Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 21752/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]?lardo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen., come si evince dalla motivazione della sentenza che, in epigrafe, riporta altra imputazione anche tenuto conto che i motivi di ricorso fanno riferimento proprio al reato di evasione) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate, in punto di responsabilità, dai giudici del merito ed involgenti una questione in fatto, nonché manifestamente infondati con riguardo alla eccessività della pena ed alla mancata esclusione della recidiva, giustificati dai precedenti penali, anche specifici, e dall'assenza di resipiscenza, ai fini dell'attualità della pericolosità; Ritenuto, altresì, manifestamente infondato anche il motivo in rito (la mancata definizione del processo con rito abbreviato condizionato per la non necessità della prova richiesta).

La Corte di appello ha condiviso le conclusioni del giudice di primo grado poiché la richiesta di escutere un teste era irrilevante ai fini della sussistenza del reto (l'imputato aveva giustificato l'allontanamento dall'abitazione sostenendo di dover riattivare il contatore che, tuttavia non si trovava in strada, ove veniva controllato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere ator

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]?lardo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen., come si evince dalla motivazione della sentenza che, in epigrafe, riporta altra imputazione anche tenuto conto che i motivi di ricorso fanno riferimento proprio al reato di evasione) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate, in punto di responsabilità, dai giudici del merito ed involgenti una questione in fatto, nonché manifestamente infondati con riguardo alla eccessività della pena ed alla mancata esclusione della recidiva, giustificati dai precedenti penali, anche specifici, e dall'assenza di resipiscenza, ai fini dell'attualità della pericolosità; Ritenuto, altresì, manifestamente infondato anche il motivo in rito (la mancata definizione del processo con rito abbreviato condizionato per la non necessità della prova richiesta). La Corte di appello ha condiviso le conclusioni del giudice di primo grado poiché la richiesta di escutere un teste era irrilevante ai fini della sussistenza del reto (l'imputato aveva giustificato l'allontanamento dall'abitazione sostenendo di dover riattivare il contatore che, tuttavia non si trovava in strada, ove veniva controllato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere ator
Sentenza Cassazione n. 21752/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris