CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31359/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23923/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in [OSCURATO:PERSONA]Matera (MT), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 99 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -intimata- Oggetto: correzione errore materiale 13 –23923-2022 – 21/09 /2023 MMF avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 13761 /2022 depositata il 02 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società contribuente, aderente al regime di tassazione opzionale della società consolidante [OSCURATO:SOCIETA]. aveva originariamente impugnato la cartella esattoriale avente ad oggetto la somma di euro 547.556,00 pari all’importo compensato e corrispondente all’Ires indebitamente versata per il triennio 2010/2012. I due gradi di merito si concludevano con l’accoglimento delle tesi della società contribuente. 2.Avverso la sentenza della CTR l’Avvocatura generale dello Stato aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Segnatamente con il primo motivo censurava la sentenza ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione art. 2, commi 8 e 8 bis d.P.R. n. 322/1998, nonché art. 9, commi 7 e 8, d.P.R. n. 600/1973, per aver ammesso la CTR una modifica in integrazione del consolidato nazionale, quale fosse dichiarazione di scienza, invece che atto negoziale di volontà, mentre con il secondo criticavala decisione di appello ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.per violazione art. 23, commi 7 ed 11 d.l. n.83/2012, convertito in l. n. 134/2012, perché al momento della rettifica della dichiarazione (settembre 2013) la disciplina agevolativa incentivante era già stata abrogata (giugno 2012). 3.In riferimento al primo motivo di doglianza questa Corte osservava che «In tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del contribuente è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, l'errore, di fatto o di diritto, qualora sia imputabile all'obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa (nella specie, relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal "conto 13 –23923-2022 – 21/09 /2023 MMF energia" e nella detassazione, "ora per allora", degli investimenti ambientali ai sensi della cd. "Tremonti ambientale"). (cfr. Cass. VI – 5 n. 40862/2021). Nella specie, la CTR si è conformata a questo principio». 4.In relazione al secondo motivo la Corte stabiliva invece che «La portata della norma transitoria (art. 23, comma 11, d.l. n. 82/2012) è stata chiarita nel senso favorevole alla contribuente dal D.M. 5 luglio 2012, fonte regolamentare, tuttavia permanendo incertezza normativa, riconosciuta da questa Corte (ancora Cass. VI –5 n. 40862/2011), con particolare riguardo alla natura pluriennale degli investimenti ambientali operati dagli imprenditori del settore, donde la procedura amministrativa non può più ritenersi esperibile solo quando esaurita la possibilità di rettifica della dichiarazione dei redditi». 5.Rese queste premesse, la Corte concludeva per l'accoglimento del ricorso, cassando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio alla CTR per la Basilicata. 6.Oggi la società chiede la correzione dell'errore materiale insito nella parte conclusiva della motivazione e nel dispositivo, ove si legge: «la decisione del collegio è sostanzialmente conforme alla proposta del relatore, essendo -in relazione al chiaro contenuto della proposta l'indicazione della "manifesta infondatezza" del ricorso, frutto di evidente errore materiale; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Basilicata, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità». 7. Rimane intimata l’Agenzia delle Entrate. CONSIDERATO 13 –23923-2022 – 21/09 /2023 MMF 1.La ricorrente chiede la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 13761/2022 pronunciata da questa Corte di Cassazione l’8 marzo 2022 e depositata il 2 maggio 2022, deducendo che è ictu oculi rilevabile la divergenza tra la volontà espressa dalla Corte, che è quella di respingere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, anche alla luce dei precedenti ivi richiamati, e l’errore (materiale) contenuto nella parte conclusiva della motivazione e nel dispositivo, ove la Corte accoglie il ricorso, cassando la sentenza e disponendone il rinvio alla CTR. 2. La domanda di correzione è inammissibile . Infatti, è vero che questa Suprema Corte, già con la remota sentenza n. 1205 del 1984 (che peraltro richiama precedenti ancora più lontani, qualiCass. 4188/79; 16/78 e 2784/68) ha sancito il principio che “il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) integra, non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la proceduraex art. 287 c.p.c. (applicabile anche al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) con ricorso per Cassazione”. In senso analogo si è successivamente espressa la giurisprudenza di questa Corte, che ha precisato che “il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni –distinguendosi, quindi, sia dall’error in indicando deducibile ex art.360 c.p.c., sia dall’errore di fatto revocatorioex art. 395 c.p.c., n. 4 13 –23923-2022 – 21/09 /2023 MMF –ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza” (Cass.19601 del 26/09/2011; Cass. 572 del 11/01/2019; Cass. 16877 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3.Tanto premesso, nel caso di specie non ricorrono tuttavia i presupposti dell’errore materiale nel dispositivo che sia percepibile ictu oculi e della possibilità di individuare univocamente e senza incertezza il pensiero del giudice attraverso la motivazione del provvedimento. Infatti, osta alla correzione la circostanza che la stessa motivazione in sé non è univoca del rigettodel ricorso, visto che in essa si legge che il collegio decide in conformità alla proposta del relatore, il quale avrebbe a sua volta concluso per la " manifesta infondatezza" in forza di errore materiale. Quindi, secondo la motivazione della sentenza in esame, la proposta del relatore ( corretta dall'errore materiale)sarebbe da intendere di "manifesta fondatezza" del ricorso. In coerenza ad un tanto, il collegio, aderendo atale proposta di fondatezza, ha infatti accoltoil ricorso, come effettivamente risulta dal dispositivo. Se ne deduc e che la motivazione non è di per sé univoca in termini di sostanziale rigetto e di contrasto con il dispositivoed un tanto fa uscire il ricorso qui in scrutinio dal ristretto perimetro entro cui è ammessa la correzione dell’errore materiale. Tanto meno, poi, potrebbe ricavarsi il preteso errore materiale dal confronto delle due parti (la motivazione ed il dispositivo) dell’ordinanza con la proposta del relatore, in ipotesi da leggersi in senso diverso dal deliberato e poi dal decisum del provvedimento di cui qui si chiede la correzione. Infatti, così operando, l’errore materiale verrebbe ricavato non dall’interno della lettura dell’atto 13 –23923-2022 – 21/09 /2023 MMF corrigendo, bensì da un suo raffronto con la proposta del relatore. Non si tratterebbe più dunque di un profilo immediatamente percepibile dall’atto, ma dal suo confronto con altri documenti ed atti processuali, pur interni al medesimo giudizio, quindi al di fuori degli stretti limiti conoscitivi della procedura di correzione, secondo la giurisprudenza sopra richiamata. Donde la domanda, così come posta,non può essere scrutinata ed il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. N on vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 12184 del 202