CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 43487/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ,Z• avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. ~)di PISA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pisa ha rigettato la richiesta di riesame proposta ex art. 324 cod. proc. pen avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre 2021 (notificato il 28 ottobre 2021). 1.1. La genesi del provvedimento di sequestro risale alla perquisizione di iniziativa eseguita in data 7 ottobre 2021 da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa presso il minimarket di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale erano stati rinvenuti: - nel retrobottega gr. 5,39 di hashish, occultati in una confezione di carta igienica; gr. 2,46 di eroina e la somma in contanti di euro 3695,00 occultati in una scatola di cartone; - nella parte inferiore di un banco frigo uno zaino contenente un sacchetto con all'interno n. 19 involucri di cellophane in cui vi erano banconote per un totale di euro 18940,00; - sotto il bancone del registratore di cassa, in un cassetto, un sacchetto di plastica contenente la somma di euro 397,00, vari oggetti in oro, tre telefoni cellulari, documenti intestati a tale [OSCURATO:PERSONA] e carta di debito intestata a tale [OSCURATO:PERSONA]. In esito alla perquisizione personale addosso a Kaswer veniva rinvenuta la somma di euro 1535,00 e addosso al dipendente [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 415,00. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato i predetti in stato di libertà in ordine al delitto di cu all'art. 73 d. P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. Il Pubblico Ministero aveva emesso decreto di convalida del sequestro di tutti i predetti beni. 1.3. In sede di riesame Kawser aveva chiesto la restituzione della somma di euro 397,00 rinvenuta nel cassetto sotto la cassa, della somma di euro 3695,00 rinvenuta nella scatola di cartone e della somma di euro 1535,00 rinvenuta nel portafoglio. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Pisa ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 143 cod. proc. pen.. Il ricorrente lamenta che, benché Kaswer fosse cittadino bengalese con una comprensione assai limitata della lingua italiana, ciò nonostante non era stato assistito da un interprete all'atto della perquisizione ed in sede di raccolta delle spontanee dichiarazioni, con conseguente nullità dei relativi verbali e del decreto di convalida del sequestro. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto che il diritto all'interprete potesse essere riconosciuto soltanto in caso di accertamento positivo della ignoranza della lingua italiana: tuttavia -osserva il ricorrente- nel caso in esame la polizia giudiziaria non aveva compiuto alcuna verifica, sull'erroneo presupposto che Kaswer avesse la cittadinanza italiana e che operasse dunque la presunzione di conoscenza della lingua italiana. Inoltre il Tribunale aveva ritenuto di trarre la prova della conoscenza della lingua dalla nomina da parte dell'indagato del difensore, quando in realtà in atti vi era solo un verbale di identificazione in cui la polizia giudiziaria aveva nominato al ricorrente un difensore di ufficio ( e non già di fiducia). Il fatto che successivamente Kaswer avesse nominato un difensore di fiducia non poteva sanare il vizio, giacché colui che ha subito un sequestro fisiologicamente si rivolge ad un difensore di fiducia a prescindere dalla conoscenza della lingua, e magari proprio con lo scopo di eccepire la violazione del diritto ad essere assistito da un interprete. Infine anche l'argomento per cui la conoscenza della lingua italiana nel caso in esame si doveva trarre dalla circostanza per cui il ricorrente aveva rilasciato spontanee dichiarazioni non era fondato, giacché non era stata in alcun modo previamente verificata detta conoscenza: la conoscenza della lingua italiana alla quale il codice fa riferimento nell'art. 143 cod. proc. pen. deve necessariamente estendersi - secondo il difensore - quanto meno al livello di comprensione necessario per partecipare con cognizione di causa all'attività che si sta svolgendo. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il travisamento dei fatti e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati addotti a elemento giustificativo del sequestro. Il ricorrente rileva che il sequestro si era articolato in due fasi: la prima, all'esito della perquisizione locale, aveva condotto la sequestro degli oggetti di cui ai primi 14 punti dell'elenco; la seconda, all'esito delle perquisizioni personali, aveva condotto al sequestro delle somme di denaro di cui ai punti n. 5 e 16 dell'elenco. Una motivazione, ancorchè, apparente delle ragioni sottese al sequestro era rinvenibile solo per la prima parte, sulla base della ipotizzata commissione dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 73 d.P.R n. 309/1990, mentre nulla era detto per i beni "personali", non essendo stato chiarito a) nè quali fossero gli elementi a sostegno delle ipotesi di reato enunciate in via puramente formale, b) né le ragioni del collegamento fra i presunti reati e gli oggetti sequestrati. Con riferimento ai beni rinvenuti nel corso della perquisizione locale, l'unico elemento oggettivamente illecito era rappresentato da una modica quantità di sostanze stupefacenti pari a gr. 5,38 di hashish e gr. 2,46 di eroina, senza che peraltro sussistessero indici della finalità illecita della detenzione. Per il reato di ricettazione mancherebbe, invece, qualsivoglia specificazione ulteriore, sicchè doveva ritenersi che con il pretesto di due titoli di reato, strumentalmente ipotizzati, si fosse proceduto ad un sequestro di beni che non avevano alcuna attinenza con le fattispecie individuate. Il Tribunale del Riesame si sarebbe limitato a "sospettare" che i soldi rinvenuti nel negozio fossero di provenienza illecita e, a fronte della documentata affermazione della difesa in ordine alle abitudini di Kaswer di conservare in contanti il denaro guadagnato, avrebbe obiettato che quel giorno l'incasso era inferiore alle somme rinvenute, senza tenere conto che il denaro poteva essere riferite agli incassi dei giorni precedenti. Fra l'altro al dipendente [OSCURATO:PERSONA], pure indagato, le somme rinvenute erano state restituite e, dunque, irragionevolmente il Tribunale aveva adottato per i due indagati due motivazioni radicalmente opposte. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevi/acqua, Rv. 226710]. Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). 3. In ragione di tale premessa si deve rilevare la inammissibilità del secondo motivo di ricorso. Le doglianze del ricorrente censurano il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità astratta delle ipotesi di reato poste a sostegno del decreto di sequestro ed in specie con riferimento al sequestro delle somme di cui Kaswer ha chiesto la restituzione. In realta il provvedimento impugnato contiene una esaustiva indicazioni degli elementi a supporto del fumus del reato di cui all'art. 73 d.P.R 309/90: evidenzia che le somme erano state rinvenute in una situazione di promiscuità con la sostanza stupefacente, oggetti in oro e documenti di terze persone ed evidenzia altresì le modalità di occultamento del denaro e la entità degli importi in contanti (pag.4). Non può dunque dirsi che si versi nell' ipotesi di motivazione mancante nel senso sopra indicato, che sola potrebbe legittimare il ricorso per cassazione. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato. Per quanto di interesse in questa sede si ricorda che ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen. l'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa (comma 1); negli stessi casi l'imputato ha diritto alla traduzione scritta di alcuni atti espressamente elencati, ovvero dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cauterlari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna (comma 2), mentre la traduzione di altri atti (o anche di parte di essi), ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte con atto motivato ( comma 3); l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compito dall'autorità giudiziria e la conoscenza della lingua italiana si presume fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. Occorre innanzitutto precisare che il decreto di sequestro non è ricompreso nell'elenco di atti per i quali è previsto l'obbligo della traduzione. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che l'art. 143 comma 2 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2014, prevede un elenco tassativo degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta: la mancata inclusione del decreto di sequestro all'interno di questo numero chiuso deve interpretarsi come indice della voluntas legis di non far discendere dalla mancata traduzione di esso alcuna conseguenza giuridica, ivi compreso il mancato decorso del termine per l'impugnazione (Sez. 5, n. 41961 del 30/03/2017, Pan, Rv. 271422; Sez. 2, n. 4283 del 08/01/2015, Paszowski e altro, Rv. 263191). In ogni caso la valutazione compiuta dal tribunale in ordine alla conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente appare coerente con i dati richiamati e non illogica. I giudici, infatti, hanno ritenuto di trarre la prova della conoscenza della lingua dal fatto che Kaswer era titolare da anni di un esercizio commerciale che lo poneva a contatto anche con clientela italiana e soprattutto dalle spontanee dichiarazioni da costui rese nella immeditaezza dei fatti e verbalizzate: tale ultimo indice appare difficilmente controvertibile, posto che in tale occasione il ricorrente si era espresso appunto nella lingua italiana. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de