CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2017
Cassazione n. 08278/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11024/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], S.C.E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t. , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G.G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procure speciali in cale al ricorso. -ricorrenti principali e controricorrenti avverso il ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale. -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (PRR[OSCURATO:CODICE_FISCALE])che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , come da procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 723/2017 depositata il21/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-Il Comune di Seregno, premesso di avere affidato alla S.C.E. SNC nella persona dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], l’incarico per la progettazione esecutiva e per la direzione dei lavori di un edificio di edilizia residenziale pubblica in [OSCURATO:PERSONA] e di avere affidato al [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa (di seguito, CVI) la realizzazione delle opere, con contratto di appalto del 21/6/2005, li convenne in giudizio per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti per i vizi e difetti accertati in sede di collaudo e per quelli emersi all'esito dell’accertamento tecnico preventivo promosso dagli assegnatari degli alloggi. Convenne in giudizio anche il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] SRL, che avevano eseguito parte dei lavori. La società S.C.E. SNC e l’ing. [OSCURATO:PERSONA] si costituirono, chiedendo il rigetto delle domande, e svolsero anche domanda riconvenzionale per il pagamento di altra somma in relazione ad ulteriori prestazioni che assumevano di avere eseguito e che non sarebbero state ricomprese nel disciplinare di incarico. Previa autorizzazione del giudice, venne convenuta in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], Compagnia di Assicurazioni, Rappresentanza Generale, nei cui confronti era stata proposta domanda di manleva in caso di condanna, che chiese il rigetto della domanda. Anche CVI chiese il rigetto della avversa domanda. All’esito del giudizio il Tribunale di Monza ravvisò la responsabilità ex art. 1669 cod.civ. dell'appaltatore CIV e dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], condannando l'uno al risarcimento del danno nella misura di euro 119.871,61= ed accessori e l’altro nella misura di euro 236.826,13=, oltre accessori; dichiarò altresì Zurich tenuta alla manleva fino alla concorrenza della somma di euro 250.000,00= in favore dell’ing. [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto di interesse, la Corte milanese, investita dell'appello principale proposto dal Comune di Seregno e dell’appello incidentale proposto da S.C.E. SNC e da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la prima decisione ed ha stabilito che anche l’importo di euro 119.871,61=, posto dal Tribunale ad esclusivo carico di CIV, era da addebitare in via solidale ex art.2055 cod.civ. al Direttore dei lavori (di seguito, DL). Ha, inoltre, accolto la domanda risarcitoria proposta dal Comune di Seregno in ordine ai danni patiti per mancato incasso dei canoni di locazione per gli alloggi inabitabili, quantificato nella misura di euro174.550,00=, oltre interessi moratori, posti a carico di CIV e del DL in solido. Risulta invece respinta la domanda risarcitoria svolta dal Comune in relazione al preteso danno non patrimoniale, anche conriferimento al danno all’immagine. [OSCURATO:PERSONA] e S.C.E. SNC di Ing. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con tre mezzi, seguiti da memoria. Il Comune di Seregno ha replicato con controricorso e ricorso incidentale con due mezzi, avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] e la società hanno, a loro volta, articolato controricorso. [OSCURATO:PERSONA], Compagnia di Assicurazioni, Rappresentanza Generale per l’Italia ha depositato controricorso ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza, seguito da memoria. Sono rimasti intimati il Fallimento [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] - , C.I.V. Consorzi o [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e [OSCURATO:PERSONA] SRL. La causa è stata trattata in adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Con il primo motivo del ricorso principale si deduce: Inammissibilità dell’appello del Comune di Seregno per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 345 cod.proc.civ., sia per carenza dell’interesse ad agire, sia per proposizione di domande nuove. Segnatamente,i ricorrenti assumono che il Comune di Seregno aveva proposto in primo grado domanda di condanna dei convenuti in via alternativa, solidale e concorrente, proponendo la richiesta in forma alternativa rispetto alle possibili statuizioni sollecitate, di guisa che, avendo il Tribunale condannato ex art.1669 cod.civ. partitamente C.I.V. a corrisponderela somma di euro 119.871,61 = ed accessori e l’ing. [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere la somma di euro 236.826,13=,il Comune doveva ritenersi totalmente vittorioso per cui, non essendo vi soccombenza, non aveva interesse all’impugnazione per conseguire la condanna in via solidale. Sotto altro profilo rilevano che il Comune di Seregno aveva chiesto la condanna rimettendo la quantificazione alla determinazione del Giudice “per l’importo accertato nel corso del giudizio ovvero determinato dal Giudice” e ne deducono che la quantificazione, come determinata dal Tribunale in primo grado all’esito dell’espletata CTU, non avrebbe potuto essere contestata con richiesta di maggiori somme. Lamentano, pertanto, che con l’atto di appello il Comune di Seregno abbia inammissibilmente mutato la domanda chiedendo la condanna in solido dei convenuti ed anche la liquidazione di somme di danaro mai chieste prima. 2.2.-Il primo motivo è infondato. La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 e 437 cod. proc. civ. (Cass. n.14961/2006; Cass.n. 26079/2005; Cass. n. 2853/2005 tra molte). Nella specie, la responsabilità solidale dei convenuti era stata richiesta già in primo grado -sia pure unitamente alla responsabilità concorrente o alternativa ‒ e la quantificazione precisa del danno in appello, fermo il fatto costitutivo dedotto in primo grado, non costituisce domanda nuova ex art. 345 cod.proc.civ. 3.1.- Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1669 e 2055 cod.civ., proposta anche come vizio motivazionale. I ricorrenti, dopo aver rilevato che la Corte di merito ha stabilito che l’importo di euro 119.871,61= doveva essere addebitato al DL in via solidale sull’assunto che, pur avendo il DL contestato i difetti dell’opera all’appaltatore, non risultava ugualmente dimostrato che questi avesse vigilato affinché CIV ponesse rimedio ai vizi riscontrati, con la conseguenza che il committente su indicazioni dello stesso DL aveva pagato per intero il prezzo dell’appalto, deducono, di contro, che sia dal punto di vista documentale che sostanziale era invece chiaro che il DL aveva pienamente svolto il suo incarico perché aveva contestato vizi e difetti riscontrati nel corso dell’esecuzione dell’opera, tanto che – come accertato dal Tribunale – in sede di collaudo, effettuato con esito positivo, si era tenuto conto dell’esistenza di vizi e difetti. Deducono, altresì, che si tratta di obbligazione di mezzi e non di risultato. 3.2.- Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1669 e 2055 cod.civ.; assoluta mancanza di motivazione in ordine alla condanna in via solidale del DL. La censura concerne la statuizione con cui la Corte di merito, riformando la sentenza di primo grado, laddove questa aveva escluso il ristoro dei danni patrimoniali richiesti dal Comune conseguenti al mancato incasso dei canoni di locazione degli alloggi non assegnati, ha accolto tale domanda ed ha posto il relativo importo di euro 174.550,00= in solido a carico anche dell’ing. [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i ricorrenti, ladecisione in esame ha valorizzato solo la circostanza che, all’esito dell’accertamento tecnico preventivo (di seguito, ATP), era stata accertata l’impossibilità di fruire appieno delle unità abitative allocate nell’edificio in esame, senza spiegare perché il DL dovesse essere condannato in solido, non risultando dimostrata la responsabilità del DL nella causazione degli asseriti danni. Si dolgono i ricorrenti che sia stata data prevalenza all’ATP, svolta in assenza di contraddittorio con gli odierni ricorrenti, rispetto alla circostanza che il collaudo delle opere in discussione era intervenuto e che il Comune di Seregno aveva nell’immediatezza concesso l’agibilità. 3.3.-I due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati e, in parte, inammissibili. Va premesso che «In tema di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.»(Cass. n. 3651 del 24/02/2016) ed inoltre che «In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.» (Cass. n. 18289 del 03/09/2020) 3.4.-Va aggiunto che gli apprezzamenti del giudice di merito sul concorso di più fatti colposi nella determinazione dell'evento dannoso, nonché sulla valutazione dell'efficienza causale delle singole condotte, si risolve in un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. 3.5.- Nel caso concreto, la Corte d’appello ha individuato lo specifico profilo di responsabilità del direttore dei lavori nel non avere vigilato affinché l’impresa ponesse in concreto rimedio ai vizi riscontrati e, quindi, nell’omesso esercizio del dovere di vigilanza che ha concorso nella produzione dell’evento. Né risulta specificamente impugnata la ratio decidendi secondo cui il committente «su indicazione dello stesso d.l., ha pagato pressochè per intero il prezzo dell’appalto», e che si trattava di «gravi difetti, certamente compresi nel dovere di sorveglianza, come emerge dalla relazione di c.t.u.». Il secondo motivo riporta brani della c.t.u. diversi, ma non si confronta con la suesposta specifica ratio decidendi. Ciò posto, la anzidetta motivazione della sentenza di appello risulta immune da vizi, essendo stata ravvisata in tal modo la ricorrenza dei presupposti per la condanna solidale ex art.2055 cod.civ., con l’effetto di porre a carico del DL l’identica obbligazione risarcitoria dell’appaltatore, avente ad oggetto le opere necessarie all’eliminazione dei gravi vizi ed all’esecuzione dell’opus a regola d’arte. La statuizione costituisce corretta applicazione del principio della causalità materiale che, in materia civile (art.2043 cod.civ.) è mutuata dal codice penale (artt. 40 e 41 cod.pen.) ispirato alla teoria della conditio sine qua non. In base a detta teoria quando l'evento dannoso o pericoloso si ricolleghi ad una pluralità di azioni o di omissioni, coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno ugual valore causale, senza distinzione tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive, dovendo a ciascuna di esse riconoscersi un'efficienza causativa del danno, se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l'evento, sebbene prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato. Invece, per poter attribuire il rango di efficacia esclusiva alla causa sopravvenuta, è necessario che questa, inserendosi nella successione delle cause, faccia venir meno ogni legame tra quelle remote e l'evento, in quanto si ponga fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che il D.L. aveva segnalato i vizi, ma non aveva vigilato sulla loro rimozione, nonostante la gravità degli stessi, e che, stante la loro perdurante e grave presenza, aveva, comunque, indotto il committente al pagamento quasi dell’intero prezzo, circostanza che aveva cagionato il danno connesso alla necessità di rimuovere successivamenteed a spese del committente, i vizi, per cui la seconda censura va respinta. 3.6.- Va aggiunto che la questione circa la natura dell’obbligazione di mezzi e non di risultato non coglie nel segno, in relazione alla statuizione impugnata, poiché l’accertamento da parte della Corte di appello non ha riguardato il ris ultato, bensì i mezzi, essendosi focalizzata sul dovere di vigilanza e di sorveglianza nella eliminazione dei vizi –non esattamente adempiuto –e sulla condotta serbata dal DL al momento del collaudo. 3.7.- Anche la terza censura, riferita alla condanna risarcitoria connessa al mancato introito dei canoni di locazione relativi agli alloggi non assegnati, conseguente all’accertata impossibilità di fruire appieno delle unità immobiliari allocate nell’edificio, risultante dall’ATP versata in giudizio, è in parte inammissibile ed in parte infondata. Rimarcando che non risulta smentito in ricorso che il DL non aveva svolto rilievi critici atti a contraddire le valutazioni e le conclusione dell’ATP – come affermato dalla Corte di appello - , va ricordato che la c ategoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, come le prove assunte in un diverso processo, sebbene in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio, mentre resta precluso, anche in sede civile, l'accesso alle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate (Cass. n. 8459/2020). Invero, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con condiviso principio, «Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova» (Cass. n. 840 del 20/01/2015; conf. Cass. n. 25067/10/2018). Nel caso di specie, il giudice di appello rettamente, pertanto, ha ritenuto utilizzabile l'ATP eseguito antecedentemente al giudizio di merito, nel procedimento cautelare promosso dagli inquilini e lo ha utilizzato - unitamente a tutte le altre risultan ze istruttorie ed alla CTU – per dedurre l ’impossibilità di fruire appieno delle unità immobiliari allocate nell’edificio e pervenire ad una valutazione complessiva ed unitaria della responsabilità ascrivibile alle distinte, ma ugualmente pregiudizievoli, condotte dell’impresa e del DL ed alla pronuncia di condanna in via solidale. 4.1. - Il ricorso incidentale svolto dal Comune di Seregno propone i seguenti motivi: I) Violazione o falsa applicazione di legge (di cui non vi è specifica indicazione) ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il Comune si duole che la Corte di appello, confermando sul punto la decisione di primo grado, abbia contenuto il danno liquidato in suo favore in misura inferiore a quella quantificata dal CTU nella relazione integrativa, sulla considerazione che la documentazione prodotta dal committente per provare - come suo onere – il danno patito, non permetteva di capire se i lavori eseguiti dal Comune si fossero resi necessari per porre rimedio ai vizi riscontrati in fase di collaudo, oppure si riferissero a lavori di manutenzione ordinaria (fol.9 della sent. imp.). Il ricorrente sostiene che, al contrario, dal certificato di collaudo risultava la quantificazione di tutti i difetti e vizi, anche quelli relativi all’importo di euro 201.700,00=, non riconosciuto, e che, sul punto, era stata articolata anche prova testimoniale disattesa sia in primo che in secondo grado; II) Violazione o falsa applicazione di legge (di cui non vi è specifica indicazione) ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La censura concerne il rigetto della domanda del Comune volta a conseguire il riconoscimento del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per effetto della lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Il ricorrente assume che la domanda era stata proposta prospettando sia la lesione del diritto all’immagine, sia del diritto di proprietà per mancato godimento del bene e si duole che la Corte di appello non abbia valutato la domanda relativa al diritto di proprietà e che, quanto al diritto all’immagine, la abbia respinta affermando che non coglieva con precisione in cosa sarebbe consistita la lesione dell’immagine del Comune, mentre – a suo parere- ciò avrebbe potuto desumersi dai numerosi articoli di giornale nei quali veniva ingiustamente imputata al Comune la responsabilità della consegna di alloggi inagibili. 4.2.- Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto non rispondono al modello dei vizi dedotti e sono carenti sul piano dell’osservanza dell’onere di specificità ex art.366 cod.proc.civ. 4.3.- In relazione ad entrambi giova ricordare che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, seppure l'indicazione delle norme che si assumono violate non si ponga come requisito autonomo ed imprescindibile, occorre comunque tener presente che si tratta di elemento richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione. Ne consegue che la mancata indicazione delle disposizioni di legge può comportare l'inammissibilità della singola doglianza, qualora gli argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione (Cass. n. 4233/2012; Cass.n. 25044/2013; Cass. n. 21819/2017). Ciò posto, osserva la Corte come l’esposizione del motivo non consenta di individuare, con le sue allegazioni di fatto, le norme e i principi di diritto di cui intende denunciare la violazione, con ciò rendendo sul punto in esame le doglianze così avanzate del tutto irricevibili. 4.4.- Quanto al primo motivo , va, altresì, osservato che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha accertato che il Comune non aveva svolto «alcuna specifica e persuasiva critica all’elaborato peritale di ufficio» laddove era precisato che la documentazione prodotta dal Comune non consentiva di capire se i lavori eseguiti si erano resi necessari per porre rimedio ai vizi riscontrati in fase di collaudo, oppure si riferivano a lavori di manutenzione ordinaria, assunto della Corte di gravame sulla base del quale la sentenza di primo grado andava confermata. Inoltre, il motivo nulla riferisce circa le voci di danno che, ingiustamente, non sarebbero state riconosciute, limitandosi ad indicare solo importi di cui non si comprende la genesi ed a riferirsi in linea generale al certificato di collaudo, sostanzialmente sollecitando una rivalutazione dei fatti già presi in esame dalla Corte di appello; la censura è inammissibile anche laddove lamenta la mancata ammissione di prove costituente, risultando del tutto omessa la specifica indicazione di testi e circostanze dedotte, al fine di consentire l’apprezzamento del motivo. 4.5.- Quanto al secondo motivo , va, altresì, osservato che la censura è carente sul piano della specificità in ordine alla domanda di risarcimento per danno non patrimoniale afferente al diritto di proprietà. Il ricorrente non indica né le norme violate, né il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte d‘appello, né riproduce gli atti difensivi di primo e secondo grado per consentire alla Corte di verificare in che termini la domanda di danno non patrimoniale fosse stata articolata. Per quanto riguarda la domanda proposta in relazione al danno all’immagine per notizie riportate dalla stampa circa la avvenuta consegna di alloggi inagibili, va osservato che la censura non coglie la ratio decidendi essendosi soffermato il ricorrente solo su una parte della motivazione: il rigetto, infatti, è evidentemente connesso alla mancanza di specifica deduzione e di prova in ordine alla riferibilità delle condotte che si pretendono lesive (la pubblicazione di articoli giornalistici che imputavano al Comune la consegna di alloggi inagibili) al DL ed alla ditta appaltatrice, statuizione –quest’ultima- non censurata. 5.-In conclusione, il ricorso principale va rigettato ed il ricorso incidentale proposto dal Comune di Seregno va dichiarato inammissibile. Le spese di lite vanno compensate tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale in ragione della reciproca soccombenza. Nessuna domanda è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA], nemmeno in relazione alle spese. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.M. - Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; - Compensa le spese di lite tra le parti ricorrenti principale ed incidentale; -Dà atto, ai sensi