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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 1971

Cassazione n. 05574/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il 26/01/1971 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostie 12 o5uratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G clAegtiedenci fttà del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MARSALA in difesa delle .parti civili: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, associandosi alle conclusioni del P.G., deposita conclusioni e nota spese cui si riporta.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.Ritenuto in fatto

1. La Corte di assise di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui la Corte di assise di Trapani ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi quattro, dichiarandolo responsabile dei reati - commessi in Marsala il 31 maggio 2016 in concorso con altri soggetti rimasti ignoti - di omicidio del mar.

CC. [OSCURATO:PERSONA], deceduto il giorno successivo, e di tentato omicidio dell'app. sc.

CC [OSCURATO:PERSONA], contro i quali furono esplosi almeno dieci colpi di arma da fuoco, e con l'aggravante di averli commessi per assicurarsi l'impunità dal reato di furto di marijuana all'interno delle serre site in contrada Ventrischi, ove vi era una piantagione di circa 6.000 piante di cannabis indica, e con l'ulteriore l'aggravante di averli commessi contro pubblici ufficiali nell'atto dell'adempimento delle loro funzioni; oltre che dei reati - anch'essi commessi in concorso con soggetti rimasti ignoti in Marsala il 31 maggio 2016 - di illegale detenzione e porto in luogo pubblico delle armi utilizzate per l'omicidio e il tentato omicidio.

2. La sera del 31 maggio 2016, verso le ore 20,30, i militari dell'Arma dei Carabinieri, Mirarchi e Cammarata, giunsero, nel corso di un servizio di osservazione svolto in abiti civili, presso l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA].

Dopo poco più di un'ora notarono due persone con delle lampade, che dunque risaltavano nel buio della notte; si avvicinarono al cancello di ingresso dell'azienda, si qualificarono e intimarono l'alt.

Gli sconosciuti, per tutta risposta, esplosero numerosi colpi di arma da fuoco, che raggiunsero soltanto il mar.

Mirarchi causandone il decesso.

Poco tempo dopo la polizia giudiziaria concentrò le indagini su [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlio di Giovanni, storico proprietario delle serre, che lo aveva indicato come il soggetto che gestiva materialmente le serre medesime.

Quella stessa notte gli agenti operanti si recarono nell'abitazione dell'imputato e sequestrano gli indumenti dallo stesso indossati la sera del delitto; in quell'occasione l'imputato dichiarò che era rientrato a casa verso le ore 20,30 e che era andato a letto intorno alle ore 22,00, dopo aver cenato con la madre.

Furono quindi eseguiti prelievo ed esame dei residui di polvere da sparo.

3. La Corte di assise di appello, prima di affrontare l'esame dei motivi, ha dato atto di aver disposto la rinnovazione istruttoria su richiesta dell'imputato, procedendo all'assunzione della testimonianza di tale [OSCURATO:PERSONA], indicato come soggetto a conoscenza dei veri autori dei delitti e che invece ha negato di sapere alcunché, all'esame del consulente tecnico della difesa e all'acquisizione della relazione di consulenza tecnica offesa dalla difesa medesima.

Ha poi dato atto che nel corso dell'ultima udienza la difesa ha chiesto l'interruzione della discussione delle parti al fine di poter assumere la testimonianza di tale [OSCURATO:PERSONA], adducendo che questi era a conoscenza di quanto realmente accaduto.

La Corte territoriale ha così spiegato di aver rigettato la richiesta, ritenuta non assolutamente necessaria dato che nessun elemento specifico era stato dedotto in relazione alle fonti della asserita conoscenza del Bonetta circa i fatti criminosi oggetto del processo.

4. Nel merito, la Corte di assise di appello ha ritenuto l'esito dell'esame dei residui di polvere da sparo il dato di prova a carico più significativo.

Sono stati rinvenuti sulla persona e sugli indumenti sia particelle peculiari che, in maggior misura,. particelle compatibili.

Sulla base di quanto puntualizzato dai militari del RIS, che procedettero all'esame, la Corte di assise di appello, al pari del giudice di primo grado, ha escluso che potesse essersi verificato un inquinamento, per trasnfert, delle superfici corporee e degli indumenti sottoposti al prelievo.

Ha quindi concluso confermando sul punto il giudizio espresso dal primo giudice in merito all'attendibilità dei risultati dello STUB e al valore di piena prova di reità.

Successivamente ha preso in considerazione i rilievi difensivi in ordine all'altro dato di prova, costituito dall'analisi dei movimenti dell'autovettura dell'imputato negli orari di interesse, che sono quelli in cui si verificarono i fatti criminosi.

Ha osservato che le risultanze del sistema di localizzazione [OSCURATO:PERSONA] installato sull'autovettura dimostrano che l'imputato, quando riferì alla polizia giudiziaria su quanto aveva fatto nelle ore prossime alla commissione dei delitti, disse il falso.

La sera del delitto il motore dell'autovettura fu acceso alle ore 21,55 e fu spento alle successive ore 22,10, mentre l'orario della sparatoria è stato collocato intorno alle ore 21,50.

Questi dati oggettivi contrastano con il dichiarato dell'imputato, che riferì che quella sera, rientrato a casa e dopo aver cenato con la madre, era andato a dormire intorno alle ore 22,00 o 22,30.

Le prime dichiarazioni sono state poi modificate, senza apparente ragione, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, con l'affermazione che quella sera, dopo aver udito gli spari, ero uscito di casa per controllare cosa fosse successo e aveva incrociato un'autovettura con a bordo due giovani di sua conoscenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che gli avevano riferito di una sparatoria.

I due però, sentiti dalla polizia giudiziaria, fornirono un racconto dettagliato di quanto avevano visto quella sera e non menzionarono in alcun modo l'incontro con l'imputato.Solo successivamente, dopo che all'imputato fu contestato nel corso di interrogatorio che quanto dichiarato da Angileri e Barbera non collimava con il suo racconto, i due testimoni furono nuovamente sentiti e, senza una plausibile ragione, rettificarono le precedenti dichiarazioni, affermando di avere in effetti incrociato quella sera l'imputato, con cui avevano avuto un breve scambio di battute, escludendo di aver ricevuto da alcuno pressioni finalizzate alla modifica delle dichiarazioni precedentemente rese.

Dai servizi di intercettazione, ha quindi aggiunto la Corte di assise di appello, si è appreso che il figlio dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], aveva istruito Angileri in merito alla versione dei fatti che, insieme al Barbera, avrebbe dovuto rendere ai Carabinieri, in linea con le dichiarazioni dell'imputato.

Sulla base di questi dati la Corte di assise di appello ha motivato circa le ragioni per le quali, tra le due diverse versioni dell'Angileri e del Barbera, ha ritenuto di dare credito alla prima, traendo la conclusione della falsità dell'alibi.

5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

5.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

I giudici di merito non hanno affrontato, o lo hanno fatto in modo inadeguato, il tema del possibile trasferimento dei residui da sparo da una superficie ad un'altra e quindi dell'inquinamento e del transfert.

Si sono invero limitati a riportarsi a quanto dedotto dal consulente del pubblico ministero.

La sentenza impugnata nulla ha detto sulla possibilità di contaminazione dell'imputato e dei suoi abiti durante il trascorrere del tempo e gli spostamenti che effettuò il giorno della sparatoria.

I consulenti della difesa hanno spiegato che la presenza di una sola particella peculiare può essere spiegata esclusivamente con una contaminazione.

Ancora.

I giudici di merito son caduti in contraddizione affermando, da un lato, che l'imputato aveva utilizzato la propria autovettura in un orario e in un raggio di azione compatibili con il verificarsi della sparatoria e, dall'altro, che aveva agganciato celle che coprivano un'area comprendente il luogo della sparatoria e, insieme, la sua azione.

Hanno in tal modo confermato i rilievi difensivi sulla imprecisione della localizzazione.

Hanno poi aggiunto, al dato indiziario dell'accensione del veicolo in uso all'imputato, qualcosa in più, ossia l'aver adoperato l'autovettura.

Questa conclusione non è però compatibile con le risultanze istruttorie, perché il dato accertato è l'accensione e non la movimentazione del veicolo.Da qui anche l'apodittica affermazione della sentenza, secondo cui Girgenti si sarebbe recato presso le cd. serre Abate con la propria autovettura e che la stessa sarebbe stata parcheggiata ad una rilevante distanza sicché il Cammarata non avrebbe sentito il rumore dell'accensione del motore dell'autovettura di Girgenti al momento dell'asserita fuga.

La Corte ha anche trascurato che l'abitazione di Girgenti è posta nelle vicinanze del luogo dei fatti; pertanto, la distanza che lo stesso avrebbe dovuto percorrere per raggiungere la propria autovettura al momento della fuga sarebbe stata la medesima per raggiungere l'abitazione a piedi.

Entrambe le sentenze di merito hanno assegnato valore indiziante alle dichiarazioni di Girgenti ritenendo che sia stato prospettato un alibi mendace.

L'affermazione è illogica.

Girgenti dichiarò, raggiunto nella sua abitazione dalla polizia giudiziaria, che stava dormendo e non specificò da quanto tempo e non indicò alcun elemento utile per ingannare gli investigatori.

Quanto poi dichiarato nel corso dell'interrogatorio deve ritenersi garantito dal diritto di mentire.

Gli atti relativi alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica in ragione della loro inattendibilità per le varie e differenti versioni offerte relativamente a quanto accaduto nella serata del 31 maggio 2016.

Ciò nonostante, in sentenza ha scelto una delle loro versioni, in particolare quella utile per giungere alla pronuncia di condanna.

5.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio per mancata assunzione di prova decisiva.

Nel corso del giudizio di appello la difesa ha chiesto di assumere la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito all'imputato, durante un periodo di comune detenzione, di essere a conoscenza di quanto realmente avvenuto presso le serre Abate, dal momento che lui era sul luogo e anche lui, unitamente ad altri, aveva fatto fuoco contro i militari intervenuti.

Dato che la prova è sopravvenuta nel corso del giudizio di secondo grado, la decisione di non procedere alla sua acquisizione è stata assunta in violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico, perché reitera doglianze in ordine alle quali la Corte di assise di appello ha dato adeguato riscontro senza uno specifico raffronto con le argomentazioni compiutamente articolate in sentenza.

2.1. Non risponde al vero che la Corte di assise di appello abbia ignorato la prospettazione difensiva circa la possibilità di contaminazione dell'imputato e dei suoi indumenti con residui di polvere da sparo in conseguenza non già dell'esplosione dei colpi d'arma ai danni delle vittime ma di fattori casuali, collegati al modo in cui furono sequestrati gli indumenti e all'accesso dell'imputato, nelle ore precedenti e successive alla commissione dei fatti, nei locali della Caserma dei Carabinieri e a bordo dell'autovettura degli stessi.

Ha spiegato, con compiutezza di argomenti, le ragioni che escludono la fondatezza della possibilità, astrattamente prospettata. di una contaminazione casuale, in specie degli indumenti sequestrati all'imputato, sui quali furono rinvenute ben dieci particelle peculiari, ossia derivanti esclusivamente dall'esplosione di colpi d'arma da fuoco.

Ha richiamato con puntualità la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dato atto, con compiutezza di riferimenti, degli accorgimenti adottati dai militari dell'Arma dei carabinieri in forza dei quali può escludersi l'inquinamento da transfert e ha spiegato che le modalità di prelievo degli indumenti furono tali da impedire "l'eventualità di un contatto, anche solo momentaneo o superficiale, con militari armati o con soggetti fortemente indiziati di aver preso parte a conflitti a fuoco" - fl. 20 della sentenza impugnata -.

Ha infine rafforzato le deduzioni svolte dal giudice di primo grado osservando, in modo logico e coerente, che lo scollamento formale delle operazioni di prelievo dei residui dalle linee-guida non si sostanzia nella inutilizzabilità o inattendibilità dell'esame STUB in ragione del "divieto, rigorosamente osservato, di allocazione delle armi in dotazione ai Carabinieri nel vano portabagagli ... delle autovetture di servizio, al fatto che in occasione dell'individuazione del Girgenti .. il solo appuntato Baglivo portava, riposta nella fondina, la pistola di servizio, che solo il Girgenti aveva avuto modo di toccare gli indumenti ... che i militari che avevano provveduto al prelievo ... utilizzando dei kit monouso totalmente sterili ... avevano indossato le tute asettiche e i guanti in grado di schermare ogni contatto..." fl. 22 e 23 della sentenza impugnata -.

2.2. I rilievi di ricorso circa il sistema Octo-Telematics di localizzazione dell'autovettura dell'imputato non colgono nel segno per le ragioni già chiaramente esposte dalla sentenza impugnata e che il ricorrente non ha compiutamente considerato.

I risultati della localizzazione non sono stati utilizzati per la ricostruzione dettagliata degli spostamenti dell'imputato la sera dell'omicidio, quanto per la dimostrazione della falsità delle prime dichiarazioni d'alibi rese dall'imputato alla polizia giudiziaria (fl. 26 della sentenza impugnata).

A nulla, dunque, rileva l'osservazione di ricorso, secondo cui quel sistema "è in grado di fornire una localizzazione di massima con riferimento ad un'area piuttosto ampia" - fl. 4 del ricorso -.

La Corte di assise di appello ha tenuto conto della sostanziale imprecisione del sistema di localizzazione, ma ha precisato che la prova dell'accensione dell'autovettura dell'imputato nello stesso arco temporale in cui è stata collocata la commissione dell'aggressione armata consente di inferire la falsità delle dichiarazioni dell'imputato, che riferì che quella sera, dopo aver cenato intorno alla 20,30, era poi andato a letto proprio intorno alle 22,00.

Il fatto poi che il sistema di rilevazione ha consentito di affermare che il motore dell'autovettura era stato messo in accensione e non anche che l'autovettura era stata messa in movimento è privo di rilievo a fronte del risultato probatorio che la Corte di assise di appello ha inteso trarre da quei dati oggettivi, ossia che le dichiarazioni dell'imputato in sede di primo contatto con la polizia giudiziaria furono menzognere.

2.3. La Corte di assise di appello ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui "l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, diversamente da quello non provato, deve essere considerato come un indizio a carico, in quanto è sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità. (Fattispecie in tema di omicidio, nella quale aveva trovato smentita l'ipotesi alternativa prospettata dall'imputato per giustificare la sua accertata presenza sulla strada che conduceva al luogo del delitto, nell'ora in cui questo era stato commesso)" - Sez. 5, n. 37317 del 14/06/2019, Rv. 276647 -; v., anche, Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, Rv. 261993, per la quale "l'alibi falso, a differenza dell'alibi fallito, costituisce indizio a carico, la cui efficacia dimostrativa è particolarmente elevata se la mendace indicazione è fornita in un momento in cui l'indagato non ha ancora ricevuto notizia da terzi circa l'esatta collocazione temporale del fatto contestatogli" -.

Sia le prime che le successive dichiarazioni dell'imputato si sono rivelate mendaci: le une perché smentite dal sistema di rilevazione installato sull'autovettura, attesa l'incompatibilità, nello stesso breve arco temporale, dell'essere a letto e dall'aver acceso e spento il motore dell'autovettura; le altre, perché decisamente contrastate dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], specificamente di quelle precedenti all'indebita interferenza del figlio dell'imputato che indusse i due a mutare versione per accreditare il falso alibi di quest'ultimo.

2.4. Contrariamente a quanto affermato in ricorso, la Corte di assise di appello ha dato adeguata giustificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le prime e non le successive dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento ai risultati dell'intercettazione ambientale da cui si è tratta prova certa dell'indebita intromissione del figlio dell'imputato, che sollecitò Angileri a cambiare versione in modo da aiutare il padre nella conferma dell'alibi invero falso.

3. Il secondo motivo è infondato.

La norma di rilievo, per valutare la correttezza della decisione impugnata, è contenuta nell'art. 523, comma 6, cod. proc. pen., oggetto di richiamo per il dibattimento di appello ad opera dell'art. 602, comma 4, stesso codice.

Essa prescrive che, quando l'iniziativa probatoria di parte è assunta nel corso della discussione, il giudice, sia di primo che di secondo grado, debba valutarla secondo il criterio dell'assoluta necessità; solo ove ne apprezzi tale carattere, può interrompere la discussione per dare luogo all'integrazione istruttoria.

Non entra pertanto in gioco, se pure si postuli la novità del dato nel senso di prova sopravvenuta o scoperta successivamente al giudizio di primo grado, il parametro valutativo di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e quindi la garanzia del diritto alla prova che tollera soltanto un giudizio di ammissibilità secondo i criteri dell'assenza di divieti probatori e della non superfluità o irrilevanza manifeste.

Essa trova applicazione per le richieste di rinnovazione istruttoria avanzate prima della fase finale del giudizio di appello, specificamente con l'atto di appello o con i motivi nuovi, e non anche con quelle che si collocano all'esito del giudizio, specificamente nella fase della discussione.

Si è così affermato che "in tema di assunzione della prova in sede di gravame, il giudice di appello - il quale già prima della fase finale del grado ha il potere-dovere (ex art.603 cod. proc. pen.) di valutare l'assoluta necessità di assumere prove nuove - è tenuto, ai sensi dell'art. 602 comma quarto cod. proc. pen., norma di chiusura definitiva del sistema probatorio, ad interrompere la discussione se la nuova prova, per la sua conferenza e decisività, attraverso il mezzo di ricerca teso ad introdurla, si presenti apprezzabile per il suo valore dimostrativo determinante, a sostegno di un'ipotesi ricostruttiva completa dei fatti, il maggior grado possibile vicina alla verità reale in vista del giudizio finale di merito ..." - Sez. 1, n. 183 del 12/12/1996, dep. 1997, Rv. 206605 -.

La Corte di assise di appello, nel caso in esame, ha adeguatamente motivato il diniego alla rinnovazione istruttoria, spiegando le ragioni per le quali non poteva dirsi assolutamente necessario procedere all'assunzione dell'esame di [OSCURATO:PERSONA], delle cui asserite conoscenze circa la vicenda oggetto di imputazione non sono state indicate le fonti, sì da rendere generica ed imprecisa la richiesta medesima.

La decisione è allora immune da vizi, dovendo richiamarsi il principio di diritto per il quale ...

"può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello" - Sez. 6, Sentenza n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 261799; v., anche, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577 -..

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Al rigetto del ricorso segue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le parti civili risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato e, pertanto. secondo quanto statuito da Sez.

U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760, alla Corte di cassazione compete, "ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica al pagamento di tali spese in favore dell'Erario", mentre la liquidazione delle somme, con l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R., spetta "al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato", e quindi, nel caso in esame, alla Corte di assise di appello di Palermo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il 26/01/1971 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostie 12 o5uratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G clAegtiedenci fttà del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MARSALA in difesa delle .parti civili: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, associandosi alle conclusioni del P.G., deposita conclusioni e nota spese cui si riporta. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui la Corte di assise di Trapani ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi quattro, dichiarandolo responsabile dei reati - commessi in Marsala il 31 maggio 2016 in concorso con altri soggetti rimasti ignoti - di omicidio del mar. CC. [OSCURATO:PERSONA], deceduto il giorno successivo, e di tentato omicidio dell'app. sc. CC [OSCURATO:PERSONA], contro i quali furono esplosi almeno dieci colpi di arma da fuoco, e con l'aggravante di averli commessi per assicurarsi l'impunità dal reato di furto di marijuana all'interno delle serre site in contrada Ventrischi, ove vi era una piantagione di circa 6.000 piante di cannabis indica, e con l'ulteriore l'aggravante di averli commessi contro pubblici ufficiali nell'atto dell'adempimento delle loro funzioni; oltre che dei reati - anch'essi commessi in concorso con soggetti rimasti ignoti in Marsala il 31 maggio 2016 - di illegale detenzione e porto in luogo pubblico delle armi utilizzate per l'omicidio e il tentato omicidio. 2. La sera del 31 maggio 2016, verso le ore 20,30, i militari dell'Arma dei Carabinieri, Mirarchi e Cammarata, giunsero, nel corso di un servizio di osservazione svolto in abiti civili, presso l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA]. Dopo poco più di un'ora notarono due persone con delle lampade, che dunque risaltavano nel buio della notte; si avvicinarono al cancello di ingresso dell'azienda, si qualificarono e intimarono l'alt. Gli sconosciuti, per tutta risposta, esplosero numerosi colpi di arma da fuoco, che raggiunsero soltanto il mar. Mirarchi causandone il decesso. Poco tempo dopo la polizia giudiziaria concentrò le indagini su [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlio di Giovanni, storico proprietario delle serre, che lo aveva indicato come il soggetto che gestiva materialmente le serre medesime. Quella stessa notte gli agenti operanti si recarono nell'abitazione dell'imputato e sequestrano gli indumenti dallo stesso indossati la sera del delitto; in quell'occasione l'imputato dichiarò che era rientrato a casa verso le ore 20,30 e che era andato a letto intorno alle ore 22,00, dopo aver cenato con la madre. Furono quindi eseguiti prelievo ed esame dei residui di polvere da sparo. 3. La Corte di assise di appello, prima di affrontare l'esame dei motivi, ha dato atto di aver disposto la rinnovazione istruttoria su richiesta dell'imputato, procedendo all'assunzione della testimonianza di tale [OSCURATO:PERSONA], indicato come soggetto a conoscenza dei veri autori dei delitti e che invece ha negato di sapere alcunché, all'esame del consulente tecnico della difesa e all'acquisizione della relazione di consulenza tecnica offesa dalla difesa medesima. Ha poi dato atto che nel corso dell'ultima udienza la difesa ha chiesto l'interruzione della discussione delle parti al fine di poter assumere la testimonianza di tale [OSCURATO:PERSONA], adducendo che questi era a conoscenza di quanto realmente accaduto. La Corte territoriale ha così spiegato di aver rigettato la richiesta, ritenuta non assolutamente necessaria dato che nessun elemento specifico era stato dedotto in relazione alle fonti della asserita conoscenza del Bonetta circa i fatti criminosi oggetto del processo. 4. Nel merito, la Corte di assise di appello ha ritenuto l'esito dell'esame dei residui di polvere da sparo il dato di prova a carico più significativo. Sono stati rinvenuti sulla persona e sugli indumenti sia particelle peculiari che, in maggior misura,. particelle compatibili. Sulla base di quanto puntualizzato dai militari del RIS, che procedettero all'esame, la Corte di assise di appello, al pari del giudice di primo grado, ha escluso che potesse essersi verificato un inquinamento, per trasnfert, delle superfici corporee e degli indumenti sottoposti al prelievo. Ha quindi concluso confermando sul punto il giudizio espresso dal primo giudice in merito all'attendibilità dei risultati dello STUB e al valore di piena prova di reità. Successivamente ha preso in considerazione i rilievi difensivi in ordine all'altro dato di prova, costituito dall'analisi dei movimenti dell'autovettura dell'imputato negli orari di interesse, che sono quelli in cui si verificarono i fatti criminosi. Ha osservato che le risultanze del sistema di localizzazione [OSCURATO:PERSONA] installato sull'autovettura dimostrano che l'imputato, quando riferì alla polizia giudiziaria su quanto aveva fatto nelle ore prossime alla commissione dei delitti, disse il falso. La sera del delitto il motore dell'autovettura fu acceso alle ore 21,55 e fu spento alle successive ore 22,10, mentre l'orario della sparatoria è stato collocato intorno alle ore 21,50. Questi dati oggettivi contrastano con il dichiarato dell'imputato, che riferì che quella sera, rientrato a casa e dopo aver cenato con la madre, era andato a dormire intorno alle ore 22,00 o 22,30. Le prime dichiarazioni sono state poi modificate, senza apparente ragione, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, con l'affermazione che quella sera, dopo aver udito gli spari, ero uscito di casa per controllare cosa fosse successo e aveva incrociato un'autovettura con a bordo due giovani di sua conoscenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che gli avevano riferito di una sparatoria. I due però, sentiti dalla polizia giudiziaria, fornirono un racconto dettagliato di quanto avevano visto quella sera e non menzionarono in alcun modo l'incontro con l'imputato.Solo successivamente, dopo che all'imputato fu contestato nel corso di interrogatorio che quanto dichiarato da Angileri e Barbera non collimava con il suo racconto, i due testimoni furono nuovamente sentiti e, senza una plausibile ragione, rettificarono le precedenti dichiarazioni, affermando di avere in effetti incrociato quella sera l'imputato, con cui avevano avuto un breve scambio di battute, escludendo di aver ricevuto da alcuno pressioni finalizzate alla modifica delle dichiarazioni precedentemente rese. Dai servizi di intercettazione, ha quindi aggiunto la Corte di assise di appello, si è appreso che il figlio dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], aveva istruito Angileri in merito alla versione dei fatti che, insieme al Barbera, avrebbe dovuto rendere ai Carabinieri, in linea con le dichiarazioni dell'imputato. Sulla base di questi dati la Corte di assise di appello ha motivato circa le ragioni per le quali, tra le due diverse versioni dell'Angileri e del Barbera, ha ritenuto di dare credito alla prima, traendo la conclusione della falsità dell'alibi. 5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 5.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. I giudici di merito non hanno affrontato, o lo hanno fatto in modo inadeguato, il tema del possibile trasferimento dei residui da sparo da una superficie ad un'altra e quindi dell'inquinamento e del transfert. Si sono invero limitati a riportarsi a quanto dedotto dal consulente del pubblico ministero. La sentenza impugnata nulla ha detto sulla possibilità di contaminazione dell'imputato e dei suoi abiti durante il trascorrere del tempo e gli spostamenti che effettuò il giorno della sparatoria. I consulenti della difesa hanno spiegato che la presenza di una sola particella peculiare può essere spiegata esclusivamente con una contaminazione. Ancora. I giudici di merito son caduti in contraddizione affermando, da un lato, che l'imputato aveva utilizzato la propria autovettura in un orario e in un raggio di azione compatibili con il verificarsi della sparatoria e, dall'altro, che aveva agganciato celle che coprivano un'area comprendente il luogo della sparatoria e, insieme, la sua azione. Hanno in tal modo confermato i rilievi difensivi sulla imprecisione della localizzazione. Hanno poi aggiunto, al dato indiziario dell'accensione del veicolo in uso all'imputato, qualcosa in più, ossia l'aver adoperato l'autovettura. Questa conclusione non è però compatibile con le risultanze istruttorie, perché il dato accertato è l'accensione e non la movimentazione del veicolo.Da qui anche l'apodittica affermazione della sentenza, secondo cui Girgenti si sarebbe recato presso le cd. serre Abate con la propria autovettura e che la stessa sarebbe stata parcheggiata ad una rilevante distanza sicché il Cammarata non avrebbe sentito il rumore dell'accensione del motore dell'autovettura di Girgenti al momento dell'asserita fuga. La Corte ha anche trascurato che l'abitazione di Girgenti è posta nelle vicinanze del luogo dei fatti; pertanto, la distanza che lo stesso avrebbe dovuto percorrere per raggiungere la propria autovettura al momento della fuga sarebbe stata la medesima per raggiungere l'abitazione a piedi. Entrambe le sentenze di merito hanno assegnato valore indiziante alle dichiarazioni di Girgenti ritenendo che sia stato prospettato un alibi mendace. L'affermazione è illogica. Girgenti dichiarò, raggiunto nella sua abitazione dalla polizia giudiziaria, che stava dormendo e non specificò da quanto tempo e non indicò alcun elemento utile per ingannare gli investigatori. Quanto poi dichiarato nel corso dell'interrogatorio deve ritenersi garantito dal diritto di mentire. Gli atti relativi alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica in ragione della loro inattendibilità per le varie e differenti versioni offerte relativamente a quanto accaduto nella serata del 31 maggio 2016. Ciò nonostante, in sentenza ha scelto una delle loro versioni, in particolare quella utile per giungere alla pronuncia di condanna. 5.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio per mancata assunzione di prova decisiva. Nel corso del giudizio di appello la difesa ha chiesto di assumere la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito all'imputato, durante un periodo di comune detenzione, di essere a conoscenza di quanto realmente avvenuto presso le serre Abate, dal momento che lui era sul luogo e anche lui, unitamente ad altri, aveva fatto fuoco contro i militari intervenuti. Dato che la prova è sopravvenuta nel corso del giudizio di secondo grado, la decisione di non procedere alla sua acquisizione è stata assunta in violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico, perché reitera doglianze in ordine alle quali la Corte di assise di appello ha dato adeguato riscontro senza uno specifico raffronto con le argomentazioni compiutamente articolate in sentenza. 2.1. Non risponde al vero che la Corte di assise di appello abbia ignorato la prospettazione difensiva circa la possibilità di contaminazione dell'imputato e dei suoi indumenti con residui di polvere da sparo in conseguenza non già dell'esplosione dei colpi d'arma ai danni delle vittime ma di fattori casuali, collegati al modo in cui furono sequestrati gli indumenti e all'accesso dell'imputato, nelle ore precedenti e successive alla commissione dei fatti, nei locali della Caserma dei Carabinieri e a bordo dell'autovettura degli stessi. Ha spiegato, con compiutezza di argomenti, le ragioni che escludono la fondatezza della possibilità, astrattamente prospettata. di una contaminazione casuale, in specie degli indumenti sequestrati all'imputato, sui quali furono rinvenute ben dieci particelle peculiari, ossia derivanti esclusivamente dall'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Ha richiamato con puntualità la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dato atto, con compiutezza di riferimenti, degli accorgimenti adottati dai militari dell'Arma dei carabinieri in forza dei quali può escludersi l'inquinamento da transfert e ha spiegato che le modalità di prelievo degli indumenti furono tali da impedire "l'eventualità di un contatto, anche solo momentaneo o superficiale, con militari armati o con soggetti fortemente indiziati di aver preso parte a conflitti a fuoco" - fl. 20 della sentenza impugnata -. Ha infine rafforzato le deduzioni svolte dal giudice di primo grado osservando, in modo logico e coerente, che lo scollamento formale delle operazioni di prelievo dei residui dalle linee-guida non si sostanzia nella inutilizzabilità o inattendibilità dell'esame STUB in ragione del "divieto, rigorosamente osservato, di allocazione delle armi in dotazione ai Carabinieri nel vano portabagagli ... delle autovetture di servizio, al fatto che in occasione dell'individuazione del Girgenti .. il solo appuntato Baglivo portava, riposta nella fondina, la pistola di servizio, che solo il Girgenti aveva avuto modo di toccare gli indumenti ... che i militari che avevano provveduto al prelievo ... utilizzando dei kit monouso totalmente sterili ... avevano indossato le tute asettiche e i guanti in grado di schermare ogni contatto..." fl. 22 e 23 della sentenza impugnata -. 2.2. I rilievi di ricorso circa il sistema Octo-Telematics di localizzazione dell'autovettura dell'imputato non colgono nel segno per le ragioni già chiaramente esposte dalla sentenza impugnata e che il ricorrente non ha compiutamente considerato. I risultati della localizzazione non sono stati utilizzati per la ricostruzione dettagliata degli spostamenti dell'imputato la sera dell'omicidio, quanto per la dimostrazione della falsità delle prime dichiarazioni d'alibi rese dall'imputato alla polizia giudiziaria (fl. 26 della sentenza impugnata). A nulla, dunque, rileva l'osservazione di ricorso, secondo cui quel sistema "è in grado di fornire una localizzazione di massima con riferimento ad un'area piuttosto ampia" - fl. 4 del ricorso -. La Corte di assise di appello ha tenuto conto della sostanziale imprecisione del sistema di localizzazione, ma ha precisato che la prova dell'accensione dell'autovettura dell'imputato nello stesso arco temporale in cui è stata collocata la commissione dell'aggressione armata consente di inferire la falsità delle dichiarazioni dell'imputato, che riferì che quella sera, dopo aver cenato intorno alla 20,30, era poi andato a letto proprio intorno alle 22,00. Il fatto poi che il sistema di rilevazione ha consentito di affermare che il motore dell'autovettura era stato messo in accensione e non anche che l'autovettura era stata messa in movimento è privo di rilievo a fronte del risultato probatorio che la Corte di assise di appello ha inteso trarre da quei dati oggettivi, ossia che le dichiarazioni dell'imputato in sede di primo contatto con la polizia giudiziaria furono menzognere. 2.3. La Corte di assise di appello ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui "l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, diversamente da quello non provato, deve essere considerato come un indizio a carico, in quanto è sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità. (Fattispecie in tema di omicidio, nella quale aveva trovato smentita l'ipotesi alternativa prospettata dall'imputato per giustificare la sua accertata presenza sulla strada che conduceva al luogo del delitto, nell'ora in cui questo era stato commesso)" - Sez. 5, n. 37317 del 14/06/2019, Rv. 276647 -; v., anche, Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, Rv. 261993, per la quale "l'alibi falso, a differenza dell'alibi fallito, costituisce indizio a carico, la cui efficacia dimostrativa è particolarmente elevata se la mendace indicazione è fornita in un momento in cui l'indagato non ha ancora ricevuto notizia da terzi circa l'esatta collocazione temporale del fatto contestatogli" -. Sia le prime che le successive dichiarazioni dell'imputato si sono rivelate mendaci: le une perché smentite dal sistema di rilevazione installato sull'autovettura, attesa l'incompatibilità, nello stesso breve arco temporale, dell'essere a letto e dall'aver acceso e spento il motore dell'autovettura; le altre, perché decisamente contrastate dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], specificamente di quelle precedenti all'indebita interferenza del figlio dell'imputato che indusse i due a mutare versione per accreditare il falso alibi di quest'ultimo. 2.4. Contrariamente a quanto affermato in ricorso, la Corte di assise di appello ha dato adeguata giustificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le prime e non le successive dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento ai risultati dell'intercettazione ambientale da cui si è tratta prova certa dell'indebita intromissione del figlio dell'imputato, che sollecitò Angileri a cambiare versione in modo da aiutare il padre nella conferma dell'alibi invero falso. 3. Il secondo motivo è infondato. La norma di rilievo, per valutare la correttezza della decisione impugnata, è contenuta nell'art. 523, comma 6, cod. proc. pen., oggetto di richiamo per il dibattimento di appello ad opera dell'art. 602, comma 4, stesso codice. Essa prescrive che, quando l'iniziativa probatoria di parte è assunta nel corso della discussione, il giudice, sia di primo che di secondo grado, debba valutarla secondo il criterio dell'assoluta necessità; solo ove ne apprezzi tale carattere, può interrompere la discussione per dare luogo all'integrazione istruttoria. Non entra pertanto in gioco, se pure si postuli la novità del dato nel senso di prova sopravvenuta o scoperta successivamente al giudizio di primo grado, il parametro valutativo di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e quindi la garanzia del diritto alla prova che tollera soltanto un giudizio di ammissibilità secondo i criteri dell'assenza di divieti probatori e della non superfluità o irrilevanza manifeste. Essa trova applicazione per le richieste di rinnovazione istruttoria avanzate prima della fase finale del giudizio di appello, specificamente con l'atto di appello o con i motivi nuovi, e non anche con quelle che si collocano all'esito del giudizio, specificamente nella fase della discussione. Si è così affermato che "in tema di assunzione della prova in sede di gravame, il giudice di appello - il quale già prima della fase finale del grado ha il potere-dovere (ex art.603 cod. proc. pen.) di valutare l'assoluta necessità di assumere prove nuove - è tenuto, ai sensi dell'art. 602 comma quarto cod. proc. pen., norma di chiusura definitiva del sistema probatorio, ad interrompere la discussione se la nuova prova, per la sua conferenza e decisività, attraverso il mezzo di ricerca teso ad introdurla, si presenti apprezzabile per il suo valore dimostrativo determinante, a sostegno di un'ipotesi ricostruttiva completa dei fatti, il maggior grado possibile vicina alla verità reale in vista del giudizio finale di merito ..." - Sez. 1, n. 183 del 12/12/1996, dep. 1997, Rv. 206605 -. La Corte di assise di appello, nel caso in esame, ha adeguatamente motivato il diniego alla rinnovazione istruttoria, spiegando le ragioni per le quali non poteva dirsi assolutamente necessario procedere all'assunzione dell'esame di [OSCURATO:PERSONA], delle cui asserite conoscenze circa la vicenda oggetto di imputazione non sono state indicate le fonti, sì da rendere generica ed imprecisa la richiesta medesima. La decisione è allora immune da vizi, dovendo richiamarsi il principio di diritto per il quale ... "può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello" - Sez. 6, Sentenza n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 261799; v., anche, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577 -.. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Al rigetto del ricorso segue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le parti civili risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato e, pertanto. secondo quanto statuito da Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760, alla Corte di cassazione compete, "ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica al pagamento di tali spese in favore dell'Erario", mentre la liquidazione delle somme, con l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R., spetta "al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato", e quindi, nel caso in esame, alla Corte di assise di appello di Palermo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata
Sentenza Cassazione n. 05574/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris