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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 21677/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 33 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 1705, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 20.3.2015; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 26.4.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Società - Avviso di accertamento - Notificazione - Ricevuta da amministratore cessato dall’incarico da anni - Difetto di legittimazione - Conseguenze.

1. L’Agenzia delle Entrate notificava nell’anno 2009 a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di accertamento n.

RCB030501579, avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2004.

2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, contestando il proprio difetto di legittimazione a ricevere l’avviso di accertamento, relativo a pretese violazioni commesse dalla società, in quanto cessata dalla carica di amministratore da cinque anni, come regolarmente iscritto nel registro delle imprese.

La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nelprimo grado del giudizio, spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, lamentando il vizio di diligenza della contribuente, che non aveva provveduto a comunicare all’Ente impositore di essere cessata dalla carica di amministratore.

La CTR accoglieva l’impugnativa, e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi di impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato richiesta di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica della causa.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivodi ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’impugnante contesta la violazione dell’art. 35, comma 3, del Dpr n. 633 del 1972, in cui è incorsa la CTR per aver qualificato la ricorrente quale contribuente, mentre la contribuente è solo la [OSCURATO:PERSONA], e per aver ritenuto il giudice dell’appello che gravasse su di lei, e non sull’ente collettivo, l’onere di dare comunicazione della variazione del legale rappresentante della società all’Ente impositore.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 2383 cod. civ. in cui è incorso il giudice dell’appello, per non aver valorizzato la decisività della circostanza, incontestata, che la sua sostituzione quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] era stata regolarmente iscritta nel registro delle imprese, e tanto era avvenuto anni prima della notificazione dell’atto impositivo per cui è causa, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria aveva l’obbligo di accertarsi di chi fosse il legale rappresentante della società. 3.Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] critica la nullità della impugnata sentenza pronunciata dalla CTR, per avere indicato lei “nell’intestazione dell’impugnata sentenza … come legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (ric., p. 6).

4. Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, e comunque la violazione degli artt. 145 e 156 cod. proc. civ., in conseguenza della non rilevata nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, perché effettuata nei confronti di persona non legittimata, in quanto cessata dalla carica di legale rappresentante della società da anni.

5. Mediante i suoi motivi di impugnazione: primo, secondo e quarto, la ricorrente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver ritenuto che l’obbligo di comunicare la variazione dell’amministratore e legale rappresentate della [OSCURATO:PERSONA] gravasse su di lei, amministratore cessato dalla carica, e non sulla società.

Inoltre, tenuto conto che la variazione dell’amministratore era stata regolarmente iscritta nel registro delle imprese, incombeva piuttosto sull’Amministrazione finanziaria l’onere di verificare chi fosse il legale rappresentante della persona giuridica, prima di procedere a notificare l’avviso di accertamento alla società.

In ogni caso, secondo la ricorrente, dovrebbe affermarsi la nullità della sentenza adottata dalla CTR, e comunque la violazione di legge, per avere il giudice dell’appello ritenuto correttamente notificato un atto impositivo sebbene consegnato a soggetto non legittimato.

I motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

5.1. Occorre premettere che, in base alle emergenze di causa, l’avviso di accertamento per cui è lite, pur essendo stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], era in realtà diretto alla [OSCURATO:PERSONA].

Invero, esprimendosi in materia che rivela, ai presenti fini, elementi di analogia, questa Corte regolatrice ha già avuto modo di statuire che “in tema di verifica fiscale IVA, ai fini del rispetto dei principi di parità delle armi e del diritto di difesa nel procedimento tributario ex artt. 41 CDFUE e 6 della l. n. 212 del 2000, dal momento che la società semplice agricola può assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile "ratione temporis", anche presso l'ufficio del registro delle imprese, cui è obbligatoriamente iscritta in una sezione speciale ex art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 558 del 1999, l'Agenzia è tenuta a fare una ricerca nel registro delle imprese al fine di controllare l'identità attuale del legale rappresentante i n presenza del quale effettuare la verifica, salvo delega, ed a cui eventualmente consegnare il processo verbale di constatazione”, Cass. sez.

V, 5.4.2022, n. 10878 (evidenza aggiunta).

5.2. Del resto, anche qualora si ritenga che l’art. 35, comma 3, del Dpr n. 633 del 1972, richieda di comunicare all’Agenzia delle Entrate non solo l’inizio e la cessazione dell’attività sociale, o il trasferimento di sede o quant’altro espressamente indicato, ma pure la variazione del legale rappresentante, l’onere graverebbe pur sempre sull’ente e non sulla persona fisica sostituita nella carica societaria.

5.3. Merita ancora di essere evidenziato che l’art. 35 del Dpr n. 633 del 1972 prevede al comma 2, lett. f), nella formula vigente ratione temporis, che gli stessi elementi informativi espressamente richiesti dalla norma, devono essere forniti all’Amministrazione finanziaria “ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente”, e tanto deve valere anche in riferimento alla variazione di tali elementi.

Non risulta contestato, nel presente giudizio, che la cessazione di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] sia stata regolarmente iscritta nel registro delle imprese, e l’Agenzia delle Entrate poteva agevolmente verificarlo.

Ne discende che il primo, il secondo ed il quarto, motivo di ricorso introdotti da [OSCURATO:PERSONA] siano di per sé fondati, ed il terzo motivo di ricorso potrebbe ritenersi assorbito.

6. Occorre però rilevare che, come evidenziato fin dalle prime righe di questa decisione, il presente giudizio ha ad oggetto un avviso di accertamento che l’Agenzia delle Entrate ha redatto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ed ha inteso notificare nelle mani del suo legale rappresentante, ritenendo che fosse [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima ha ricevuto la notificazione, ma in realtà non aveva alcun titolo di legittimazione per ricevere l’atto impositivo rivolto non nei suoi confronti a titolo personale, bensì a lei quale rappresentante della società, qualifica che però non le competeva, essendo cessata dall’incarico di amministratore anni prima.

Ne discende che [OSCURATO:PERSONA] non possedeva la legittimazione a proporre il presente giudizio, ed il suo ricorso risultava, fin dall’origine, inammissibile.

6.1. In proposito questa Corte regolatrice ha di recente confermato che “la persona fisica che, pur avendole ricoperte in passato, non rivesta attualmente le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non è legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante alla società stessa.

Ne consegue che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un destinatario non legittimato compete al soggetto cui era effettivamente diretta la notificazione stessa, e non a colui presso il quale sia stato erroneamente eseguito l'atto notificatorio”, Cass. sez.

V, 28.9.2021, n. 26209 (conf.

Cass. sez.

V, 5.10.2004, n. 19870).

Non si è del resto mancato di specificare che “in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la legittimazione processuale delle parti, deve cioè verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell'ente abbia anche dichiarato di fare ciò in una veste astrattamente idonea, per legge o per espressa disposizione statutaria, ad abilitarlo alla rappresentanza processuale dello stesso ente; in difetto di tale prova, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile, in quanto promossa da soggetto nonlegittimamente rappresentato in giudizio. (Principio enunciato in riferimento al consigliere delegato di una società per azioni)”, Cass. sez.

II, 25.10.2011, n. 22101.

Pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità deve decidere nel merito, dichiarando l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dalla contribuente.

7. La genesi del processo, così come il suo sviluppo, nonché la peculiarità delle questioni esaminate, inducono a ritenere equo dichiarare compensate tra le parti le spese dei gradi di merito del processo, così come del giudizio di legittimità.

7.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. dichiara inammissibile l’originario ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], e compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del processo così come quelle del giudizio di legittimità.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 33 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 1705, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 20.3.2015; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 26.4.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Società - Avviso di accertamento - Notificazione - Ricevuta da amministratore cessato dall’incarico da anni - Difetto di legittimazione - Conseguenze. 1. L’Agenzia delle Entrate notificava nell’anno 2009 a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di accertamento n. RCB030501579, avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2004. 2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, contestando il proprio difetto di legittimazione a ricevere l’avviso di accertamento, relativo a pretese violazioni commesse dalla società, in quanto cessata dalla carica di amministratore da cinque anni, come regolarmente iscritto nel registro delle imprese. La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nelprimo grado del giudizio, spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, lamentando il vizio di diligenza della contribuente, che non aveva provveduto a comunicare all’Ente impositore di essere cessata dalla carica di amministratore. La CTR accoglieva l’impugnativa, e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato richiesta di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica della causa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivodi ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’impugnante contesta la violazione dell’art. 35, comma 3, del Dpr n. 633 del 1972, in cui è incorsa la CTR per aver qualificato la ricorrente quale contribuente, mentre la contribuente è solo la [OSCURATO:PERSONA], e per aver ritenuto il giudice dell’appello che gravasse su di lei, e non sull’ente collettivo, l’onere di dare comunicazione della variazione del legale rappresentante della società all’Ente impositore. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 2383 cod. civ. in cui è incorso il giudice dell’appello, per non aver valorizzato la decisività della circostanza, incontestata, che la sua sostituzione quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] era stata regolarmente iscritta nel registro delle imprese, e tanto era avvenuto anni prima della notificazione dell’atto impositivo per cui è causa, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria aveva l’obbligo di accertarsi di chi fosse il legale rappresentante della società. 3.Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] critica la nullità della impugnata sentenza pronunciata dalla CTR, per avere indicato lei “nell’intestazione dell’impugnata sentenza … come legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (ric., p. 6). 4. Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, e comunque la violazione degli artt. 145 e 156 cod. proc. civ., in conseguenza della non rilevata nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, perché effettuata nei confronti di persona non legittimata, in quanto cessata dalla carica di legale rappresentante della società da anni. 5. Mediante i suoi motivi di impugnazione: primo, secondo e quarto, la ricorrente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver ritenuto che l’obbligo di comunicare la variazione dell’amministratore e legale rappresentate della [OSCURATO:PERSONA] gravasse su di lei, amministratore cessato dalla carica, e non sulla società. Inoltre, tenuto conto che la variazione dell’amministratore era stata regolarmente iscritta nel registro delle imprese, incombeva piuttosto sull’Amministrazione finanziaria l’onere di verificare chi fosse il legale rappresentante della persona giuridica, prima di procedere a notificare l’avviso di accertamento alla società. In ogni caso, secondo la ricorrente, dovrebbe affermarsi la nullità della sentenza adottata dalla CTR, e comunque la violazione di legge, per avere il giudice dell’appello ritenuto correttamente notificato un atto impositivo sebbene consegnato a soggetto non legittimato. I motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 5.1. Occorre premettere che, in base alle emergenze di causa, l’avviso di accertamento per cui è lite, pur essendo stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], era in realtà diretto alla [OSCURATO:PERSONA]. Invero, esprimendosi in materia che rivela, ai presenti fini, elementi di analogia, questa Corte regolatrice ha già avuto modo di statuire che “in tema di verifica fiscale IVA, ai fini del rispetto dei principi di parità delle armi e del diritto di difesa nel procedimento tributario ex artt. 41 CDFUE e 6 della l. n. 212 del 2000, dal momento che la società semplice agricola può assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile "ratione temporis", anche presso l'ufficio del registro delle imprese, cui è obbligatoriamente iscritta in una sezione speciale ex art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 558 del 1999, l'Agenzia è tenuta a fare una ricerca nel registro delle imprese al fine di controllare l'identità attuale del legale rappresentante i n presenza del quale effettuare la verifica, salvo delega, ed a cui eventualmente consegnare il processo verbale di constatazione”, Cass. sez. V, 5.4.2022, n. 10878 (evidenza aggiunta). 5.2. Del resto, anche qualora si ritenga che l’art. 35, comma 3, del Dpr n. 633 del 1972, richieda di comunicare all’Agenzia delle Entrate non solo l’inizio e la cessazione dell’attività sociale, o il trasferimento di sede o quant’altro espressamente indicato, ma pure la variazione del legale rappresentante, l’onere graverebbe pur sempre sull’ente e non sulla persona fisica sostituita nella carica societaria. 5.3. Merita ancora di essere evidenziato che l’art. 35 del Dpr n. 633 del 1972 prevede al comma 2, lett. f), nella formula vigente ratione temporis, che gli stessi elementi informativi espressamente richiesti dalla norma, devono essere forniti all’Amministrazione finanziaria “ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente”, e tanto deve valere anche in riferimento alla variazione di tali elementi. Non risulta contestato, nel presente giudizio, che la cessazione di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] sia stata regolarmente iscritta nel registro delle imprese, e l’Agenzia delle Entrate poteva agevolmente verificarlo. Ne discende che il primo, il secondo ed il quarto, motivo di ricorso introdotti da [OSCURATO:PERSONA] siano di per sé fondati, ed il terzo motivo di ricorso potrebbe ritenersi assorbito. 6. Occorre però rilevare che, come evidenziato fin dalle prime righe di questa decisione, il presente giudizio ha ad oggetto un avviso di accertamento che l’Agenzia delle Entrate ha redatto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ed ha inteso notificare nelle mani del suo legale rappresentante, ritenendo che fosse [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima ha ricevuto la notificazione, ma in realtà non aveva alcun titolo di legittimazione per ricevere l’atto impositivo rivolto non nei suoi confronti a titolo personale, bensì a lei quale rappresentante della società, qualifica che però non le competeva, essendo cessata dall’incarico di amministratore anni prima. Ne discende che [OSCURATO:PERSONA] non possedeva la legittimazione a proporre il presente giudizio, ed il suo ricorso risultava, fin dall’origine, inammissibile. 6.1. In proposito questa Corte regolatrice ha di recente confermato che “la persona fisica che, pur avendole ricoperte in passato, non rivesta attualmente le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non è legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante alla società stessa. Ne consegue che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un destinatario non legittimato compete al soggetto cui era effettivamente diretta la notificazione stessa, e non a colui presso il quale sia stato erroneamente eseguito l'atto notificatorio”, Cass. sez. V, 28.9.2021, n. 26209 (conf. Cass. sez. V, 5.10.2004, n. 19870). Non si è del resto mancato di specificare che “in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la legittimazione processuale delle parti, deve cioè verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell'ente abbia anche dichiarato di fare ciò in una veste astrattamente idonea, per legge o per espressa disposizione statutaria, ad abilitarlo alla rappresentanza processuale dello stesso ente; in difetto di tale prova, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile, in quanto promossa da soggetto nonlegittimamente rappresentato in giudizio. (Principio enunciato in riferimento al consigliere delegato di una società per azioni)”, Cass. sez. II, 25.10.2011, n. 22101. Pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità deve decidere nel merito, dichiarando l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dalla contribuente. 7. La genesi del processo, così come il suo sviluppo, nonché la peculiarità delle questioni esaminate, inducono a ritenere equo dichiarare compensate tra le parti le spese dei gradi di merito del processo, così come del giudizio di legittimità. 7.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. dichiara inammissibile l’originario ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], e compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del processo così come quelle del giudizio di legittimità. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
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