CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica aggravato dall'aver commesso il fatto, avvalendosi del mezzo fraudolento; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, che ha ricostruito la vicenda in modo pertinente, in ordine ai presupposti della disponibilità dell'immobile in capo al ricorrente, della manomissione del contatore e dell'assenza di contratto con l'ente fornitore, con argomentazioni con le quali il ricorrente nemmeno si confronta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il