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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 24600/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15415-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] VALLt 93, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 494/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 21/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 15415 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 21 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione resa dal Tribunale di Gela e rigettava la domanda proposta [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto il diritto prescritto per essere intervenuto il primo atto interruttivo ad oltre dieci anni dal pensionamento, dies a quo su cui il Termini non sollevava alcuna censura in sede di gravame, e risultare irrilevante l'essere l'eccezione di prescrizione sollevata in atti dall'[OSCURATO:PERSONA] riferita non alla prescrizione del diritto bensì a quella dei ratei di pensione ai sensi dell'art. 47 bis d.P.R. n. 639/1970; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre il Termini, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8,

I. n. 257/1992 e 2934 c.c., imputa alla Corte territoriale l'erronea qualificazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] per essere quell'eccezione riferita ai retei di pensione e non al diritto alla rivalutazione contributiva; - che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla ritenuta fondatezza del primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per aver la Corte territoriale disposto l'accollo al ricorrente medesimo delle spese di lite; che il primo motivo sollevato dal ricorrente pone la questione della rilevanza nella specie, in cui la stessa Corte territoriale ammette essere stata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai ratei di pensione piuttosto che al diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, oggetto del giudiziot, giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., S.U., n. 10955/2002), secondo cui la riserva alla parte di sollevare l'eccezione di prescrizione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare l'inerzia del titolare del diritto quale elemento costitutivo dell'eccezione stessa e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche quella di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice dovendosi pertanto escludere, da un lato, che incorra nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale o viceversa e dall'altro, che il giudice sia privato del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso, questione su cui questa Corte non risulta essersi pronunziata, di modo che la presente controversia assume valenza nomofilattica; che, pertanto, questo Collegio, non ritenendo sussistere i presupposti per la trattazione della causa in sede camerale ne rimette la trattazione alla sezione semplice P.Q.M.

La Corte, rilevato il difetto dei presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione

IV. Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15415-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] VALLt 93, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 494/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 21/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15415 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 21 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione resa dal Tribunale di Gela e rigettava la domanda proposta [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto il diritto prescritto per essere intervenuto il primo atto interruttivo ad oltre dieci anni dal pensionamento, dies a quo su cui il Termini non sollevava alcuna censura in sede di gravame, e risultare irrilevante l'essere l'eccezione di prescrizione sollevata in atti dall'[OSCURATO:PERSONA] riferita non alla prescrizione del diritto bensì a quella dei ratei di pensione ai sensi dell'art. 47 bis d.P.R. n. 639/1970; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre il Termini, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992 e 2934 c.c., imputa alla Corte territoriale l'erronea qualificazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] per essere quell'eccezione riferita ai retei di pensione e non al diritto alla rivalutazione contributiva; - che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla ritenuta fondatezza del primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per aver la Corte territoriale disposto l'accollo al ricorrente medesimo delle spese di lite; che il primo motivo sollevato dal ricorrente pone la questione della rilevanza nella specie, in cui la stessa Corte territoriale ammette essere stata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai ratei di pensione piuttosto che al diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, oggetto del giudiziot, giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., S.U., n. 10955/2002), secondo cui la riserva alla parte di sollevare l'eccezione di prescrizione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare l'inerzia del titolare del diritto quale elemento costitutivo dell'eccezione stessa e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche quella di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice dovendosi pertanto escludere, da un lato, che incorra nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale o viceversa e dall'altro, che il giudice sia privato del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso, questione su cui questa Corte non risulta essersi pronunziata, di modo che la presente controversia assume valenza nomofilattica; che, pertanto, questo Collegio, non ritenendo sussistere i presupposti per la trattazione della causa in sede camerale ne rimette la trattazione alla sezione semplice P.Q.M. La Corte, rilevato il difetto dei presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione IV. Così deciso in Roma
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