazione a mezzo di raccomandata. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore
Sentenza Cassazione n. 36976/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris