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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 18087/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione aggravata con contestazione di recidiva.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MELE Antonio.

3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata riqualificazione dei fatti in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è generico e comunque manifestamente infondato.

Infatti, la affermata sussistenza di un titolo legittimo risulta essere meramente apodittica e priva di riscontro.

Peraltro, proprio il fatto che le minacce siano state mosse anche a soggetto (la nipote) giuridicamente estranea alla asserita legittima pretesa impedisce di addivenire alla richiesta riqualificazione.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativannente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso i oma, il 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione aggravata con contestazione di recidiva. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MELE Antonio. 3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata riqualificazione dei fatti in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è generico e comunque manifestamente infondato. Infatti, la affermata sussistenza di un titolo legittimo risulta essere meramente apodittica e priva di riscontro. Peraltro, proprio il fatto che le minacce siano state mosse anche a soggetto (la nipote) giuridicamente estranea alla asserita legittima pretesa impedisce di addivenire alla richiesta riqualificazione. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativannente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i oma, il 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18087/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris