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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 37600/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il Tribunale di con sentenza del 26 marzo 2021, ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 113 cod. pen., 256, comma 1 lett. a) e b) e comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, senza le prescritte autorizzazioni aveva smaltito o, comunque, abbandonato in modo incontrollato sulle sponde del fiume Serchio rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituiti da carta impregnata di vernice, barattoli di vernice ed altro, tra cui anche documentazione della società Bevilacqua s.r.I..

Considerato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso in appello convertito in ricorso per cassazione, lamentando vizi della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità, rappresentando che le quote della società di proprietà del ricorrente sono state vendute ai signori Bartolo e Ficini, come da visura della camera di commercio.

Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censwe deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisurn.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabi:i in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato l'irrilevanza del dato fattuale costituito dal materia:e compimento della condotta di abbandono da parte di un dipende o incaricato della società considerato ce tra i rifiuti vi erano fatture e documentazione concernente ia società Bevilacqua s.r.I..

Il giudice ha quindi ricostruito i fatti in contestazione, ponendoli a carico del ricorrente, considerata peraltro la dichiarazione autoaccusatoria resa dallo stesso Bevilacqua al momento del sopralluogo del 02/01/2019.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispece, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla dedaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma deVart. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello dei versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il Tribunale di con sentenza del 26 marzo 2021, ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 113 cod. pen., 256, comma 1 lett. a) e b) e comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, senza le prescritte autorizzazioni aveva smaltito o, comunque, abbandonato in modo incontrollato sulle sponde del fiume Serchio rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituiti da carta impregnata di vernice, barattoli di vernice ed altro, tra cui anche documentazione della società Bevilacqua s.r.I.. Considerato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso in appello convertito in ricorso per cassazione, lamentando vizi della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità, rappresentando che le quote della società di proprietà del ricorrente sono state vendute ai signori Bartolo e Ficini, come da visura della camera di commercio. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censwe deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisurn. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabi:i in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato l'irrilevanza del dato fattuale costituito dal materia:e compimento della condotta di abbandono da parte di un dipende o incaricato della società considerato ce tra i rifiuti vi erano fatture e documentazione concernente ia società Bevilacqua s.r.I.. Il giudice ha quindi ricostruito i fatti in contestazione, ponendoli a carico del ricorrente, considerata peraltro la dichiarazione autoaccusatoria resa dallo stesso Bevilacqua al momento del sopralluogo del 02/01/2019. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispece, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla dedaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma deVart. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello dei versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere