Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09053/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

cato ALESSANDRACARDELLA-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONECOATTA AMMINISTRATIVA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso il DECRETO n. 2524/2024 emesso dal TRIBUNALE di ROMA il13/12/2024, NRG 13368/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1674/2025Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 9053/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 30/03/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato ALESSANDRACARDELLA-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONECOATTA AMMINISTRATIVA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso il DECRETO n. 2524/2024 emesso dal TRIBUNALE di ROMA il13/12/2024, NRG 13368/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1674/2025Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 9053/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 30/03/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 09053/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris