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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2019

Cassazione n. 15135/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NISI- ricorrente -controCROCEFISSA CALO'- intimata -Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE -SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 556/2019 depositata il 12/12/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona della dott.ssaLUISA [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi diricorso;udito l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente.1.

Il Tribunale di Taranto condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] somma di € 47.809,22 in qualità di eredi di FrancescoAndrisano e della somma di € 25.870,49 in proprio.

In particolareCrocifissa Calò aveva dedotto di essere titolare di usufrutto uxoriosul terzo dell'eredità del marito, [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 5gennaio 1975, rappresentando che: all'eredità erano stati chiamatii tre figli [OSCURATO:PERSONA] e Bruno; a seguito di divisionedell'asse ereditario a [OSCURATO:PERSONA] era stata assegnata lacasa di abitazione in Campomarino di Maruggio via Dante numero47, poi suddivisa in tre parti autonome, una locata con destinazioneristorante pizzeria, l'altra quale negozio di abbigliamento, la terzautilizzata come abitazione estiva; fino al 1996 [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto un terzo del ricavato delle locazioni, a titolo dispartizione dei frutti; successivamente anche in data posteriore aldecesso di questi, avvenuta nel 2007, nulla le era stato piùconferito; le nipoti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanoestromesso l'attrice dalla gestione e dai frutti dei beni gravati dausufrutto; dunque, le spettavano per un terzo i frutti non percepitinegli ultimi 10 anni oltre all'immissione nel compossesso delleporzioni dell'immobile.1.1 Secondo il giudice di primo grado dalla deposizione resadal testimone [OSCURATO:PERSONA] era emerso che FrancescoAndrisano e [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto di fruireNumero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026congiuntamente dell'immobile con ripartizione del ricavato dellelocazioni, non risultava invece convenuto un utilizzo diretto dellaporzione destinata ad abitazione estiva.

I testimoni escussi,pregressi ed attuali conduttori dei locali affittati, avevano precisatol'entità dei canoni corrisposti prima a [OSCURATO:PERSONA] e poi allesue eredi.

Operati i dovuti calcoli con riferimento alla porzioneimmobiliare locata competevano alla Calò complessivamente €73.679,71 pari ad un terzo dei canoni, oltre interessi, mentre nonera nella specie operante l’eccepita prescrizione ex art. 2948, n. 4,c.c..2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appello verso la suddetta sentenza3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame.4.

La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,accoglieva parzialmente l'appello e per l'effetto stabiliva che ildebito ereditario di € 47.809,22 dovesse essere ripartito tra leappellanti in proporzione delle rispettive quote ereditarie sull'assedel de cuius [OSCURATO:PERSONA], rigettava nel resto l'appello.In particolare, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], inqualità di comunista avesse utilizzato il bene senza arrecarepregiudizio all'usufruttuaria non importava l'estinzione dellapretesa creditoria di costei con riferimento ai frutti.

L'osservanzadei limiti stabiliti dall'articolo 1102 c.c. non determinava unarevisione della disciplina in tema di usufrutto, in particolarel'esclusione del diritto dell'usufruttuario alla percezione dei frutti.Analogamente l'eventuale omessa redazione degli inventari el'eventuale omessa prestazione di cauzione non producevano taleeffetto.

A prescindere dal rilievo che non costava che fosse maistata formulata conforme richiesta all'usufruttuaria, tali omissioniNumero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026potevano costruire ostacolo al possesso dei beni ma non allapercezione dei frutti.L'azione esperita dall'attrice non aveva investito i canoni dilocazione come tali, bensì i frutti dell'immobile.

L'inerzia della Calònell'estrazione dei frutti non poteva aver integrato remissione deldebito in difetto di circostanze concludenti e non equivocheassolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto dicredito.

Infine, l'articolo 2948, n. 4, c.c. non era applicabile allafattispecie, non essendo stabilita nessuna periodicità allacorresponsione dei frutti.

In conclusione doveva accogliersi solo ilmotivo delle appellanti circa la ripartizione pro quota del debitoereditario.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.7.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di tutti imotivi di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 1102 c.c.Secondo le ricorrenti l'articolo 1102 codice civile consentirebbea ciascun comproprietario di utilizzare anche integralmente e senzaalcun limite di quota il bene comune sino a che tale uso non incidain concreto con il pari uso che gli altri vogliano farne, sicché in casodi utilizzo del bene mediante locazione non verrebbe arrecato alcunpregiudizio all'altro usufruttuario che non ha esercitato analogodiritto.2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione dell’art. 1002 c.c.Numero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026Si contesta la decisione della Corte di appello di rigetto delmotivo di censura con il quale si lamentava la violazione dellanorma indicata in rubrica sull'assunto che l'attrice appellata nonavesse mai redatto l'inventario e, quindi, non ne avesse maiprestato idonea garanzia come prescrive la norma.

Se, infatti, il co-usufruttuario, così come l'usufruttuario, non può conseguire ilpossesso se non dopo aver redatto l'inventario e dopo aver prestatoidonea garanzia, non può neanche maturare il diritto di percepire ifrutti del possesso non avendo maturato il diritto di possedere.2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso, che stante la loroconnessione possono essere esaminati congiuntamente, sonoinfondati.Come evidenziato dall’Ufficio di Procura il caso in esame èpeculiare perché, in difetto di specifica richiesta di commutazionedell’usufrutto ex art. 547 c.c., deve essere applicata la normativa,non più in vigore, dell’usufrutto uxorio.L’istituto dell’usufrutto uxorio regolava la posizionesuccessoria del coniuge nel regime anteriore alla riforma del dirittodi famiglia del 1975.

La parte intimata [OSCURATO:PERSONA], infatti, èsucceduta al marito [OSCURATO:PERSONA] deceduto il 5 gennaio 1975e, dunque, prima della entrata in vigore della riforma del diritto difamiglia.Si rende necessaria, pertanto, una sintetica ricostruzionestorica dell’istituto e un successivo richiamo ai principigiurisprudenziali che questa Corte ha affermato nel corso degli annidi vigenza di tale regime.Il coniuge superstite, infatti, nella disciplina antecedente lariforma del diritto di famiglia era in una posizione di sfavore nellagerarchia dei successibili essendo considerato sostanzialmente unNumero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026estraneo rispetto alla “famiglia” del defunto, che era ancora intesacome famiglia parentale, secondo una concezione che risaliva alsecolo precedente.Com’è noto, con la riforma la posizione del coniuge è statasostanzialmente equiparata a quella dei figli sia in relazione allasuccessione legittima che testamentaria, essendogli sempreNel regime antecedente, invece, ciò che spettava al coniugesuperstite sia in caso di concorso con discendenti legittimi che dieredi testamentari era l’usufrutto su una quota dell’eredità.Peraltro, trovava applicazione l’istituto della commutazione exart. 547 c.c. che attribuiva la facoltà agli eredi di soddisfare leragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitaliziao mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari,da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autoritàgiudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso.

Il secondocomma specificava che intanto il coniuge conservava i propri dirittidi usufrutto su tutti i beni ereditari.2.2 Così ricostruito per brevi cenni l’istituto dell’usufruttouxorio deve ora richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che haritenuto che per le successioni antecedenti l’entrata in vigore dellariforma del diritto di famiglia l’usufrutto uxorio è ancora operante.Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare chel'abrogazione dell'art. 547 c.c. sul soddisfacimento delle ragioni delconiuge superstite, essendo correlativa alla posizione dierede (invece che di usufruttuario ex lege) a questo assicuratodalla l. 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia),riguarda, in mancanza di una espressa e contraria previsionelegislativa, soltanto le successioni apertesi dopo l'entrata in vigoreNumero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026di detta legge, e non anche quelle apertesi prima di tale data, chesono regolate dall'abrogata disposizione, senza che possarilevare l'eventuale pendenza di una lite giudiziaria a tal momento(Cass. civ., 07/12/1982, n. 6667).La giurisprudenza di legittimità che si è occupata dell’istitutodell’usufrutto uxorio ha avuto modo di chiarire anche che: in ipotesidi concorso sugli stessi beni del diritto di proprietà dell'erede e deldiritto di usufrutto uxorio pro quota (nel regime anteriore allariforma del diritto di famiglia), si verifica una comunioneincidentale, impropria o di godimento, tra diritti qualitativamente equantitativamente eterogenei, soggetta al disposto(opportunamente adattato) degli artt. 1105 e 1108 cod. civ. ai finisia delle innovazioni e degli atti eccedenti la ordinariaamministrazione, sia degli atti di godimento, per i quali ben puòessere adottato il criterio turnario o alternativo di cose infruttifere,non contrario ad alcuna disposizione di legge, ne' pregiudizievoleper i beni comuni, ed ammissibile sicché questi, ancorché divisibili,siano di fatto indivisi e sussista, quindi, il diritto di usufrutto uxorioin forma diffusa sull'intero complesso di beni, atteso l'acquistoimmediato da parte del legatario ex lege della qualità dipartecipante alla comunione, senza bisogno di chiederne ilpossesso all'erede ( V 2309/81, mass n 413048; ( V 4243/76, massn 382930; ( V 3097/74, mass n 371568; ( V 3294/68, mass n336267). (Cass. Sez. 2, 30/05/1984, n. 3313, Rv. 435341 - 01).Peraltro, il coniuge superstite, usufruttuario di una quota delpatrimonio ereditario secondo il regime successorio anteriore allariforma del diritto di famiglia, ha diritto, in caso di mancatoesercizio della facoltà di commutazione accordata agli eredidall'abrogato art. 547 c. c., di chiedere lo scioglimento dellaNumero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026comunione di godimento esistente con gli eredi medesimi al fine diottenere la concentrazione del proprio diritto su una parte concretadei beni ereditari (Cass. civ., 16/04/1981, n. 2309).2.3 Sulla base della ricostruzione giurisprudenziale dell’istitutodeve esaminarsi il caso in esame che ha ad oggetto l’utilizzo di unbene della comunione ereditaria che si è formata tra il diritto diusufrutto uxorio di [OSCURATO:PERSONA] e quello del figlio, esuccessivamente delle sue eredi, nipoti della Calò e oggi ricorrenti.Nella specie, peraltro, come evidenziato dal difensore dellaparte ricorrente, non è in discussione l’applicabilità della disciplinadell’istituto uxorio quanto piuttosto la conseguente correttaapplicazione delle norme sulla comunione e sull’usufrutto.2.4 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidenteconnessione possono essere esaminati congiuntamente sonoinfondati.Infatti, calati nella fattispecie i principi di diritto in materia diusufrutto uxorio sopra richiamati, deve osservarsi come la Corted’Appello abbia fatto corretta applicazione tanto dell’art. 1102 c.c.che dell’art. 1002 c.c..La Corte d’Appello, infatti, ha ritenuto sussistente il dirittodell’usufruttuaria Calò alla percezione dei frutti a prescindere dallasua inerzia (art.1102 c.c.) e dalla mancanza dell’inventario(art.1002 c.c.).2.5 Quanto alla violazione dell’art. 1102 c.c. si è detto che ilconiuge superstite, succeduto "ex lege" in una quota di usufruttoai sensi delle disposizioni del codice civile vigenti anteriormenteall'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151, sullariforma del diritto di famiglia, non è erede, ma legatario (Cass. civ.,Sez.

II, 23/04/1976, n. 1464 (rv. 380191).Numero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026Dunque, nella sua qualità di legatario "ex lege", è investito,sin dal momento dell'apertura della successione del coniuge, di undiritto reale che gli consente di partecipare a pieno titolo allacomunione ereditaria senza bisogno di chiederne il possessoall'erede (Cass. Sez. 2, 30/05/1984, n. 3313, Rv. 435341 - 01).In tal modo viene a determinarsi una comunione incidentale digodimento tra gli eredi ed il predetto coniuge, usufruttuario pro-quota di tutti i beni indivisi facenti parte del compendio ereditario ((Cass. Sez. 2, 30/01/1995, n. 1085, Rv. 490108 - 01).Tale comunione incidentale di godimento tra dirittiqualitativamente eterogenei comporta che la cosa è goduta per unaquota dagli eredi a titolo di proprietà e per l'altra dal legatario atitolo di usufrutto (Cass. Sez. 2, 10/01/2011, n. 355, Rv. 615925– 01, in termini analoghi Cass. n. 3097/1974; Cass. n. 3294/1968;Cass. n. 3313/1984).Dunque, avendo [OSCURATO:PERSONA] la quota di usufrutto pari adun terzo sui beni ereditati dal figlio Francesco e poi dalle nipoti, neconsegue che le facoltà di godimento dell’immobile locatocompetevano per due terzi ai proprietari e per un terzo a lei inqualità di usufruttuaria (Cass. n. 355/2011, in termini analoghiCass. n. 3097/1974; Cass. n. 3294/1968; Cass. n. 3313/1984).Pertanto, una volta sorta la comunione impropria digodimento, risultano applicabili alla fattispecie i principi affermatidalla giurisprudenza di questa Corte in tema di comunione ex art.1102 c.c. secondo cui sussiste il diritto del comunista che non abbiafatto uso del bene a conseguirne i frutti civili quando l’altrocomproprietario ne abbia tratto un vantaggio patrimonialemediante un godimento indiretto, locandolo a terzi, frutti civili intal caso rappresentati dai canoni di locazione.Numero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026Questa Corte, in senso conforme alla statuizione della Corted’Appello, in più occasioni ha affermato il seguente principio didiritto: Se la natura di un immobile oggetto di comunione non nepermette un simultaneo godimento da parte di tutti icomproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indirettaoppure mediante avvicendamento; ma, fino a quando non vi siarichiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, ilsemplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumerel'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro cheabbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo chenon risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'usoesclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggiopatrimoniale (Cass. Sez. 2, 20/01/2022, n. 1738, Rv. 663639 – 01per un precedente analogo vedi Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n.24647, Rv. 615309 - 01).In sostanza deve ribadirsi che l'uso esclusivo del bene comuneda parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod.civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altricomproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito adesso in modo certo ed inequivoco, mentre qualora si realizzi un usoindiretto mediante locazione, il comproprietario è tenuto alpagamento nei confronti degli altri partecipanti alla comunionedella corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimentoindiretto della cosa.Ne consegue che la sentenza impugnata ha fatto correttaapplicazione dell’art. 1102 c.c. e la censura di cui al primo motivoè infondata.2.6 Del pari è infondata la censura di violazione dell’art. 1002c.c. per non aver redatto l’originaria attrice Crocefissa CalòNumero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026l’inventario, in tesi della parte ricorrente necessario per avere ilpossesso del bene e maturare il diritto alla corresponsione deifrutti.Sul punto, questa Corte, intende ribadire quanto affermatodalla giurisprudenza di legittimità, sia pure risalente ma senzaalcuna pronuncia in senso difforme, che in applicazione dell’istitutodell’usufrutto uxorio ha già avuto modo di chiarire come il coniugesuperstite assuma le vesti di legatario ma sia esonerato dallarichiesta ex art. 649 c.c. e dalla necessità dell’inventario e dellagaranzia ex art. 1002 c.c.Infatti, in tema di usufrutto uxorio si è già affermato che:L'omessa prestazione della cauzione e l'omessa compilazionedell'inventario inibiscono all'usufruttuario l'acquisto del possessoma non intaccano l'acquisto immediato del diritto, né, trattandosidi usufruttuario ex lege, l'acquisto della qualità di partecipe dellacomunione di godimento e della contitolarità dei rapporti locatizirelativi alla cosa oggetto dell'usufrutto.

Tale principio è valido anchenel caso di mancato conseguimento del possesso da parte delconiuge superstite ex art. 649, ultimo comma, cod. civ., secondo ilquale il legatario deve, per conseguire il possesso della cosa legatadomandarla all'onorato (Cass. sez. 3, Sent. n. 3294 del15/10/1968 (Rv. 336268 - 01).Tale interpretazione, che si è formata già in epoca antecedentealla riforma del diritto di famiglia, non può che essere confermataalla luce dell’ampliamento dei diritti del coniuge affermatisi con lasuddetta riforma, come posto in luce anche dal P.G.Nelle conclusioni dell’Ufficio di procura, infatti, si è evidenziatocome la posizione dell’usufruttuaria non possa essere compressaulteriormente da una interpretazione delle norme che non sia diNumero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026favore verso la coniuge superstite, già onerata dall’applicabilità dinorme non più rispondenti al sistema attuale del diritto successorioin ambito familiare.3.

Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 1372 c.c.Secondo le appellanti ove mai l'attrice fosse stata parte delcontratto di locazione avrebbe dovuto rivolgere la tua pretesa neiconfronti del conduttore, unico legittimato passivo.3.1 Il terzo motivo è infondato.Risulta evidente che l’attrice si è rivolta alle nipoti in quanto lestesse avevano percepito interamente il canone di locazione, sicchénulla poteva pretendere dal conduttore e ben potendo richiedere larestituzione della quota di canone a lei spettante e indebitamentetrattenuto dalle stesse.Questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che la locazionedella cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientranell'ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alleregole di tale istituto, tra le quali ai sensi dell’art. 2030 c.c., leobbligazioni che deriverebbero da un mandato(Sez.

U, Sentenza n. 11136 del 2012).Dunque, a prescindere dalla possibilità della ratifica delcontratto che legittimerebbe un’azione diretta nei confronti delconduttore, nel caso di specie, le ricorrenti sono legittimate passiverispetto alla domanda originaria, essendo obbligate alla restituzioneall’attrice dei canoni percepiti anche per suo conto e nei limiti delsuo diritto di usufrutto pari ad un terzo.4.

Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 2729 c.c.Numero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026Il fatto che l'attrice non abbia esercitato la sua pretesa finoalla morte del figlio e che abbia domandato il pagamento dei fruttiretroattivamente nei confronti delle nipoti sarebbe un indizio dellafondatezza dell'eccezione di rinuncia implicita.

In altri termini ilmancato esercizio del diritto per oltre 10 anni sarebbe indice dellarinuncia al diritto.4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato.La rinuncia al diritto alla corresponsione dei frutti da parte delcomproprietario non può desumersi dalla mera inerzia del titolaree occorre l'esplicazione di un'attività personale del comunistaincompatibile con la volontà di esercitare il suo diritto, ovvero daun comportamento tale da presupporre la volontà di rinunciare alcredito secondo una valutazione obiettiva condotta.Il presupposto perché si possa presumere una volontà dirinuncia, dunque, è la presenza di fatti o atti che manifestino inmodo univoco, chiaro e incompatibile la volontà di dismettere ilcredito, nel senso che la condotta deve essere univoca e nonsuscettibile di diverse interpretazioni come nel caso di inerzia deltitolare che può implicare una semplice tolleranza o un ritardo nelchiedere il pagamento.D’altra parte, se, come si è detto nel rigettare i primi duemotivi, l'inerzia prolungata del comproprietario non comporta laperdita del diritto ai frutti del bene nel caso di godimento indirettodell’altro comunista mediante locazione a terzi, tantomeno lamedesima inerzia può assumere il significato di comportamentoconcludente nel senso di manifestare una volontà di rinunciare alproprio credito.Peraltro, la valutazione di una tale volontà è rimessa al giudicedel merito e non è sindacabile in sede di legittimità.Numero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/20265.

Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 2948, n.4, c.c.Si eccepisce nuovamente la prescrizione quinquennalerigettata la Corte d'appello perché non risultava stabilita laperiodicità dei frutti mentre i canoni di locazione rientrerebbero inuna periodicità di prestazione ex articolo 2948, comma quattro, c.c.5.1 Il quinto motivo di ricorso è infondato.Come si è detto il diritto in capo al comunista a vedersiriconoscere i canoni per la locazione del bene da parte dell’altrocomproprietario si fonda su un obbligo che può ricondursi allagestione di affari che richiama gli obblighi del mandato.

Diconseguenza il termine di prescrizione è quello ordinario di diecianni ex art. 2946 c.c.6.

Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c.Nonostante l'accoglimento di uno dei motivi di gravame non èstata disposta la compensazione delle spese ed anzi le ricorrentisono state condannate al pagamento integrale delle spese di lite6.1 Il sesto motivo è infondato.Quanto alla violazione dell’art. 91 è sufficiente richiamare ilprincipio secondo il quale la soccombenza comporta solo che èvietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa (Cass.n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 – 01).Nel caso in esame le ricorrenti si sono viste accogliere solo inminima parte il gravame, in punto di ripartizione pro quota deicanoni percepiti dal padre, sicché non può sindacarsi la valutazionecirca la soccombenza operata dalla Corte d’Appello.

La valutazionedelle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazionedelle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi oNumero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod.proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito,che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo eglitenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accoltae la misura delle spese poste a carico del soccombente(Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 (Rv. 629389 - 01)..7.

Il ricorso è rigettato.8.

Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata.9.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento a carico della partericorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 5 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NISI- ricorrente -controCROCEFISSA CALO'- intimata -Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE -SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 556/2019 depositata il 12/12/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona della dott.ssaLUISA [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi diricorso;udito l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente.1. Il Tribunale di Taranto condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] somma di € 47.809,22 in qualità di eredi di FrancescoAndrisano e della somma di € 25.870,49 in proprio. In particolareCrocifissa Calò aveva dedotto di essere titolare di usufrutto uxoriosul terzo dell'eredità del marito, [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 5gennaio 1975, rappresentando che: all'eredità erano stati chiamatii tre figli [OSCURATO:PERSONA] e Bruno; a seguito di divisionedell'asse ereditario a [OSCURATO:PERSONA] era stata assegnata lacasa di abitazione in Campomarino di Maruggio via Dante numero47, poi suddivisa in tre parti autonome, una locata con destinazioneristorante pizzeria, l'altra quale negozio di abbigliamento, la terzautilizzata come abitazione estiva; fino al 1996 [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto un terzo del ricavato delle locazioni, a titolo dispartizione dei frutti; successivamente anche in data posteriore aldecesso di questi, avvenuta nel 2007, nulla le era stato piùconferito; le nipoti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanoestromesso l'attrice dalla gestione e dai frutti dei beni gravati dausufrutto; dunque, le spettavano per un terzo i frutti non percepitinegli ultimi 10 anni oltre all'immissione nel compossesso delleporzioni dell'immobile.1.1 Secondo il giudice di primo grado dalla deposizione resadal testimone [OSCURATO:PERSONA] era emerso che FrancescoAndrisano e [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto di fruireNumero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026congiuntamente dell'immobile con ripartizione del ricavato dellelocazioni, non risultava invece convenuto un utilizzo diretto dellaporzione destinata ad abitazione estiva. I testimoni escussi,pregressi ed attuali conduttori dei locali affittati, avevano precisatol'entità dei canoni corrisposti prima a [OSCURATO:PERSONA] e poi allesue eredi. Operati i dovuti calcoli con riferimento alla porzioneimmobiliare locata competevano alla Calò complessivamente €73.679,71 pari ad un terzo dei canoni, oltre interessi, mentre nonera nella specie operante l’eccepita prescrizione ex art. 2948, n. 4,c.c..2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appello verso la suddetta sentenza3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame.4. La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,accoglieva parzialmente l'appello e per l'effetto stabiliva che ildebito ereditario di € 47.809,22 dovesse essere ripartito tra leappellanti in proporzione delle rispettive quote ereditarie sull'assedel de cuius [OSCURATO:PERSONA], rigettava nel resto l'appello.In particolare, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], inqualità di comunista avesse utilizzato il bene senza arrecarepregiudizio all'usufruttuaria non importava l'estinzione dellapretesa creditoria di costei con riferimento ai frutti. L'osservanzadei limiti stabiliti dall'articolo 1102 c.c. non determinava unarevisione della disciplina in tema di usufrutto, in particolarel'esclusione del diritto dell'usufruttuario alla percezione dei frutti.Analogamente l'eventuale omessa redazione degli inventari el'eventuale omessa prestazione di cauzione non producevano taleeffetto. A prescindere dal rilievo che non costava che fosse maistata formulata conforme richiesta all'usufruttuaria, tali omissioniNumero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026potevano costruire ostacolo al possesso dei beni ma non allapercezione dei frutti.L'azione esperita dall'attrice non aveva investito i canoni dilocazione come tali, bensì i frutti dell'immobile. L'inerzia della Calònell'estrazione dei frutti non poteva aver integrato remissione deldebito in difetto di circostanze concludenti e non equivocheassolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto dicredito. Infine, l'articolo 2948, n. 4, c.c. non era applicabile allafattispecie, non essendo stabilita nessuna periodicità allacorresponsione dei frutti. In conclusione doveva accogliersi solo ilmotivo delle appellanti circa la ripartizione pro quota del debitoereditario.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.7. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di tutti imotivi di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 1102 c.c.Secondo le ricorrenti l'articolo 1102 codice civile consentirebbea ciascun comproprietario di utilizzare anche integralmente e senzaalcun limite di quota il bene comune sino a che tale uso non incidain concreto con il pari uso che gli altri vogliano farne, sicché in casodi utilizzo del bene mediante locazione non verrebbe arrecato alcunpregiudizio all'altro usufruttuario che non ha esercitato analogodiritto.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione dell’art. 1002 c.c.Numero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026Si contesta la decisione della Corte di appello di rigetto delmotivo di censura con il quale si lamentava la violazione dellanorma indicata in rubrica sull'assunto che l'attrice appellata nonavesse mai redatto l'inventario e, quindi, non ne avesse maiprestato idonea garanzia come prescrive la norma. Se, infatti, il co-usufruttuario, così come l'usufruttuario, non può conseguire ilpossesso se non dopo aver redatto l'inventario e dopo aver prestatoidonea garanzia, non può neanche maturare il diritto di percepire ifrutti del possesso non avendo maturato il diritto di possedere.2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso, che stante la loroconnessione possono essere esaminati congiuntamente, sonoinfondati.Come evidenziato dall’Ufficio di Procura il caso in esame èpeculiare perché, in difetto di specifica richiesta di commutazionedell’usufrutto ex art. 547 c.c., deve essere applicata la normativa,non più in vigore, dell’usufrutto uxorio.L’istituto dell’usufrutto uxorio regolava la posizionesuccessoria del coniuge nel regime anteriore alla riforma del dirittodi famiglia del 1975. La parte intimata [OSCURATO:PERSONA], infatti, èsucceduta al marito [OSCURATO:PERSONA] deceduto il 5 gennaio 1975e, dunque, prima della entrata in vigore della riforma del diritto difamiglia.Si rende necessaria, pertanto, una sintetica ricostruzionestorica dell’istituto e un successivo richiamo ai principigiurisprudenziali che questa Corte ha affermato nel corso degli annidi vigenza di tale regime.Il coniuge superstite, infatti, nella disciplina antecedente lariforma del diritto di famiglia era in una posizione di sfavore nellagerarchia dei successibili essendo considerato sostanzialmente unNumero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026estraneo rispetto alla “famiglia” del defunto, che era ancora intesacome famiglia parentale, secondo una concezione che risaliva alsecolo precedente.Com’è noto, con la riforma la posizione del coniuge è statasostanzialmente equiparata a quella dei figli sia in relazione allasuccessione legittima che testamentaria, essendogli sempreNel regime antecedente, invece, ciò che spettava al coniugesuperstite sia in caso di concorso con discendenti legittimi che dieredi testamentari era l’usufrutto su una quota dell’eredità.Peraltro, trovava applicazione l’istituto della commutazione exart. 547 c.c. che attribuiva la facoltà agli eredi di soddisfare leragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitaliziao mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari,da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autoritàgiudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso. Il secondocomma specificava che intanto il coniuge conservava i propri dirittidi usufrutto su tutti i beni ereditari.2.2 Così ricostruito per brevi cenni l’istituto dell’usufruttouxorio deve ora richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che haritenuto che per le successioni antecedenti l’entrata in vigore dellariforma del diritto di famiglia l’usufrutto uxorio è ancora operante.Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare chel'abrogazione dell'art. 547 c.c. sul soddisfacimento delle ragioni delconiuge superstite, essendo correlativa alla posizione dierede (invece che di usufruttuario ex lege) a questo assicuratodalla l. 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia),riguarda, in mancanza di una espressa e contraria previsionelegislativa, soltanto le successioni apertesi dopo l'entrata in vigoreNumero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026di detta legge, e non anche quelle apertesi prima di tale data, chesono regolate dall'abrogata disposizione, senza che possarilevare l'eventuale pendenza di una lite giudiziaria a tal momento(Cass. civ., 07/12/1982, n. 6667).La giurisprudenza di legittimità che si è occupata dell’istitutodell’usufrutto uxorio ha avuto modo di chiarire anche che: in ipotesidi concorso sugli stessi beni del diritto di proprietà dell'erede e deldiritto di usufrutto uxorio pro quota (nel regime anteriore allariforma del diritto di famiglia), si verifica una comunioneincidentale, impropria o di godimento, tra diritti qualitativamente equantitativamente eterogenei, soggetta al disposto(opportunamente adattato) degli artt. 1105 e 1108 cod. civ. ai finisia delle innovazioni e degli atti eccedenti la ordinariaamministrazione, sia degli atti di godimento, per i quali ben puòessere adottato il criterio turnario o alternativo di cose infruttifere,non contrario ad alcuna disposizione di legge, ne' pregiudizievoleper i beni comuni, ed ammissibile sicché questi, ancorché divisibili,siano di fatto indivisi e sussista, quindi, il diritto di usufrutto uxorioin forma diffusa sull'intero complesso di beni, atteso l'acquistoimmediato da parte del legatario ex lege della qualità dipartecipante alla comunione, senza bisogno di chiederne ilpossesso all'erede ( V 2309/81, mass n 413048; ( V 4243/76, massn 382930; ( V 3097/74, mass n 371568; ( V 3294/68, mass n336267). (Cass. Sez. 2, 30/05/1984, n. 3313, Rv. 435341 - 01).Peraltro, il coniuge superstite, usufruttuario di una quota delpatrimonio ereditario secondo il regime successorio anteriore allariforma del diritto di famiglia, ha diritto, in caso di mancatoesercizio della facoltà di commutazione accordata agli eredidall'abrogato art. 547 c. c., di chiedere lo scioglimento dellaNumero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026comunione di godimento esistente con gli eredi medesimi al fine diottenere la concentrazione del proprio diritto su una parte concretadei beni ereditari (Cass. civ., 16/04/1981, n. 2309).2.3 Sulla base della ricostruzione giurisprudenziale dell’istitutodeve esaminarsi il caso in esame che ha ad oggetto l’utilizzo di unbene della comunione ereditaria che si è formata tra il diritto diusufrutto uxorio di [OSCURATO:PERSONA] e quello del figlio, esuccessivamente delle sue eredi, nipoti della Calò e oggi ricorrenti.Nella specie, peraltro, come evidenziato dal difensore dellaparte ricorrente, non è in discussione l’applicabilità della disciplinadell’istituto uxorio quanto piuttosto la conseguente correttaapplicazione delle norme sulla comunione e sull’usufrutto.2.4 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidenteconnessione possono essere esaminati congiuntamente sonoinfondati.Infatti, calati nella fattispecie i principi di diritto in materia diusufrutto uxorio sopra richiamati, deve osservarsi come la Corted’Appello abbia fatto corretta applicazione tanto dell’art. 1102 c.c.che dell’art. 1002 c.c..La Corte d’Appello, infatti, ha ritenuto sussistente il dirittodell’usufruttuaria Calò alla percezione dei frutti a prescindere dallasua inerzia (art.1102 c.c.) e dalla mancanza dell’inventario(art.1002 c.c.).2.5 Quanto alla violazione dell’art. 1102 c.c. si è detto che ilconiuge superstite, succeduto "ex lege" in una quota di usufruttoai sensi delle disposizioni del codice civile vigenti anteriormenteall'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151, sullariforma del diritto di famiglia, non è erede, ma legatario (Cass. civ.,Sez. II, 23/04/1976, n. 1464 (rv. 380191).Numero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026Dunque, nella sua qualità di legatario "ex lege", è investito,sin dal momento dell'apertura della successione del coniuge, di undiritto reale che gli consente di partecipare a pieno titolo allacomunione ereditaria senza bisogno di chiederne il possessoall'erede (Cass. Sez. 2, 30/05/1984, n. 3313, Rv. 435341 - 01).In tal modo viene a determinarsi una comunione incidentale digodimento tra gli eredi ed il predetto coniuge, usufruttuario pro-quota di tutti i beni indivisi facenti parte del compendio ereditario ((Cass. Sez. 2, 30/01/1995, n. 1085, Rv. 490108 - 01).Tale comunione incidentale di godimento tra dirittiqualitativamente eterogenei comporta che la cosa è goduta per unaquota dagli eredi a titolo di proprietà e per l'altra dal legatario atitolo di usufrutto (Cass. Sez. 2, 10/01/2011, n. 355, Rv. 615925– 01, in termini analoghi Cass. n. 3097/1974; Cass. n. 3294/1968;Cass. n. 3313/1984).Dunque, avendo [OSCURATO:PERSONA] la quota di usufrutto pari adun terzo sui beni ereditati dal figlio Francesco e poi dalle nipoti, neconsegue che le facoltà di godimento dell’immobile locatocompetevano per due terzi ai proprietari e per un terzo a lei inqualità di usufruttuaria (Cass. n. 355/2011, in termini analoghiCass. n. 3097/1974; Cass. n. 3294/1968; Cass. n. 3313/1984).Pertanto, una volta sorta la comunione impropria digodimento, risultano applicabili alla fattispecie i principi affermatidalla giurisprudenza di questa Corte in tema di comunione ex art.1102 c.c. secondo cui sussiste il diritto del comunista che non abbiafatto uso del bene a conseguirne i frutti civili quando l’altrocomproprietario ne abbia tratto un vantaggio patrimonialemediante un godimento indiretto, locandolo a terzi, frutti civili intal caso rappresentati dai canoni di locazione.Numero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026Questa Corte, in senso conforme alla statuizione della Corted’Appello, in più occasioni ha affermato il seguente principio didiritto: Se la natura di un immobile oggetto di comunione non nepermette un simultaneo godimento da parte di tutti icomproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indirettaoppure mediante avvicendamento; ma, fino a quando non vi siarichiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, ilsemplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumerel'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro cheabbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo chenon risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'usoesclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggiopatrimoniale (Cass. Sez. 2, 20/01/2022, n. 1738, Rv. 663639 – 01per un precedente analogo vedi Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n.24647, Rv. 615309 - 01).In sostanza deve ribadirsi che l'uso esclusivo del bene comuneda parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod.civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altricomproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito adesso in modo certo ed inequivoco, mentre qualora si realizzi un usoindiretto mediante locazione, il comproprietario è tenuto alpagamento nei confronti degli altri partecipanti alla comunionedella corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimentoindiretto della cosa.Ne consegue che la sentenza impugnata ha fatto correttaapplicazione dell’art. 1102 c.c. e la censura di cui al primo motivoè infondata.2.6 Del pari è infondata la censura di violazione dell’art. 1002c.c. per non aver redatto l’originaria attrice Crocefissa CalòNumero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026l’inventario, in tesi della parte ricorrente necessario per avere ilpossesso del bene e maturare il diritto alla corresponsione deifrutti.Sul punto, questa Corte, intende ribadire quanto affermatodalla giurisprudenza di legittimità, sia pure risalente ma senzaalcuna pronuncia in senso difforme, che in applicazione dell’istitutodell’usufrutto uxorio ha già avuto modo di chiarire come il coniugesuperstite assuma le vesti di legatario ma sia esonerato dallarichiesta ex art. 649 c.c. e dalla necessità dell’inventario e dellagaranzia ex art. 1002 c.c.Infatti, in tema di usufrutto uxorio si è già affermato che:L'omessa prestazione della cauzione e l'omessa compilazionedell'inventario inibiscono all'usufruttuario l'acquisto del possessoma non intaccano l'acquisto immediato del diritto, né, trattandosidi usufruttuario ex lege, l'acquisto della qualità di partecipe dellacomunione di godimento e della contitolarità dei rapporti locatizirelativi alla cosa oggetto dell'usufrutto. Tale principio è valido anchenel caso di mancato conseguimento del possesso da parte delconiuge superstite ex art. 649, ultimo comma, cod. civ., secondo ilquale il legatario deve, per conseguire il possesso della cosa legatadomandarla all'onorato (Cass. sez. 3, Sent. n. 3294 del15/10/1968 (Rv. 336268 - 01).Tale interpretazione, che si è formata già in epoca antecedentealla riforma del diritto di famiglia, non può che essere confermataalla luce dell’ampliamento dei diritti del coniuge affermatisi con lasuddetta riforma, come posto in luce anche dal P.G.Nelle conclusioni dell’Ufficio di procura, infatti, si è evidenziatocome la posizione dell’usufruttuaria non possa essere compressaulteriormente da una interpretazione delle norme che non sia diNumero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026favore verso la coniuge superstite, già onerata dall’applicabilità dinorme non più rispondenti al sistema attuale del diritto successorioin ambito familiare.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 1372 c.c.Secondo le appellanti ove mai l'attrice fosse stata parte delcontratto di locazione avrebbe dovuto rivolgere la tua pretesa neiconfronti del conduttore, unico legittimato passivo.3.1 Il terzo motivo è infondato.Risulta evidente che l’attrice si è rivolta alle nipoti in quanto lestesse avevano percepito interamente il canone di locazione, sicchénulla poteva pretendere dal conduttore e ben potendo richiedere larestituzione della quota di canone a lei spettante e indebitamentetrattenuto dalle stesse.Questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che la locazionedella cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientranell'ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alleregole di tale istituto, tra le quali ai sensi dell’art. 2030 c.c., leobbligazioni che deriverebbero da un mandato(Sez. U, Sentenza n. 11136 del 2012).Dunque, a prescindere dalla possibilità della ratifica delcontratto che legittimerebbe un’azione diretta nei confronti delconduttore, nel caso di specie, le ricorrenti sono legittimate passiverispetto alla domanda originaria, essendo obbligate alla restituzioneall’attrice dei canoni percepiti anche per suo conto e nei limiti delsuo diritto di usufrutto pari ad un terzo.4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 2729 c.c.Numero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026Il fatto che l'attrice non abbia esercitato la sua pretesa finoalla morte del figlio e che abbia domandato il pagamento dei fruttiretroattivamente nei confronti delle nipoti sarebbe un indizio dellafondatezza dell'eccezione di rinuncia implicita. In altri termini ilmancato esercizio del diritto per oltre 10 anni sarebbe indice dellarinuncia al diritto.4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato.La rinuncia al diritto alla corresponsione dei frutti da parte delcomproprietario non può desumersi dalla mera inerzia del titolaree occorre l'esplicazione di un'attività personale del comunistaincompatibile con la volontà di esercitare il suo diritto, ovvero daun comportamento tale da presupporre la volontà di rinunciare alcredito secondo una valutazione obiettiva condotta.Il presupposto perché si possa presumere una volontà dirinuncia, dunque, è la presenza di fatti o atti che manifestino inmodo univoco, chiaro e incompatibile la volontà di dismettere ilcredito, nel senso che la condotta deve essere univoca e nonsuscettibile di diverse interpretazioni come nel caso di inerzia deltitolare che può implicare una semplice tolleranza o un ritardo nelchiedere il pagamento.D’altra parte, se, come si è detto nel rigettare i primi duemotivi, l'inerzia prolungata del comproprietario non comporta laperdita del diritto ai frutti del bene nel caso di godimento indirettodell’altro comunista mediante locazione a terzi, tantomeno lamedesima inerzia può assumere il significato di comportamentoconcludente nel senso di manifestare una volontà di rinunciare alproprio credito.Peraltro, la valutazione di una tale volontà è rimessa al giudicedel merito e non è sindacabile in sede di legittimità.Numero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/20265. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 2948, n.4, c.c.Si eccepisce nuovamente la prescrizione quinquennalerigettata la Corte d'appello perché non risultava stabilita laperiodicità dei frutti mentre i canoni di locazione rientrerebbero inuna periodicità di prestazione ex articolo 2948, comma quattro, c.c.5.1 Il quinto motivo di ricorso è infondato.Come si è detto il diritto in capo al comunista a vedersiriconoscere i canoni per la locazione del bene da parte dell’altrocomproprietario si fonda su un obbligo che può ricondursi allagestione di affari che richiama gli obblighi del mandato. Diconseguenza il termine di prescrizione è quello ordinario di diecianni ex art. 2946 c.c.6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c.Nonostante l'accoglimento di uno dei motivi di gravame non èstata disposta la compensazione delle spese ed anzi le ricorrentisono state condannate al pagamento integrale delle spese di lite6.1 Il sesto motivo è infondato.Quanto alla violazione dell’art. 91 è sufficiente richiamare ilprincipio secondo il quale la soccombenza comporta solo che èvietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa (Cass.n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 – 01).Nel caso in esame le ricorrenti si sono viste accogliere solo inminima parte il gravame, in punto di ripartizione pro quota deicanoni percepiti dal padre, sicché non può sindacarsi la valutazionecirca la soccombenza operata dalla Corte d’Appello. La valutazionedelle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazionedelle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi oNumero registro generale 12147/2020Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 15135/2026Data pubblicazione 19/05/2026compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod.proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito,che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo eglitenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accoltae la misura delle spese poste a carico del soccombente(Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 (Rv. 629389 - 01)..7. Il ricorso è rigettato.8. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento a carico della partericorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 5 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15135/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris