CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12325/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. RG 17649-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] N. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 753/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nonché nel giudizio iscritto al n. RG 22111-2021 tra [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] N. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 753/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24 febbraio 2023 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] , gestore di uno stabilimento balneare ad Alassio, impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 per IRPEF, IVA e IRAP; 2. la Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la Commissione tributaria regionale, su appello dell'Ufficio e appello incidentale del contribuente, accoglieva parzialmente entrambi i gravami, affermando che l'appello dell'Ufficio era fondato quanto alla irretroattività delle modifiche apportate dal d.l. n. 193 del 2016 all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e che l'appello incidentale della parte contribuente era fondato in relazione ad alcune delle riprese, con conseguente ricalcolo della debenza e delle sanzioni; 3. la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate depositava atto di costituzione ai fini di partecipare all’eventuale udienza di discussione; il giudizio assumeva il n. RG 17649/2021; 4. l’Agenzia delle entrate iscriveva autonomamente a ruolo il proprio controricorso, e il giudizio assumeva il n. RG 22111/2021; 5. a seguito di rinvio dalla sesta sezione, i ricorsi sono stat i fissatiper la camera di consiglio del 24 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25 /10/ 2016, n. 197 , dopo la quale l’Avvocatura depositava diniego di condono ex l. n. 130 del 2022. Considerato che: 1.Preliminarmente va riunito al presente giudizio quello iscritto al n. RG 22111/2021, iscritto a ruolo col controricorso depositato dall’Agenzia delle entrate; sebbene il controricorso nella intestazione indichi come avente ad oggetto la sentenza CTR 230/5/2020 depositata in data 24 febbraio 2020, oggetto del ricorso iscritto al n. RG 24245/2020, nel merito esso espone la vicenda relativa al ricorso avente ad oggetto la sentenza CTR n. 753/02/2020 depositata in data 7 dicembre 2020, relativo all’avviso di accertamento n. TL9012201928/2014 per l’anno di imposta 2009, oggetto a sua volta del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] iscritto al n. 17649/2021. 2.Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32, primo comma, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, così come risultante dall’art. 18 della l. n. 413 del 1991 e dall’art. 7-quater, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016, assumendo l’errore della CTR laddove ha escluso che le modifiche normative avessero portata retroattiva. Con il secondo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., con riferimento alla mancata rideterminazione dell’imposta alla luce della natura di impugnazione merito del processo tributario. 3. Il ricorrente ha depositato telematicamente, a sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29/12/2022, entrata in vigore il 1/1/2023), istanza di sospensione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nell’anzidetta legge (art. 1, commi da 186 a 202), dichiarando espressamente di volersi avvalere della definizione agevolata. 4. Dispone l’art. 1, comma 186, del d.l. n. 197 del 2022 che Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546mentre l’art. 1, comma 197, prevede che Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 5. Pertanto la causa va sospesa fino al 10 luglio 2023 e rinviata a nuo