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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 1961

Cassazione n. 13275/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/04/1961 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Roma con sentenza del 31.10.2018 in ordine ai delitti di ricettazione e detenzione di prodotti con marchi contraffatti.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile.

Il primo motivo con cui si ripropone la questione del falso grossolano, si fonda su una rilettura delle fonti di prova (in particolare, le dichiarazioni del consulente tecnico sulle caratteristiche dei prodotti) estranea al sindacato di legittimità e senza deduzione di travisamento di quella prova; il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha motivato puntualmente sui dati obiettivi (la reiterazione di condotte della stesso tipo in brevissimo arco temporale - Sez. 6, n. 18192 del 20/03/2019, Franchi, Rv. 275955 - 0; l'esistenza di precedenti penali specifici, non genericamente considerati ai fini del riconoscimento della recidiva) che ostavano all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 3.

Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA],ftre estensore [OSCURATO:PERSONA] te Sergip aola L o Imperiali [OSCURATO:PERSONA] Cik' C ELLESIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/04/1961 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Roma con sentenza del 31.10.2018 in ordine ai delitti di ricettazione e detenzione di prodotti con marchi contraffatti. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il primo motivo con cui si ripropone la questione del falso grossolano, si fonda su una rilettura delle fonti di prova (in particolare, le dichiarazioni del consulente tecnico sulle caratteristiche dei prodotti) estranea al sindacato di legittimità e senza deduzione di travisamento di quella prova; il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha motivato puntualmente sui dati obiettivi (la reiterazione di condotte della stesso tipo in brevissimo arco temporale - Sez. 6, n. 18192 del 20/03/2019, Franchi, Rv. 275955 - 0; l'esistenza di precedenti penali specifici, non genericamente considerati ai fini del riconoscimento della recidiva) che ostavano all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA],ftre estensore [OSCURATO:PERSONA] te Sergip aola L o Imperiali [OSCURATO:PERSONA] Cik' C ELLESIA
Sentenza Cassazione n. 13275/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris