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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 febbraio 1965

Cassazione n. 03313/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il 11/02/1965 a Pozzilli avverso la sentenza emessa il 28/04/2022 dalla Corte di appello di Campobasso visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Campobasso.; lette le conclusioni scritte della difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso, in data 3 maggio 2021, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Isernia, che la condannava alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa perché ritenuta responsabile degli episodi di detenzione a fini di spaccio di hashish di cui ai capi b) e c) di imputazione.

La sentenza del Tribunale era depositata il 7 agosto del 2021, e dunque al di là del termine di 90 giorni che il primo giudice aveva riservato nel dispositivo ai sensi dell'articolo 544 cod. proc. pen.

Sulla base di ciò, veniva notificato l'estratto contumaciale al difensore, che aveva assistito l'imputata durante tutto il giudizio di primo grado e che risultava essere il difensore di fiducia agli atti del fascicolo del dibattimento sino alla pronuncia della sentenza impugnata, ovvero l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 1 settembre 2021 a mezzo pec.

Interponeva, però, appello, con atto depositato il 16 novembre 2021 un diverso difensore di fiducia, successivamente nominato con lo stesso atto di gravame e il cui nominativo non risultava gli atti dei fascicolo al momento della notifica ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte di appello riteneva, quindi, che l'appello fosse stato proposto tardivamente, essendo ampiamente decorsi i 45 giorni dalla notifica dell'stratto contumaciale all'avv. [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 585 n. 3 cod. proc. pen.

Il giudice del gravame ha inspiegabilmente ritenuto tardivo l'appello, nonostante nel fascicolo del dibattimento vi fosse la prova della avvenuta notifica dell'estratto contumaciale all'imputata, a mezzo servizio postale, presso il domicilio da lei eletto, solo in data 5 ottobre 2021.

2.2. Omessa pronuncia su tutti i motivi di appello per errata dichiarazione di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo e assorbente motivo di ricorso è fondato.

Ai sensi dell'articolo 585 cod. proc. pen., quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo: nel caso in esame il termine per impugnare decorreva, quindi, non dalla data di notifica all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma dalla data della notifica dell'estratto contumaciale avvenuta per mezzo del servizio postale con raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Isernia e recapitata alla Fella il 5 ottobre 2021, come da estratto [OSCURATO:PERSONA] e come da ricevuta di ritorno presente nel fascicolo del dibattimento.

Conseguentemente il termine ultimo per il deposito dell'atto d'appello andava a scadere il 20 novembre 2021.

La Corte di Appello ha erroneamente considerato, nel computo del termine utile per il deposito dell'impugnazione, il dies a quo costituito dalla notifica della sentenza al difensore, così incorrendo nella violazione di legge processuale in relazione all'art. 585 n. 3 cod. proc. pen. 2.

La sentenza deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio egli atti vanno trasmessi alla Corte di Appello di Campobasso per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Campobasso per l'ulteriore co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il 11/02/1965 a Pozzilli avverso la sentenza emessa il 28/04/2022 dalla Corte di appello di Campobasso visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Campobasso.; lette le conclusioni scritte della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso, in data 3 maggio 2021, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Isernia, che la condannava alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa perché ritenuta responsabile degli episodi di detenzione a fini di spaccio di hashish di cui ai capi b) e c) di imputazione. La sentenza del Tribunale era depositata il 7 agosto del 2021, e dunque al di là del termine di 90 giorni che il primo giudice aveva riservato nel dispositivo ai sensi dell'articolo 544 cod. proc. pen. Sulla base di ciò, veniva notificato l'estratto contumaciale al difensore, che aveva assistito l'imputata durante tutto il giudizio di primo grado e che risultava essere il difensore di fiducia agli atti del fascicolo del dibattimento sino alla pronuncia della sentenza impugnata, ovvero l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 1 settembre 2021 a mezzo pec. Interponeva, però, appello, con atto depositato il 16 novembre 2021 un diverso difensore di fiducia, successivamente nominato con lo stesso atto di gravame e il cui nominativo non risultava gli atti dei fascicolo al momento della notifica ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di appello riteneva, quindi, che l'appello fosse stato proposto tardivamente, essendo ampiamente decorsi i 45 giorni dalla notifica dell'stratto contumaciale all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 585 n. 3 cod. proc. pen. Il giudice del gravame ha inspiegabilmente ritenuto tardivo l'appello, nonostante nel fascicolo del dibattimento vi fosse la prova della avvenuta notifica dell'estratto contumaciale all'imputata, a mezzo servizio postale, presso il domicilio da lei eletto, solo in data 5 ottobre 2021. 2.2. Omessa pronuncia su tutti i motivi di appello per errata dichiarazione di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e assorbente motivo di ricorso è fondato. Ai sensi dell'articolo 585 cod. proc. pen., quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo: nel caso in esame il termine per impugnare decorreva, quindi, non dalla data di notifica all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma dalla data della notifica dell'estratto contumaciale avvenuta per mezzo del servizio postale con raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Isernia e recapitata alla Fella il 5 ottobre 2021, come da estratto [OSCURATO:PERSONA] e come da ricevuta di ritorno presente nel fascicolo del dibattimento. Conseguentemente il termine ultimo per il deposito dell'atto d'appello andava a scadere il 20 novembre 2021. La Corte di Appello ha erroneamente considerato, nel computo del termine utile per il deposito dell'impugnazione, il dies a quo costituito dalla notifica della sentenza al difensore, così incorrendo nella violazione di legge processuale in relazione all'art. 585 n. 3 cod. proc. pen. 2. La sentenza deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio egli atti vanno trasmessi alla Corte di Appello di Campobasso per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Campobasso per l'ulteriore co
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