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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10441/2022

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22484/2020 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di cessato titolare dell'impresa individuale corrente in [OSCURATO:PERSONA] (MC) sotto l'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Macerata, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche il 10 marzo 2020 n. 183/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità predetta, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche il 10 marzo 2020 n. 183/02/2020, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno d'imposta 2007, in dipendenza dell'omessa contabilizzazione di maggiori ricavi, ha accolto l'appello proposto dall'agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Macerata il 4 gennaio 2013 n. 18/02/2013,, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che il rinvenimento di una contabilità parallela aveva consentito di rideterminare i componenti positivi del reddito che erano stati sottratti a tassazione.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 54, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di appello che gli appunti, i brogliacci e le previsioni economico-finanziarie, che erano stati rinvenuti in sede di verifica, potessero costituire validi elementi indiziari per giustificare l'accertamento induttivo del maggior reddito.2.

Con il secondo motivo, si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto il giudice di appello, rispettivamente: 1) della non obbligatorietà per le imprese individuali della tenuta del bilancio secondo le disposizioni in materia di società per azioni; 2) dello stato di indebitamento e decozione risultante da un modello predittivo della crisi "k- score"; 3) dell'assoluzione in sede penale dal reato di infedele dichiarazione. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantiitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (tra le tante: Cass., Sez. 5", 23 maggio 2018, n. 12680; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27622; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2018, n. 29543; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2020, nn. 22736 e 22737; Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2021, nn. 11160 e 11164).

Per cui, costituendo, anche da sola, un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la "contabilità in nero" comporta l'inversione dell'onere della prova, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

2. Tuttavia, a fronte di tale orientamento, sulla scorta del quale - in sede di formulazione della proposta ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. - il relatore ha valutato la manifesta infondatezza del ricorso, si deve prendere atto, come è stato dedotto in memoria dal ricorrente, che questa Corte ha deciso medio tempore in modo difforme un precedente giudizio tra le medesime parti avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative agli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006 (Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2021, n. 4984).

Pertanto, tale sopravvenienza induce ad escludere la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, cod. proc. civ. per addivenire alla decisione del ricorso in adunanza camerale, dovendosi rinviarne la trattazione alla pubblica udienza della Sezione Tributaria.

P.T.M.

1. rinvia il procedimento per la trattazione in udienza pubblica dinanzi alla Sezione Tributaria;

2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 17 dicembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22484/2020 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di cessato titolare dell'impresa individuale corrente in [OSCURATO:PERSONA] (MC) sotto l'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Macerata, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche il 10 marzo 2020 n. 183/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità predetta, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche il 10 marzo 2020 n. 183/02/2020, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno d'imposta 2007, in dipendenza dell'omessa contabilizzazione di maggiori ricavi, ha accolto l'appello proposto dall'agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Macerata il 4 gennaio 2013 n. 18/02/2013,, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che il rinvenimento di una contabilità parallela aveva consentito di rideterminare i componenti positivi del reddito che erano stati sottratti a tassazione. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 54, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di appello che gli appunti, i brogliacci e le previsioni economico-finanziarie, che erano stati rinvenuti in sede di verifica, potessero costituire validi elementi indiziari per giustificare l'accertamento induttivo del maggior reddito.2. Con il secondo motivo, si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto il giudice di appello, rispettivamente: 1) della non obbligatorietà per le imprese individuali della tenuta del bilancio secondo le disposizioni in materia di società per azioni; 2) dello stato di indebitamento e decozione risultante da un modello predittivo della crisi "k- score"; 3) dell'assoluzione in sede penale dal reato di infedele dichiarazione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantiitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (tra le tante: Cass., Sez. 5", 23 maggio 2018, n. 12680; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27622; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2018, n. 29543; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2020, nn. 22736 e 22737; Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2021, nn. 11160 e 11164). Per cui, costituendo, anche da sola, un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la "contabilità in nero" comporta l'inversione dell'onere della prova, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria. 2. Tuttavia, a fronte di tale orientamento, sulla scorta del quale - in sede di formulazione della proposta ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. - il relatore ha valutato la manifesta infondatezza del ricorso, si deve prendere atto, come è stato dedotto in memoria dal ricorrente, che questa Corte ha deciso medio tempore in modo difforme un precedente giudizio tra le medesime parti avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative agli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006 (Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2021, n. 4984). Pertanto, tale sopravvenienza induce ad escludere la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, cod. proc. civ. per addivenire alla decisione del ricorso in adunanza camerale, dovendosi rinviarne la trattazione alla pubblica udienza della Sezione Tributaria. P.T.M. 1. rinvia il procedimento per la trattazione in udienza pubblica dinanzi alla Sezione Tributaria; 2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 17 dicembre 2021
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