Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:411
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989C0240 - IT
Avviso legale importante
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61989C0240
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 20 novembre 1990. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-240/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04853
Conclusioni dell avvocato generale
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[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
[OSCURATO:PERSONA],
1. Nella presente causa la [OSCURATO:PERSONA] chiede la declaratoria, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE non avendo adottato nel termine prescritto i provvedimenti necessari per attuare la direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori dai rischi connessi ad un' esposizione all' amianto durante il lavoro (GU L 263, pag. 25).
2. L' art. 18 della direttiva dispone che:
"1 ) [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1987. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia la data del 1° gennaio 1987 è rinviata al 1° gennaio 1990 per quanto riguarda le attività estrattive dell' amianto.
2 ) [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva".
3. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto dalla Repubblica italiana alcuna comunicazione sul recepimento della suddetta direttiva, il 16 novembre 1987 inviava una lettera al governo italiano invitandolo a presentare le sue osservazioni ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE.
4. Il governo della Repubblica italiana rispondeva a detta lettera facendo riferimento a vari problemi interni sollevati dal recepimento della direttiva nel diritto italiano. Esso menzionava anche talune disposizioni del diritto italiano che, a suo avviso, garantivano la protezione dei lavoratori dall' amianto in attesa del recepimento della direttiva. Il 18 gennaio 1989 la [OSCURATO:PERSONA] emetteva un parere motivato, al quale il governo italiano non rispondeva. Il 31 luglio 1989 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi alla Corte. [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente escluso dall' ambito del ricorso i provvedimenti relativi alle attività estrattive dell' amianto poiché il periodo per l' adozione di tali provvedimenti non sarebbe scaduto fino al 1° gennaio 1990.
5. Nel controricorso il governo italiano fa nuovamente riferimento a talune disposizioni del diritto italiano volte a garantire la tutela dei lavoratori dai rischi dell' amianto. Esso ammette, tuttavia, che è necessaria un' ulteriore normativa per attuare pienamente la direttiva. Esso afferma che un disegno di legge è all' esame della Camera dei deputati allo scopo di delegare all' esecutivo il potere di adottare norme per recepire varie direttive, fra cui la direttiva 83/477.
6. Il rappresentante del governo italiano ha fornito altre informazioni all' udienza di oggi. Tuttavia, dalle memorie scritte del governo italiano e dalle osservazioni orali dello stesso emerge che non viene contestata la mancata attuazione della direttiva. Inoltre, come la Corte ha ripetutamente affermato, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi prescritti dal diritto comunitario.
7. Concludo pertanto che la Corte deve dichiarare che, non avendo adottato entro il 1° gennaio 1987 i provvedimenti necessari per attuare la direttiva del Consiglio 83/477/CEE, diversi dai provvedimenti relativi alle attività estrattive dell' amianto, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE. La Repubblica italiana dev' essere condannata alle spese, a norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
(*) Lingua originale: l' inglese.