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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 26848/2026

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i APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania haconfermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 24/06/2024, cheaveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 4 e 7 legge 02ottobre 1967, n. 895 (per avere illegalmente portato due pistole e quattromunizioni) e 703 cod. pen. (per aver esploso le munizioni di cui sopra nellapubblica via) e per l’effetto – ritenuta la continuazione fra i reati e applicata ladiminuente del rito prescelto – lo aveva condannato alla pena di mesi dieci egiorni ventitré di reclusione ed euro 1.640,00 di multa, con confisca del materialein sequestro e trasmissione dello stesso al Serimant per la distruzione.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e)cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., contestandoessenzialmente la ritenuta disponibilità delle armi, da parte del ricorrente3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione dellamanifesta infondatezza del motivo, teso palesemente ad ottenere unarivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nellapresente sede di legittimità.

Ed invero, le critiche esposte dal ricorrenteriguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisioneimpugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad unarivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorsofinisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sededi legittimità.E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale ilsindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiutosua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nelgiudizio di legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare unadiversa lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cuisi ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, exmultis, Sez. 6 n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

A fronte di tali dati - deltutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tuttoirragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logicaantagonista.

Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesialternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione diinconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioèquello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessaconsente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, Franzoni,Rv. 240763).4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendoipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania haconfermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 24/06/2024, cheaveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 4 e 7 legge 02ottobre 1967, n. 895 (per avere illegalmente portato due pistole e quattromunizioni) e 703 cod. pen. (per aver esploso le munizioni di cui sopra nellapubblica via) e per l’effetto – ritenuta la continuazione fra i reati e applicata ladiminuente del rito prescelto – lo aveva condannato alla pena di mesi dieci egiorni ventitré di reclusione ed euro 1.640,00 di multa, con confisca del materialein sequestro e trasmissione dello stesso al Serimant per la distruzione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e)cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., contestandoessenzialmente la ritenuta disponibilità delle armi, da parte del ricorrente3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione dellamanifesta infondatezza del motivo, teso palesemente ad ottenere unarivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nellapresente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrenteriguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisioneimpugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad unarivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorsofinisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sededi legittimità.E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale ilsindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiutosua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nelgiudizio di legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare unadiversa lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cuisi ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, exmultis, Sez. 6 n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). A fronte di tali dati - deltutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tuttoirragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logicaantagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesialternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione diinconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioèquello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessaconsente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, Franzoni,Rv. 240763).4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendoipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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