CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17862/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoAntonio Trezza-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.504/2025depositata il 12/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22841/2025Numero sezionale 512/2026Numero di raccolta generale 17862/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio econ la distrazione richiesta; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agliaccessori di legge, in favore di ciascuna parte ricorrente, con distrazione infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Alessandro dichiaratasi antistataria.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino