CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12614/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 del TRIBUNALE di RAVENNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, datata 27.05.2025, il Tribunale di Ravenna ha confermato la decisione di primo grado del giudice di pace di Ravenna con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di minacce telefoniche ai danni di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 800 euro di multa, oltre al risarcimento del danno. La vicenda trae origine da un dissidio tra i due protagonisti legato al mancato pagamento del canone di noleggio di un furgone da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa, culminata in alcune minacce pronunciate al telefono da parte dell'imputato e registrate dalla vittima che le ha prodotte in giudizio. 2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura. 2.1. Il primo denuncia violazione di legge e inutilizzabilità delle registrazioni vocali prodotte in giudizio, alla base della prova del reato. Non sarebbero state svolte indagini sull'identità di chi sia l'autore delle minacce nei messaggi vocali utilizzati come prova, né tantomeno sulla loro riconducibilità all'imputato. Inoltre, trattandosi, appunto, di messaggi vocali, non si sarebbe dovuto fare riferimento, come ha fatto la sentenza impugnata per ribattere all'analogo motivo di appello, alla giurisprudenza di legittimità che ritiene i messaggi whatsapp dei documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., bensì a quella che ne condiziona l'utilizzabilità all'acquisizione dei supporti telematici o figurativi contenenti la registrazione, svolgendo la trascrizione del testo registrato una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale. Occorre verificare, in altre parole, l'affidabilità della prova mediante l'esame diretto del supporto telematico, al fine di verificare l'attribuibilità delle registrazioni e l'attendibilità di quanto da esse documentato. Né si poteva superare l'eccezione difensiva valorizzando l'attendibilità della persona offesa sentita in dibattimento, come ha fatto il giudice di appello richiamandosi a Sez. 5, n. 2568 del 2022. Inoltre, si evocano dottrina e giurisprudenza recenti secondo le quali i messaggi whatsapp sono equiparati alla corrispondenza ai sensi degli artt. 15 e 68, comma 3, Cost., categoria che ricomprende ogni comunicazione tra soggetti determinati, non limitata ai soli messaggi testuali ma estesa alle forme di comunicazione audio registrata, quali i messaggi vocali. Tali conclusioni traggono forza dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, che richiede un atto motivato dell'autorità giudiziaria e il rispetto delle garanzie previste dalla legge in tema di corrispondenza per l'utilizzabilità dei 2messaggi whatsapp come prova. Non sarebbe, dunque, sufficiente ai fini di utilizzazione delle prove così costituite una semplice riproduzione o acquisizione informale dei messaggi vocali inviati tramite whatsapp ma si sarebbe dovuto procedere con ispezione ex art. 244 cod. proc. pen. oppure con perquisizione ex art. 247 cod. proc. pen. 2.2. La seconda critica difensiva si incentra sull'inutilizzabilità della querela, invocando la violazione di legge in ordine al fatto che la sentenza impugnata ha discorso in motivazione dei contenuti della querela e non soltanto l'ha utilizzata come prova di accadimento della denuncia ai fini della procedibilità del reato. 3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo di critica contenuto nell'atto difensivo è inammissibile perché generico. La giurisprudenza di legittimità è coesa e stabile nel ritenere che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). Nel caso del ricorrente, la prova del reato è stata raggiunta non soltanto basandosi, i giudici di merito, sulle registrazioni dei messaggi vocali delle quali si invoca l'inutilizzabilità, ma anche e soprattutto sulle dichiarazioni della persona offesa ritenute affidabili anche perché avvalorate dalla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ha raccolto la querela e ascoltato i messaggi vocali telefonici direttamente. Il ricorso neppure contesta i contenuti narrativi delle dichiarazioni testimoniali, né sotto il profilo dell'attendibilità né sotto quello della credibilità della vittima dichiarante. Ed è noto che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto 3a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 - 01). La sentenza impugnata ha dato atto, già rispondendo al motivo di appello dal tenore analogo, di come la prova del reato risiedesse "essenzialmente nelle dichiarazioni della persona offesa", cui i messaggi vocali fungevano solo da supporto ulteriore ma non indispensabile. Ad ogni buon conto, il Collegio condivide l'affermazione di Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, M., Rv. 282771 — 01, secondo cui, ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via "wathsapp" effettuata dalla persona offesa - anche di quelle contenute in messaggi vocali, deve aggiungersi, alla luce dell'esame della fattispecie sottoposta al Collegio - la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie. Nella sentenza citata, la Corte ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi. Tali indicazioni ermeneutiche valgono a maggior ragione per la risoluzione del caso di specie, in cui il ricorso neppure ha messo in dubbio l'attendibilità dei messaggi, ma ha solo contestato assertivamente la loro riconducibilità al ricorrente quale autore. Sicchè, è pur vero che vi sono state voci della giurisprudenza della Cassazione che hanno ritenuto legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di acquisizione della trascrizione di conversazioni, effettuate via 'wathsapp' e registrate da uno degli interlocutori, in quanto, pur concretandosi tale trascrizione nella memorizzazione di un fatto storico, costituente prova documentale, ex art. 234 cod. proc. pen., la sua utilizzabilità è, tuttavia, condizionata all'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l'affidabilità, la provenienza e l'attendibilità del contenuto di dette conversazioni (Sez. 5, n. 49016 del 19/06/2017, N., Rv. 271856 — 01). Tuttavia, si evince dalla sentenza impugnata che è stato comunque acquisito agli atti del processo un supporto digitale (un cd) contenente le registrazioni dei file audio minacciosi, la cui corrispondenza rispetto agli originali è stata certificata dalla polizia giudiziaria che ha raccolto la querela della persona offesa e che ha potuto direttamente ascoltare tali messaggi dal supporto informatico, al momento della ricezione della querela stessa. 4Anche a voler aderire alla prospettiva della giurisprudenza citata, dunque, il ricorso si rivela manifestamente infondato. Dalla constatazione che la prova del reato deriva direttamente dalle dichiarazioni della persona offesa e da quelle dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ha raccolto la querela e seguito le indagini emerge, altresì, l'inammissibilità del ricorso per aspecificità e mancanza di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, anche con riguardo all'obiezione relativa all'incidenza delle affermazioni della Corte costituzionale che ha equiparato i messaggi telefonici alla corrispondenza (nella pronuncia n. 170 del 2023 Corte cost.). Peraltro, l'argomento difensivo non va al di là della proclamazione astratta dei principi affermati dal giudice delle leggi. 3. Il secondo motivo di censura è infondato. La sentenza impugnata, pur se non fa riferimento ad alcun motivo di appello proposto in ordine alla denuncia di inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa contenute (solo) nella querela scritta, tratta di tali dichiarazioni come assunte in giudizio e, comunque, si richiama alla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, raccogliendo la querela, ha potuto constatare direttamente - come si è già evidenziato - la corrispondenza dei messaggi vocali minatori ai contenuti denunciati dalla vittima. Con tali argomenti probatori il ricorso non si confronta per sondare la resistenza della tenuta motivazionale della decisione adottata, anche a voler ammettere che una parte delle ragioni della sentenza di primo grado sia stata desunta direttamente dalla querela, la cui utilizzabilità a fini di prova è effettivamente esclusa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 21665 del 16/02/2018, Consentino, Rv. 273167 - 01). Senza contare che è utilizzabile come mezzo di prova la querela acquisita, a fini decisori, al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti, anche quando il querelante si sia sottratto volontariamente all'esame dell'imputato o del suo difensore (Sez. 5, n. 4840 del 05/11/2021, dep, 2022, Lamberti, Rv. 282774 - 01) e, nel caso di specie, il ricorso non evidenzia se si verta in una simile situazione. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali. 5 P.Q.M-,t.j.CEi_LiERE ESPERTO 51-brina Belmonte , =142,