CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 07610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5613-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 54- 56, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Ministero dell'Interno; - intimato - avverso la sentenza n. 14185/2017 del Tribunale di Roma depositata l'11 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]; Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato davanti al Giudice di pace di Roma un'ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto di Roma aveva contestato la violazione di norme del codice della strada. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, con sentenza n. 80685 del 2012, ha accolto il ricorso, compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14185 del 2017, ha dichiarato inammissibile perché tardivo. • [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione stilla base di un motivo. Parte intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie. 1. Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132, 133 e 327 c.p.c. in quanto il Tribunale di Roma avrebbe errato nel ritenere tardivo, in conseguenza dell'avvenuto decorso del termine c.d. lungo di sei mesi ex art.327 c.p.c., l'appello proposto, con atto notificato il 27 maggio 2015, da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 80685 del 2012 sul presupposto, infondato, che la decisione di primo grado fosse stata pubblicata il 31 dicembre 2012 quando, invece, in tale data era stata solo depositata dal giudice presso la cancelleria dell'ufficio.Infatti, la data formale di pubblicazione ad opera della menzionata cancelleria era il 2 dicembre 2014 con la conseguenza che il gravame, notificato il 27 maggio 2015, sarebbe stato tempestivo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il cd. termine lungo per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del. provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo (Cass., Sez. 6-2, n. 18586 del 13 luglio 2018). Nella specie, dalla documentazione agli atti, in particolare dalle risultanze della copia dell'o "Storico causa RG 94839/2011", emerge, con riferimento allo svolgimento del giudizio di primo grado della controversia in esame, che il 18 dicembre 2012 era stato letto il dispositivo definitivo in udienza, che il 31 dicembre 2012 era stata depositato la minuta della sentenza e che, infine, il 2 dicembre 2014 era stata depositata la motivazione. Emerge, quindi, che il 31 dicembre 2012 era avvenuta non la pubblicazione della sentenza appellata, ma solo il deposito della minuta, che ne aveva comportato l'inserimento nel registro cronologico, con assegnazione del relativo numero identificativo. Il termine per proporre appello decorreva, pertanto, dal 2 dicembre 2014, giorno della formale pubblicazione della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 80685 del 2012, e, atteso che l'impugnazione era stata notificata il 27 maggio 2015, il termine di sei mesi per impugnare ex art. 327 c.p.c. era stato rispettato. 2. Il ricorso è accolto.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Roma, altro giudice, il quale provvederà a decidere la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte, - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, altro giudice, il quale provvederà a decidere la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II Civile della Corte Suprema di Cassazione