CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA Sul ricorso n. 6180-2013, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla via Parioli n. 180, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - SEPE Onorato (cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 397/39/2012 della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, depositata il 19 luglio 2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19.05.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che RGN 6180/2013 Cong. ierexel.,Federici , ì-t Dal ricorso si evince che l'Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso d'accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui rideterminò l'imponibile della società ai fini Irpeg, Irap ed Iva. L'atto impositivo traeva fondamento da una verifica condotta nei confronti della contribuente, esercente attività di costruzione di edifici, all'esito della quale fu contestata la deduzione di costi non di competenza nella misura di C 2.185,00, l'omessa dichiarazione di ricavi nella misura di C 389.213,00, corrispondenti alla mancata contabilizzazione di pagamenti ricevuti a titolo di acconto nelle annualità precedenti, l'indebita detrazione Iva nella misura di C 145,73. Furono notificati atti impositivi anche ai tre soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso i suddetti avvisi i contribuenti avviarono altrettanti giudizi, con cui fu contestata la carenza istruttoria, la nullità degli atti per motivazione fondata sul mero rinvio al processo verbale di constatazione, l'errato calcolo della base imponibile. Per quanto qui d'interesse i ricorrenti sostenevano che per i costi non di competenza le fatture erano state contabilizzate nell'anno del pagamento e gli acconti non contabilizzati nel 2006 erano stati dichiarati nel 2004 e 2005, così che alcun danno era stato arrecato all'Erario. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 488/03/2010 rigettò le ragioni dei contribuenti. L'appello fu parimenti rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, con sentenza n. 397/89/2012, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale, dopo aver rilevato l'inesistenza del ricorso dei soci, per mancata sottoscrizione dell'atto e del mandato, ha ritenuto valida la motivazione dell'atto impositivo per relationem al processo verbale di constatazione; ha affermato l'inderogabilità del principio di competenza ai fini della determinazione del reddito d'impresa; per l'effetto ha sostenuto la violazione di tale principio per gli importi degli acconti percepiti e dichiarati negli anni precedenti la stipula degli atti di vendita degli immobili realizzati e non contabilizzati tra i corrispettivi nell'anno della loro cessione . I ricorrenti hanno censurato la sentenza con quattro motivi, chiedendo la cassazione della decisione, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. Nelle more del giudizio la società si è costituita con nuovo difensore, in sostituzione del precedente che ha rimesso il mandato. RGN 6180/2013 Consire rei. Federici l Nell'adunanza camerale del 19 maggio 2022 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con il primo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Costituzione, nonché degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ., invocando la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, che si sarebbe limitata alla mera adesione alle deduzioni della Agenzia delle entrate. Il motivo, nonostante non indichi a quale delle ipotesi previste dall'art. 360 cod. proc. civ. la censura sia ricondotta, è parimenti ammissibile, evincendosi dal tenore del motivo la denuncia del vizio processuale di cui all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ. Nel merito esso è infondato. La sentenza del giudice regionale, pur sintetica, ha non solo illustrato i fatti e l'oggetto della controversia, ma ha partitamente esaminato le singole ragioni d'appello, enunciando le ragioni della loro infondatezza, sia in riferimento alle critiche mosse alla motivazione dell'avviso d'accertamento, sia con riguardo al principio di competenza applicabile ai componenti del reddito d'impresa, senza che il contribuente avesse dato prova dei presupposti per derogarvi. D'altronde non costituisce ragione di nullità della pronuncia, neppure sotto il profilo dell'apparenza, condividere le argomentazioni difensive di una parte processuale, purché siano esplicitate le ragioni di tale condivisione, come nel caso di specie. Quanto poi alla circostanza su cui la ricorrente insiste, l'aver adempiuto agli obblighi fiscali negli anni precedenti, in cui gli acconti sono stati riscossi, senza con ciò eludere o evadere il fisco e pertanto senza arrecare danni all'Erario, si tratta di questione per un verso eccentrica rispetto al motivo del ricorso, per altro verso inadeguata a cogliere nel segno, perché la sentenza del giudice regionale è fondata non già sul timore del danno all'Erario, ma sul rilievo -assorbente- del mancato rispetto del principio di competenza. Infine, nel denunciare che il giudice regionale non avrebbe valutato le prove allegate, la critica resta del tutto oscura, non comprendendosi a quali prove la ricorrente faccia riferimento -così che sotto tale profilo essa non rispetta neppure il principio di autosufficienza- e come ciò si relazioni alle ragioni delle contestazioni dell'Amministrazione finanziaria e all'oggetto della controversia. RGN 6180/2013 Con re TI. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo i contribuenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, quanto al metodo d'accertamento utilizzato dall'Agenzia delle entrate, parte analitico e parte induttivo puro, in assenza dei presupposti. In motivo è inammissibile perché a fronte dell'oggetto della controversia, la rideterminazione del reddito 2006 sulla base della violazione delle regole di imputazione dei costi e dei ricavi prescritti dall'art. 109, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, risulta del tutto incomprensibile la critica al metodo d'accertamento. Con la verifica erano emersi ricavi per € 389.213,00, corrispondenti ad acconti relativi ad immobili ceduti con atti di vendita del 2006, non dichiarati nell'anno di competenza, per i quali la contribuente medesima aveva riferito di aver provveduto alla contabilizzazione negli anni 2004 e 2005. Ad un tempo erano stati rilevati costi non imputati all'anno di competenza. Ebbene, a fronte della questione controversa, del tenore e dei fatti che si evincono dalla sentenza, dei motivi per i quali i contribuenti medesimi intesero impugnare gli atti impositivi, resta oscura la critica al metodo d'accertamento utilizzato ed al mancato rispetto dei presupposti richiesti dall'art. 39 cit. per l'accertamento induttivo. Per le medesime ragioni è inammissibile il terzo motivo, con cui ci si duole della violazione degli artt. 32 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. «51, 54 e 55» (sic) in ordine alla corretta applicazione dell'accertamento induttivo. Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, quanto alla imputazione degli acconti ricevuti dai cessionari al momento del contratto preliminare di vendita, che il giudice regionale ha ritenuto erroneamente non imputati e dunque non dichiarati nell'anno 2006. Parte ricorrente sostiene che al contrario i suddetti ricavi dovessero imputarsi nello stesso esercizio in cui erano stati percepiti, ancorché la stipula dell'atto di vendita fosse avvenuta successivamente, non riscontrandosi peraltro alcun danno erariale per l'Erario. Il motivo è infondato. L'art. 109 cit. così recita «l. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui RGN 6180/2013 Cons iere Fel. Federici l , \ nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. t...1» Con riguardo ai costi la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non sono imputabili ad un esercizio diverso da quello di competenza. Diversamente opinando il contribuente sarebbe inammissibilmente lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività, con innegabili riflessi sulla determinazione del reddito imponibile (ex plurimis Cass., 17 luglio 2014, n. 16349; 8 giugno 2016, n. 11728; 27 ottobre 2020, n. 23521). Né l'applicazione di detto criterio implica la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 cod. civ., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza (Cass., 10 marzo 2008, n. 6331; 24 gennaio 2013, n. 1648; 23 giugno 2021, n. 18035). Come desumibile dalla piana lettura della norma, il principio va ribadito anche con riferimento ai ricavi, per i quali infatti si è parimenti affermato che le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito, dettate dall'art. 109 cit., sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza", né essendone ammessa l'imputazione in misura superiore a quella prevista per ciascun esercizio. Il recupero a tassazione dei ricavi nell'esercizio di competenza non può pertanto trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati già dichiarati in un diverso esercizio, diversamente lasciando il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito, con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile (Cass., RGN 6180/2013 ConsfRI• re r I. Federici I t 28 luglio 2006, n. 17195; 17 dicembre 2013, n. 28159). Anche per i ricavi occorre peraltro ribadire che ciò non implica la violazione del divieto di doppia imposizione, potendo il contribuente richiedere il rimborso di quanto versato nell'anno non di competenza, la cui prescrizione è quella decennale ex art. 2935 cod. civ., decorrente dall'anno in cui il versamento è stato eseguito e non doveva esserlo. Deve pertanto rigettarsi anche questo motivo. Il ricorso va rigettato e all'esito del giudizio segue la soccombenza dei ricorrenti nelle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia delle entrate, che si liquidano nella misura di C 5.600,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello