CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18714/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA ' Idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., in ordine alla mancanza di violenza diretta nei confronti della persona offesa, è manifestamente infondato e non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento valorizzando le prove utilizzabili assunte in giudizio; che dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2) emerge che l'imputato, al fine di assicurarsi il possesso della refurtiva sottratta dal negozio OVS e di procurarsi l'impunità, ha agito con violenza (anche servendosi di un'arma), provocando lesioni personali; considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il diniego della circostanza attenuante introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale con sentenza n. 86/2024, non sembra esser stato dedotto innanzi alla Corte di merito, né il ricorrente allega al ricorso elementi documentali che inducano a ritenere diversamente, così realizzando un evidente deficit di autosufficienza del ricorso; che la censura è comunque manifestamente infondata in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità sulla gravità del fatto, per le stesse modalità violente di relaizzazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M